XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3156




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita in Pisa una sezione distaccata della corte di appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, e su quello di Massa Carrara che, conseguentemente, non risulta più ricompreso nel distretto della corte di appello di Genova.
        2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, ridefinendo le piante degli organici della corte di appello di Firenze, anche per quanto necessario a seguito del trasferimento del tribunale di Massa Carrara presso la corte di appello di Firenze.


Art. 3.

        1. La sezione distaccata di corte di appello di Pisa entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La data relativa all'entrata in funzione di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 4.

        1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte di appello di Firenze con sede in Pisa, gli affari pendenti davanti alla corte di appello di Firenze ed alla corte di appello di Genova e appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della sezione distaccata della corte di appello di Firenze con sede in Pisa, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale sezione distaccata.
        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause di lavoro e previdenza, alle cause civili nelle quali siano già state precisate le conclusioni, ai procedimenti penali per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, e agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di cui all'articolo 3, comma 1.



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