XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3144
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I benefìci previdenziali previsti dall'articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
sono estesi ai lavoratori dell'ex ACNA di Cengio che sono
stati esposti per oltre dieci anni al grave rischio chimico
dell'ACNA CO spa e dell'Organic Chemicals srl situati nel
sito.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.