XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3156
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita in Pisa una sezione distaccata della corte
di appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio
attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di
Pisa, Livorno, Lucca, e su quello di Massa Carrara che,
conseguentemente, non risulta più ricompreso nel distretto
della corte di appello di Genova.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'organico del
personale necessario al funzionamento della sezione distaccata
di cui all'articolo 1, ridefinendo le piante degli organici
della corte di appello di Firenze, anche per quanto necessario
a seguito del trasferimento del tribunale di Massa Carrara
presso la corte di appello di Firenze.
Art. 3.
1. La sezione distaccata di corte di appello di Pisa entra
in funzione nel termine massimo di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La data relativa all'entrata in funzione di cui al
comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 4.
1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione
distaccata della corte di appello di Firenze con sede in Pisa,
gli affari pendenti davanti alla corte di appello di Firenze
ed alla corte di appello di Genova e appartenenti, ai sensi
della presente legge, alla competenza della sezione distaccata
della corte di appello di Firenze con sede in Pisa, sono
devoluti d'ufficio alla cognizione di tale sezione
distaccata.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
cause di lavoro e previdenza, alle cause civili nelle quali
siano già state precisate le conclusioni, ai procedimenti
penali per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il
giudizio, e agli affari di volontaria giurisdizione già in
corso alla data di cui all'articolo 3, comma 1.