XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3154
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di
inchiesta).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, a
norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mancanza di
strutture e di sostegni per i malati psichici e le loro
famiglie, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da venticinque senatori e da
venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per
la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
due vicepresidenti e da tre segretari, è eletto dai componenti
della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del
presidente, se nessuno dei candidati riporta la maggioranza
assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel
caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in
ballottaggio il più anziano per elezione, e tra deputati e
senatori di pari anzianità, il più anziano senatore.
5. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei tre segretari, ciascun componente della Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di
parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
Art. 2.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare il rispetto da parte delle strutture
preposte dei trattamenti sanitari disposti dalla legge 13
maggio 1978, n. 180, dalle disposizioni stabilite dagli
articoli 111, 112 e 113 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e da ogni
altra disposizione di legge relativa alla tutela del diritto
alla salute mentale;
b) accertare lo stato di attuazione della
legislazione vigente in materia e le eventuali inadempienze
nonché verificare le diverse soluzioni tese a garantire
un'effettiva fruizione del diritto alla salute mentale e il
sostegno per i familiari dei malati mentali;
c) analizzare e valutare le difficoltà cui sono
esposti i familiari dei malati e segnalare le procedure
necessarie a garantire il rispetto delle normative vigenti in
relazione alla cura del malato non consenziente da effettuare
in ambienti umani e con accurata osservazione del soggetto
malato;
d) svolgere indagini al fine di accertare la
effettiva funzionalità sul territorio di strutture idonee ad
assicurare la gestione della problematica relativa al disagio
mentale;
e) esaminare la suddivisione dei compiti e delle
varie competenze in modo da assicurare l'individuazione della
struttura responsabile ed evitare possibili conflitti o vuoti
di competenza;
f) esaminare, ai fini di un'eventuale modifica, la
disciplina in materia di trattamenti sanitari obbligatori;
g) predisporre soluzioni legislative e
amministrative ritenute necessarie per rendere più incisiva la
tutela dei malati di mente e delle famiglie di
appartenenza.
2. La Commissione presenta alle Camere una relazione sulle
risultanze delle indagini da essa svolte ogni volta che lo
ritenga opportuno e in ogni caso nel termine massimo di sei
mesi dalla data della sua istituzione.
Art. 3.
(Poteri della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami di
cui all'articolo 2 con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Art. 4.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria,
per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372
del codice penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si
applicano le norme vigenti. Alla Commissione non può essere
opposto il segreto di Stato, militare o d'ufficio.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono
tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter
derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.
Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria
provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati
al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni
di inchiesta, detto segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria e alla Commissione.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti
debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 6.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie e concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le
disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al
procedimento d'inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la
diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, di atti o documenti del procedimento di
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono
punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 7.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica del regolamento.
2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
5. La Commissione cura la informatizzazione e la
pubblicazione dei documenti da essa prodotti nel corso della
sua attività.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.