XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3133
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. In attuazione del principio costituzionale di tutela
del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, e in
conformità con i princìpi che informano l'ordinamento
dell'Unione europea, la Repubblica adotta le misure necessarie
a promuovere la piena e buona occupazione, anche in forma
autonoma e imprenditoriale, e riconosce a tutte le lavoratrici
e a tutti i lavoratori i diritti che rendono effettiva tale
tutela, e, in particolare, il diritto:
a) alla libertà, dignità e riservatezza;
b) alla non discriminazione;
c) alla sicurezza e alla salute nei luoghi di
lavoro;
d) alla tutela contro le molestie sessuali in
ambito lavorativo;
e) a un equo compenso del lavoro e alla tutela in
caso di recesso ingiustificato, con modalità e secondo criteri
che tengano conto della diversa natura e tipologia dei
rapporti di lavoro;
f) alla tutela e al sostegno della maternità e
della paternità;
g) alla cura familiare e personale e alla
conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro;
h) all'apprendimento continuo e permanente;
i) all'accesso gratuito ai servizi per
l'impiego;
l) a forme di sicurezza sociale adeguate nell'arco
della vita lavorativa di ciascuno;
m) alla libertà e all'attività sindacali, allo
sciopero, nonché alla libertà di negoziazione.
2. I diritti riconosciuti dalla presente legge
costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento statale,
anche ai fini, per le materie di competenza, della
legislazione concorrente delle regioni.
Capo II
DIRITTI FONDAMENTALI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni di cui al presente capo stabiliscono i
diritti fondamentali garantiti a tutte le lavoratrici e i
lavoratori economicamente dipendenti, come individuati
dall'articolo 17, e subordinati.
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano,
in quanto compatibili con la natura del rapporto e con le
modalità di svolgimento della attività, alle lavoratrici e ai
lavoratori che svolgono prestazioni di opera o di servizio,
anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale;
alle socie e ai soci d'opera, anche con obbligo di prestazioni
lavorative accessorie, nelle società diverse dalle
cooperative.
3. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
altresì, in quanto compatibili, alle persone che svolgono
un'attività lavorativa, con o senza corrispettivo, al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione;
alle persone che frequentano corsi di formazione o
addestramento professionale; alle persone che svolgono lavori
di utilità pubblica, o sociale, o di volontariato; alle
persone che svolgono attività di lavoro nell'impresa
familiare.
4. Sono fatte salve le norme speciali e le disposizioni
negoziali più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Art. 3.
(Dignità personale e libera manifestazione
del pensiero).
1. Le lavoratrici e i lavoratori, senza distinzione di
opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei
princìpi della Costituzione e delle norme di legge.
2. Le disposizioni in materia di impianti audiovisivi, di
accertamenti sanitari e di visite personali di controllo, di
cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
trovano applicazione, nelle modalità compatibili con la natura
del rapporto e con le modalità di esecuzione della
prestazione, anche nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori economicamente dipendenti e delle persone che
svolgono un'attività lavorativa, con o senza corrispettivo, al
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione; alle persone che frequentano corsi di formazione
o addestramento professionale, alle persone che svolgono
lavori di utilità pubblica o sociale, o di volontariato.
Art. 4.
(Intangibilità della sfera personale).
1. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni
vigenti sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, è fatto divieto al
datore di lavoro, al committente nei rapporti di lavoro di cui
al capo III, al formatore, al tutore, al selezionatore, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose e sindacali, sulle condizioni di salute,
sullo stato matrimoniale o di famiglia, sullo stato di
gravidanza, sui comportamenti e orientamenti sessuali della
lavoratrice e del lavoratore, nonché su ogni altra circostanza
non rilevante ai fini della valutazione della sua attitudine
professionale.
Art. 5.
(Tutela contro le molestie sessuali in ambito
lavorativo).
