XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3142
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alle società distributrici di pellicole
cinematografiche è vietato l'abuso dello stato di dipendenza
economica nella quale si trovano i soggetti che svolgono
attività di videonoleggio. Si considera dipendenza economica
la situazione in cui la società distributrice sia in grado di
determinare, nei rapporti commerciali con il soggetto che
svolge attività di videonoleggio, un eccessivo squilibrio di
diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata
tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che
abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative
soddisfacenti.
2. L'abuso di dipendenza economica può altresì consistere
nel rifiuto di vendere, nell'imposizione di condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
ovvero nell'interruzione arbitraria delle relazioni
commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di
dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario è
competente nelle azioni in materia di abuso di dipendenza
economica, incluse quelle inibitorie e per il risarcimento dei
danni.
4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di
dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della
concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a
seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine e
dell'esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e
alle sanzioni previste dall'articolo 15 della medesima legge
n. 287 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti
dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso l'abuso
medesimo.
5. Ai rapporti contrattuali tra società distributrici di
pellicole cinematografiche e soggetti che svolgono attività di
videonoleggio si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, e
successive modificazioni.
Art. 2.
1. Al fine di favorire condizioni di equilibrio e di
parità nei rapporti commerciali fra i soggetti interessati
all'attività di distribuzione, noleggio e commercializzazione
dei prodotti cinematografici in videocassetta e su supporto
DVD, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle società
distributrici e dei gestori delle attività di vendita e di
noleggio di film, stipulano, annualmente e sulla base
dei criteri e dei princìpi contenuti nelle disposizioni
richiamate dai commi 4 e 5 dell'articolo 1, un apposito
accordo collettivo nazionale, volto a stabilire, in
particolare:
a) la tolleranza massima nei tempi di consegna dei
prodotti ai gestori di videoteche;
b) la misura in percentuale del rischio per la
merce viaggiante destinata alla videoteca;
c) gli elementi informativi contenuti nella bolla
di consegna relativamente agli ordinativi della merce;
d) il limite temporale entro il quale sostituire i
prodotti difettosi consegnati alla videoteca;
e) gli elementi conoscitivi in merito al prezzo
del prodotto e allo sconto da praticare, alla data prevista
per la proiezione televisiva o nel caso di film già
trasmessi la data del loro primo passaggio televisivo, nonché
l'anno di produzione, gli estremi e la data del nulla osta
alla proiezione in pubblico dei film, da riportare nelle
diverse tipologie di contratto commerciale utilizzate;
f) in merito agli eventuali supporti audiovisivi
logori, rovinati o indebitamente sottratti da terzi, le parti
concordano gli opportuni strumenti compensativi da individuare
fra i seguenti:
1) sostituzione con prodotti equivalenti e dello
stesso titolo;
2) rimborso del prezzo nella misura concordata fra le
parti a livello nazionale;
g) la clausola che nel contratto commerciale
l'impegno scritto deve riguardare il negoziante e il
fornitore, attraverso il proprio rappresentante;
h) la previsione che il gestore della videoteca
può acquistare i prodotti audiovisivi anche senza
l'intermediazione del rappresentante dell'azienda
fornitrice.
Art. 3.
1. La proiezione dei film nel circuito televisivo,
in tutte le sue forme, quali, in particolare, tv pubblica e
privata, tv satellitare; pay tv, video on demand; tv
via cavo e tutte le altre forme di trasmissione rese possibili
dallo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione
radiotelevisiva, deve essere programmata decorsi dodici mesi
dalla data di uscita degli stessi nel circuito del
videonoleggio. A tale fine è fatto espresso divieto alle case
produttrici e distributrici di programmare la proiezione dei
film entro il limite indicato al precedente periodo.
2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base
dei principi e criteri direttivi da essa desumibili, un
decreto legislativo al fine di stabilire le sanzioni da
applicare in caso di violazione del divieto previsto al comma
1 del presente articolo.