XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3151
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' concesso indulto nella misura non superiore a tre
anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per
le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma
dell'articolo 151 del codice penale.
Art. 2.
1. E' concesso indulto, per intero, alle pene accessorie
temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato
anche solo in parte l'indulto.
Art. 3.
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi
ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo
per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a
due anni.
Art. 4.
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a
tutto il giorno 16 settembre 2002.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.