1. Costituisce molestia sessuale nei luoghi di lavoro o in
ambito lavorativo ogni atto o comportamento, espresso in forma
fisica, verbale o non verbale, a connotazione sessuale o
comunque basato sul sesso, posto in essere da datori di
lavoro, superiori, collaboratori o colleghi, committenti nei
rapporti di lavoro di cui al capo III, tutori, formatori e
selezionatori, che sia indesiderato dalla persona che lo
subisce e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia
percepito come arrecante offesa alla sua dignità e libertà,
ovvero sia suscettibile di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo nei suoi
confronti.
2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto
all'informazione, alla prevenzione e alla tutela contro le
molestie sessuali subite in ambito lavorativo.
Art. 6.
(Tutela contro i comportamenti persecutori).
1. Costituiscono violenza morale e persecuzione
psicologica gli atti o i comportamenti, anche verbali, posti
in essere dai soggetti di cui all'articolo 5, che mirano a
danneggiare la lavoratrice o il lavoratore, con carattere
sistematico e duraturo e con predeterminazione.
2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto
all'informazione, alla prevenzione e alla tutela in materia di
violenze morali e persecuzioni psicologiche perpetrate in
ambito lavorativo o comunque in materia di atti esplicitamente
ostili o offensivi, ripetutamente diretti contro la dignità
della persona.
Art. 7.
(Non discriminazione).
1. E' nullo qualsiasi provvedimento o patto a carattere
discriminatorio che produce o può produrre un effetto
pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, la
lavoratrice e il lavoratore a causa:
a) del sesso, dei comportamenti e orientamenti
sessuali, della razza o etnia, della nazionalità, della
lingua, delle opinioni politiche, della religione, dell'età,
ovvero delle condizioni personali, sociali, di disabilità o di
salute;
b) delle opinioni sindacali, ovvero della
affiliazione o attività sindacale.
2. Costituiscono discriminazione diretta o indiretta anche
le molestie sessuali e i comportamenti persecutori che,
esplicitamente o implicitamente, direttamente o
indirettamente, sono accompagnati da minacce o ricatti da
parte del datore di lavoro, dei superiori o dei colleghi di
lavoro, del committente nei rapporti di lavoro di cui al capo
III, del formatore, del tutore, del selezionatore, in
relazione alla costituzione, all'assunzione e all'attribuzione
di un lavoro o di un incarico, alla conservazione, alla
modificazione, alla retribuzione o al compenso, alla
formazione professionale, alla cessazione del rapporto di
lavoro o dell'incarico.
3. Trovano applicazione, in quanto compatibili con la
natura del rapporto e le modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa, le disposizioni vigenti in materia di
parità di trattamento e di divieto di discriminazione diretta
e indiretta.
4. Il divieto di discriminazione non osta al mantenimento
o all'adozione di azioni positive dirette a evitare o a
compensare svantaggi con finalità di riequilibrio del gruppo
sottorappresentato.
Art. 8.
(Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla tutela
della propria integrità e salute psico-fisica e della propria
personalità morale. A tal fine, il datore di lavoro, il
committente nei rapporti di lavoro di cui al capo III,
l'utilizzatore della prestazione, il soggetto erogatore di un
servizio di istruzione, formazione, addestramento od
orientamento professionale, hanno l'obbligo di adottare,
nell'esercizio dell'attività, le misure che, secondo le
peculiarità dell'attività produttiva, le particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica implicate, sono necessarie
al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la
salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. Nel disciplinare l'obbligo, gravante sui soggetti di
cui al comma 1, nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori che svolgono la propria attività presso una sede
diversa dai locali di pertinenza del datore di lavoro o del
committente, le disposizioni legislative adottate in
conformità con i princìpi fondamentali di cui alla presente
legge tengono conto della peculiarità delle prestazioni
lavorative, attenendosi al criterio di adeguare le norme e le
misure di sicurezza del lavoro nell'impresa alle norme e alle
misure funzionalmente equivalenti.
3. Con le modalità stabilite dall'articolo 36, sono
istituite e disciplinate idonee forme di certificazione,
assistenza e consulenza a favore dei datori di lavoro e delle
imprese che adempiono agli obblighi in materia di tutela della
salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori.
Art. 9.
(Promozione della piena e buona occupazione).
1. La Repubblica adotta le misure adeguate a promuovere la
piena e buona occupazione, anche in forma autonoma e
imprenditoriale. In particolare, lo Stato e le regioni,
secondo le rispettive competenze, e in coerenza con gli
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione
europea in materia di occupabilità, adottano misure di
incentivazione al lavoro, finalizzate anche all'inserimento
professionale dei soggetti privi di occupazione, dei
disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione
sociale o aventi una occupazione di carattere precario e a
bassa qualità.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate secondo la
tipologia, per le finalità specifiche, con le modalità e nel
rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dall'articolo
37.
Art. 10.
(Politiche attive del lavoro e apprendimento continuo e
permanente).
1. Le lavoratrici e i lavoratori inoccupati, disoccupati
od occupati hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali
informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti
di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul
territorio nazionale e locale; essi hanno inoltre diritto a
servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella
ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita
lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e
di formazione professionale.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno
altresì diritto all'apprendimento nel corso della vita
lavorativa, per accrescere conoscenze e competenze
professionali e per conseguire titoli di studio o di qualifica
professionale. La formazione può corrispondere ad autonoma
scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dal datore di
lavoro o dal committente, anche per il tramite di organismi
pubblici o privati certificati.
3. L'apprendimento continuo e la formazione permanente
sono incentivati attraverso il sostegno alla costituzione di
fondi mutualistici o bilaterali paritetici, nonché mediante il
beneficio fiscale della deduzione dal reddito da lavoro, dei
costi sostenuti per la partecipazione ad attività formative
scolastiche o di formazione professionale presso istituti
abilitati al rilascio di titoli di studio legali o presso
istituti di formazione professionale pubblici e privati
accreditati.
Art. 11.
(Tutela delle legittime sospensioni dell'attività e della
conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro).
1. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di
maternità e paternità, di congedo parentale, di cura e di
assistenza di familiari, di formazione continua e permanente,
le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla sospensione
dell'attività lavorativa e a forme adeguate di sostegno, anche
economico.
2. Le forme di tutela di cui al comma 1, istituite e
disciplinate in base alla legge e ai contratti e accordi
collettivi, favoriscono la conciliazione dell'attività
lavorativa con i compiti familiari e con le altre attività di
cura delle persone.
3. La costituzione di servizi di sostituzione totale o
parziale, organizzati per bacini territoriali, settoriali e
categoriali, in relazione alla sospensione dell'attività
lavorativa autonoma, è sostenuta e incentivata.
Art. 12.
(Equo compenso).
1. Qualora sia previsto il corrispettivo per l'attività
lavorativa svolta e il suo ammontare non sia contrattualmente
definito o equo, esso è stabilito dal giudice secondo
equità.
Art. 13.
(Equo trattamento pensionistico e mutualità
volontaria).
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un equo
trattamento pensionistico in caso di vecchiaia. La legge
prevede idonee forme pensionistiche obbligatorie e promuove
le forme pensionistiche volontarie di cui al comma 2.
2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di
accedere, su base volontaria e secondo le previsioni delle
fonti istitutive applicabili, alle forme pensionistiche
complementari e alle forme pensionistiche individuali.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari e gli atti negoziali in base ai quali si
perfeziona l'adesione a tutte le forme pensionistiche di cui
al comma 2, rispettano, in relazione a tutti gli aderenti e a
tutti coloro che richiedano di aderire, il principio di non
discriminazione.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori è garantito che la
mobilità professionale non determini penalizzazioni ai fini
della maturazione dei diritti pensionistici nelle forme
pensionistiche di cui al comma 1.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano
anche alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilità familiari.
