XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3144




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I benefìci previdenziali previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi ai lavoratori dell'ex ACNA di Cengio che sono stati esposti per oltre dieci anni al grave rischio chimico dell'ACNA CO spa e dell'Organic Chemicals srl situati nel sito.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione