XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3151




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
        2. Non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.


Art. 2.

        1. E' concesso indulto, per intero, alle pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte l'indulto.


Art. 3.

        1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.


Art. 4.

        1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 16 settembre 2002.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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