6. La costituzione su base volontaria e negoziale di fondi
mutualistici per la soddisfazione di esigenze socialmente
rilevanti e per l'erogazione di prestazioni assistenziali e di
sostegno del reddito, anche in relazione a periodi di
discontinuità del lavoro autonomo o delle attività delle
piccole imprese, è sostenuta e incentivata.
Art. 14.
(Diritto al preavviso nei contratti a tempo
indeterminato).
1. In tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato
ciascuna delle parti può recedere dando preavviso nel termine
stabilito contrattualmente, o secondo gli usi o, in mancanza,
dal giudice secondo equità.
2. Salvo che la legge o il contratto non dispongano
altrimenti, il preavviso non è dovuto se il recesso è
obiettivamente giustificato.
Art. 15.
(Diritto all'associazionismo professionale).
1. Ai lavoratori e alle lavoratrici è garantito il diritto
di costituire associazioni sindacali e professionali, di
aderirvi e di svolgere attività di tutela e promozione degli
interessi professionali collettivi.
Art. 16.
(Divieto di instaurare rapporti di lavoro per finalità
antisindacali).
1. L'instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro,
ovvero l'utilizzo specifico di altri lavoratori in organico,
per la sostituzione di lavoratrici e di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero, costituisce condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
Capo III
LAVORATRICI E LAVORATORI ECONOMICAMENTE DIPENDENTI
Art. 17.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni di cui al presente capo integrano le
disposizioni di cui al capo II, che si intendono richiamate,
con specifico riferimento ai rapporti di lavoro caratterizzati
da una situazione di dipendenza economica del prestatore di
lavoro.
2. Si considerano rapporti di lavoro economicamente
dipendenti i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una
prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, svolta senza vincolo di subordinazione, senza
vincolo di orario di lavoro, indipendentemente dall'ambito
aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione
stessa.
3. Ove il rapporto di lavoro presenti, nelle sue concrete
modalità di svolgimento, le caratteristiche proprie del
rapporto di lavoro subordinato, si converte automaticamente in
rapporto di lavoro subordinato a decorrere dall'insorgenza di
detta circostanza, accertata in sede giudiziale.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
capo i rapporti di lavoro che hanno una durata complessiva
inferiore a trenta giorni nell'anno solare.
Art. 18.
(Contenuto del contratto e obbligo
di comunicazione).
1. Sono elementi essenziali del contratto di cui al
presente capo e sono puntualmente riportati nel documento
sottoscritto dalle parti:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo o i luoghi di lavoro, nonché la sede o
il domicilio del committente;
c) la data d'inizio del rapporto, la durata del
contratto e l'eventuale periodo di prova;
d) l'oggetto della prestazione lavorativa;
e) le modalità di esecuzione della prestazione;
f) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di
pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;
g) le modalità idonee a garantire le informazioni
necessarie all'esecuzione dell'attività lavorativa o alla
realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del
committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;
h) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro,
previa accettazione del committente, di farsi sostituire
temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o
di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un
unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei
prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio;
i) la previsione di un congruo periodo di
preavviso per il recesso nei contratti di durata superiore a
dodici mesi.
2. Il committente è tenuto a consegnare al lavoratore e,
contemporaneamente, ad inviare ai servizi per l'impiego
competenti, entro sette giorni dall'inizio dell'attività
lavorativa, una copia del contratto di lavoro o della lettera
di incarico o di altro documento, contenente gli elementi di
cui al comma 1.
Art. 19.
(Diritto al compenso).
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo
hanno diritto a un compenso proporzionato alla quantità e alla
qualità del lavoro svolto, e sufficiente per un'esistenza
libera e dignitosa, secondo quanto stabilito negli accordi e
contratti collettivi applicabili o comunque in uso per
prestazioni analoghe o comparabili.
2. Se il compenso non è determinato o determinabile
contrattualmente, e comunque se non è conforme a quanto
stabilito al comma 1, il suo ammontare è stabilito dal giudice
secondo equità.
Art. 20.
(Diritto a condizioni di lavoro eque e giuste).
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo
hanno diritto, pur in assenza di vincolo di orario, a congrui
periodi di sospensione dell'attività, giornalieri, settimanali
e annuali.
2. I periodi di cui al comma 1 sono determinati
contrattualmente o, in mancanza, dal giudice secondo
equità.
Art. 21.
(Tutela delle legittime sospensioni della prestazione).
1. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di
maternità, di paternità, di congedo parentale, di cura e di
assistenza di familiari o personale, di svolgimento di
attività di formazione continua e permanente, le lavoratrici e
i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto di
astenersi dalla prestazione, percependo, laddove previsto, il
compenso o un'indennità previdenziale nella misura e per la
durata stabilite dalla legge.
Art. 22.
(Diritti di informazione).
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo
hanno diritto di ricevere dal committente comunicazione
scritta, entro un mese dall'adozione, delle modificazioni
convenute tra le parti degli elementi del contratto di cui
all'articolo 18. Analoga comunicazione è inviata ai servizi
per l'impiego competenti.
2. Il committente è tenuto a organizzare i propri flussi
di comunicazione in modo da garantire a tutte le lavoratrici e
ai lavoratori pari condizioni nell'accesso alle informazioni
attinenti al lavoro e all'attività sindacale.
Art. 23.
(Salute e sicurezza).
1. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al presente
capo, qualora siano inseriti nell'ambiente di lavoro
organizzato dal committente, si applicano le disposizioni in
materia di salute e sicurezza del lavoro previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni. In particolare essi devono essere considerati
ai fini dell'adempimento degli obblighi inerenti la
valutazione dei rischi e la relativa documentazione, la tenuta
e l'aggiornamento del registro infortuni, i servizi di
prevenzione e protezione e di gestione delle emergenze, la
sorveglianza sanitaria, i diritti di informazione e
formazione.
2. Le disposizioni legislative tengono conto delle
caratteristiche delle prestazioni lavorative, adottando misure
funzionalmente equivalenti, ma in ogni caso adeguate e
sufficienti a garantire i diritti di cui al comma 1.
3. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo
hanno diritto, in caso di attività lavorativa svolta, per un
periodo significativo di tempo e indipendentemente dal luogo
in cui si svolge l'attività, mediante attrezzature munite di
videoterminali, allo stesso livello di protezione di cui
beneficiano le lavoratrici e i lavoratori di cui al capo
IV.
4. E' vietato affidare alle lavoratrici e ai lavoratori di
cui al presente capo lavorazioni che richiedono sorveglianza
medica speciale e lavori particolarmente pericolosi.
5. Le modalità di individuazione delle rappresentanze per
la sicurezza dei lavoratori di cui al presente capo sono
stabilite con accordi o contratti collettivi o, in mancanza,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previo accordo con le confederazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 24.
(Diritti di sicurezza sociale).
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo
hanno diritto alla tutela previdenziale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per malattia e
infortunio, per maternità e paternità, per assegni al nucleo
familiare.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo
hanno inoltre diritto di aderire alle forme di previdenza
complementare, in regime di contribuzione definita, istituite
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche
unitamente alle lavoratrici e ai lavoratori subordinati.
3. I lavoratori hanno altresì diritto a che siano
assicurati mezzi adeguati alla soddisfazione di esigenze
socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità
del lavoro.
Art. 25.
(Obbligo di riservatezza).
1. Salvo diverso accordo tra le parti, le lavoratrici e i
lavoratori di cui al presente capo possono svolgere la loro
attività a favore di più committenti, senza pregiudizio
dell'attività dei committenti medesimi.
Art. 26.
(Diritti per apporti originali e per le invenzioni della
lavoratrice e del lavoratore).
1. I diritti di utilizzazione economica relativi alla
creazione di apporti originali, come pure quelli riguardanti
l'invenzione fatta in occasione dello svolgimento
dell'attività o nell'esecuzione del servizio oggetto del
contratto, spettano alla lavoratrice e al lavoratore, salvo il
caso in cui l'attività inventiva costituisca oggetto della
attività lavorativa così come dedotto in contratto.
