XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3154




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare di
inchiesta).

        1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mancanza di strutture e di sostegni per i malati psichici e le loro famiglie, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
        4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da tre segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno dei candidati riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per elezione, e tra deputati e senatori di pari anzianità, il più anziano senatore.
        5. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei tre segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.


Art. 2.

(Compiti della Commissione).

        1. La Commissione ha il compito di:

                a) verificare il rispetto da parte delle strutture preposte dei trattamenti sanitari disposti dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, dalle disposizioni stabilite dagli articoli 111, 112 e 113 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e da ogni altra disposizione di legge relativa alla tutela del diritto alla salute mentale;

                b) accertare lo stato di attuazione della legislazione vigente in materia e le eventuali inadempienze nonché verificare le diverse soluzioni tese a garantire un'effettiva fruizione del diritto alla salute mentale e il sostegno per i familiari dei malati mentali;

                c) analizzare e valutare le difficoltà cui sono esposti i familiari dei malati e segnalare le procedure necessarie a garantire il rispetto delle normative vigenti in relazione alla cura del malato non consenziente da effettuare in ambienti umani e con accurata osservazione del soggetto malato;

                d) svolgere indagini al fine di accertare la effettiva funzionalità sul territorio di strutture idonee ad assicurare la gestione della problematica relativa al disagio mentale;

                e) esaminare la suddivisione dei compiti e delle varie competenze in modo da assicurare l'individuazione della struttura responsabile ed evitare possibili conflitti o vuoti di competenza;

                f) esaminare, ai fini di un'eventuale modifica, la disciplina in materia di trattamenti sanitari obbligatori;

                g) predisporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più incisiva la tutela dei malati di mente e delle famiglie di appartenenza.

        2. La Commissione presenta alle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini da essa svolte ogni volta che lo ritenga opportuno e in ogni caso nel termine massimo di sei mesi dalla data della sua istituzione.


Art. 3.

(Poteri della Commissione).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami di cui all'articolo 2 con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Art. 4.

(Audizioni e testimonianze).

        1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato, militare o d'ufficio.
        3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.


Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

        1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
        2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria e alla Commissione.
        3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 6.

(Segreto).

        1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie e concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 7.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
        2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        5. La Commissione cura la informatizzazione e la pubblicazione dei documenti da essa prodotti nel corso della sua attività.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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