2. Salvo il caso in cui l'attività inventiva costituisca
oggetto della attività lavorativa così come dedotto in
contratto, il committente ha diritto di prelazione
sull'utilizzazione economica dei diritti o per l'acquisto del
brevetto, da esercitare entro tre mesi dalla conoscenza della
creazione o dalla comunicazione del conseguimento del brevetto
da parte della lavoratrice o del lavoratore, verso
corresponsione di un canone o di un prezzo determinati di
comune accordo.
3. In caso di mancato accordo sul canone o sul prezzo, si
applicano le disposizioni legislative in materia di brevetti
per invenzioni della lavoratrice e del lavoratore.
Art. 27.
(Recesso).
1. Nei contratti di cui al presente capo, stipulati per
una durata superiore a dodici mesi, è ammesso il recesso solo
per giusta causa, senza obbligo di preavviso, ovvero il
recesso per giustificato motivo, con obbligo di preavviso. Nei
contratti di durata inferiore, è ammesso il recesso solo per
giusta causa.
2. La durata del preavviso, ove non sia stabilita
contrattualmente, è determinata in base agli usi, o, in
mancanza, dal giudice secondo equità. Il committente può
corrispondere un'indennità sostitutiva di importo pari al
compenso che sarebbe spettato alla lavoratrice o al lavoratore
per la durata del preavviso medesimo. La lavoratrice o il
lavoratore può corrispondere al committente un'indennità
sostitutiva di importo pari alla metà del suddetto
compenso.
3. Il recesso è comunicato per iscritto. La lavoratrice o
il lavoratore può chiedere, entro dieci giorni dalla
comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso. In
tal caso, il committente deve, nei dieci giorni successivi
alla richiesta, comunicarli per iscritto alla lavoratrice o al
lavoratore.
4. Il recesso intimato senza l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 3 è inefficace.
5. Il committente che recede ingiustificatamente dal
contratto è tenuto a corrispondere alla lavoratrice o al
lavoratore un congruo indennizzo, di importo almeno pari al
doppio di quello dell'indennità di mancato preavviso e
comunque modulato sulla base della dimensione occupazionale
dell'impresa committente.
6. La lavoratrice e il lavoratore che recede per giusta
causa hanno diritto di percepire dal committente l'indennità
sostitutiva del preavviso.
7. Il recesso per motivi discriminatori di cui
all'articolo 7 è nullo.
8. Rientra nella giusta causa o nel giustificato motivo di
recesso della lavoratrice o del lavoratore la modificazione
unilaterale da parte del committente degli elementi del
contratto di cui all'articolo 18.
Art. 28.
(Diritti sindacali).
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente
capo è garantito il diritto:
a) di costituire associazioni e organismi
sindacali e di aderire, non aderire o recedere da
organizzazioni esistenti;
b) di partecipare alle assemblee indette dalle
rappresentanze sindacali aziendali all'interno delle unità
produttive;
c) di negoziare liberamente, per il tramite delle
loro organizzazioni, accordi e contratti collettivi per la
regolazione dei rapporti di lavoro.
2. Ove i contratti o gli accordi di cui al comma 1,
lettera c), non prevedano la costituzione di organismi
di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori medesimi
all'interno delle unità produttive, il loro diritto
elettorale, attivo e passivo, per la partecipazione alle
rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori subordinati
costituite o da costituire nelle unità produttive, e comunque
il loro diritto di partecipare alle assemblee, sono previsti e
disciplinati dai contratti collettivi applicati nelle unità
produttive di riferimento.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono la
prestazione di lavoro in regime di telelavoro è riconosciuto,
nelle unità produttive in cui sono costituite rappresentanze
sindacali aziendali dei lavoratori subordinati, il diritto di
accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda anche
tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o di altro
sistema elettronico a cura della rappresentanza sindacale
aziendale e a spese dell'azienda, in cui sono inserite tutte
le informazioni di interesse sindacale e lavorativo.
Art. 29.
(Diritto di sciopero).
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo
hanno diritto di sospendere la propria attività lavorativa a
fini di autotutela sindacale.
2. Nei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero
si esercita nei limiti e alle condizioni di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
Capo IV
STATUTO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
Art. 30.
(Ambito di applicazione e fonti di disciplina del lavoro
subordinato).
1. Le disposizioni di cui al presente capo integrano le
disposizioni di cui al capo II, che si intendono richiamate,
con specifico riferimento a tutti i rapporti di lavoro
subordinato.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente
capo si applica la disciplina stabilita dal codice civile,
dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, e dalle altre leggi che disciplinano il
rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati
e di pubbliche amministrazioni.
Art. 31.
(Diritti di informazione, consultazione e
partecipazione).
1. Le lavoratrici e i lavoratori, tramite i loro
rappresentanti sindacali, hanno diritto di essere informati e
consultati in ogni fase di mutamento dell'assetto
occupazionale e organizzativo dell'impresa, in particolare in
occasione dei processi di ristrutturazione, dei trasferimenti
d'azienda e dei licenziamenti collettivi.
2. Le lavoratrici e i lavoratori, tramite i loro
rappresentanti sindacali, hanno diritto di essere informati e
consultati in tutte le materie previste dalla direttiva
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori
nell'Unione europea.
3. Le lavoratrici e i lavoratori hanno altresì diritto di
essere resi partecipi, tramite i loro rappresentanti
sindacali, delle decisioni adottate nell'ambito della "Società
europea", di cui alla direttiva 2001/86/CE del Consiglio,
dell'8 ottobre 2001.
4. I diritti di informazione, consultazione e
partecipazione si esercitano nelle forme individuate
prioritariamente dalla contrattazione collettiva.
Art. 32.
(Formazione continua e permanente).
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di
sospendere la prestazione di lavoro per attività di formazione
continua e permanente, percependo, laddove previsto, il
compenso, secondo quantità, modalità e durata stabilite dalla
legge e dai contratti collettivi.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano,
secondo le rispettive competenze, un'offerta formativa
articolata, adeguata e accreditata.
Art. 33.
(Diritto alla tutela attiva del reddito in caso di
disoccupazione involontaria).
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo
hanno diritto, in caso di disoccupazione involontaria, anche
parziale, alla tutela attiva della continuità del reddito,
anche in forma di integrazione salariale per il caso di
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, secondo
forme che ne assicurino l'adeguatezza, la temporaneità, la
finalizzazione al mantenimento e al miglioramento della
capacità professionale e alla rioccupazione produttiva,
l'economicità di gestione.
Art. 34.
(Disposizioni in materia di previdenza pensionistica
complementare).
1. Ai fini dell'esercizio della potestà legislativa
concorrente da parte delle regioni in materia di previdenza
complementare, la disciplina di riferimento è costituita dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni.
2. Le modalità di adesione ai fondi pensione possono
essere stabilite dalle fonti istitutive anche prevedendo
procedure di silenzio-assenso.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alle forme di
previdenza complementare deve essere garantita la facoltà di
trasferire l'intera posizione individuale ad altra forma di
previdenza complementare, qualora cessino i requisiti di
partecipazione, ovvero quando sia decorso un periodo minimo
stabilito dalla legge o dalle fonti istitutive.
4. Le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego
accedono alle forme di previdenza complementare con le
modalità contributive previste dagli specifici accordi
contrattuali, anche in riferimento al conferimento del
trattamento di fine rapporto.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35.
(Diritto alla composizione stragiudiziale delle
controversie).
1. Tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di
accedere a forme di composizione stragiudiziale delle liti di
lavoro, previste e disciplinate su base collettiva e idonee a
risolvere le controversie in tempi celeri, secondo
giustizia.
2. Sugli importi monetari riconosciuti a favore della
lavoratrice o del lavoratore in caso di risoluzione della
controversia in sede conciliativa o arbitrale è riconosciuto
il beneficio della riduzione, in misura pari al 50 per cento,
dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di
previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini
dell'imposta sul reddito.
Art. 36.
(Misure di promozione dell'adempimento degli obblighi in
materia di tutela della salute e della sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori).
1. Fino a quando non intervengano in materia leggi
regionali, con regolamenti da emanare con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, previo accordo con le confederazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, e nel rispetto dei princìpi fondamentali desumibili
dalla legislazione statale, sono disciplinate idonee forme di
assistenza e consulenza gratuite, a carico dei competenti
servizi pubblici, a favore dei piccoli imprenditori e dei
datori di lavoro non imprenditori, finalizzate
all'espletamento non oneroso degli adempimenti previsti dalle
disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.
Art. 37.
(Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e
all'autoimpiego).
1. Per le finalità di promozione della piena e buona
occupazione di cui all'articolo 9, lo Stato e le regioni,
nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e
regolamentari, possono riconoscere ai datori di lavoro e ai
lavoratori apposite incentivazioni all'espansione
occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi
contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta,
forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di
garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito
imponibile.
2. Gli incentivi e le agevolazioni di cui al comma 1
devono essere prioritariamente orientati a favorire:
a) l'instaurazione di rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di
durata superiore a dodici mesi, con persone in situazione di
difficoltà occupazionale, quali, in particolare, inoccupati e
disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a
ventisei anni, disoccupati di età superiore a quarantacinque
anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in
lavoro di cura di familiari, di disabili gravi o di minori di
anni dodici o inoccupati e disoccupati per gravi motivi di
famiglia, immigrati regolari, disabili gravi;
b) l'instaurazione di rapporti di lavoro
subordinato con finalità formativa;
c) l'emersione del lavoro non dichiarato o
irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati,
sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma
instaurati con datori di lavoro dichiarati;
d) l'intrapresa di attività di lavoro autonomo o
di attività imprenditoriali;
e) la continuità operativa e gestionale delle
piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o
tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o
collaboratori nell'esercizio dell'impresa;
f) il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo
parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle
ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o
di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e
formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con
età superiore a cinquantacinque anni, nonché la trasformazione
a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in
alternativa all'avvio di procedure di riduzione di
personale.
3. Fatte salve le competenze delle regioni in materia di
previdenza integrativa e complementare, nonché quelle
attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con
riferimento alle misure di incentivazione consistenti in
agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le
disposizioni legislative e regolamentari adottate a tal fine
dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di
coordinamento:
a) l'integrazione del sistema di incentivi statale
con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione
dell'occupazione;
b) il collegamento con la disciplina della
verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con
la disciplina delle relative sanzioni;
c) il collegamento con le misure di tutela attiva
del lavoro e del reddito di cui all'articolo 33, e con le
disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza
sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in
quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.
4. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e
allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali,
nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117
della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei princìpi
fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale
vigente, delle competenze legislative statali in materia di
immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle
risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti
dall'articolo 120 della Costituzione.
Art. 38.
(Responsabilità disciplinari e tutela giudiziaria).
1. Fatte salve le responsabilità civile e penale, ove
sussistenti secondo la normativa vigente, e salva la
responsabilità disciplinare a carico di superiori,
collaboratori o colleghi della lavoratrice o del lavoratore,
secondo la normativa vigente e i contratti collettivi
applicabili, le violazioni delle disposizioni di cui agli
articoli 5 e 6 costituiscono, per le persone non
assoggettabili a sanzioni disciplinari diverse dalla
risoluzione del rapporto di lavoro, illecito di carattere
amministrativo punibile con la sanzione amministrativa da 500
euro a 5.000 euro. Il relativo procedimento è di competenza
dell'organo individuato ai sensi dell'articolo 40.
2. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6 e 7 della presente legge è ammessa l'azione in
giudizio ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991,
n. 125, e successive modificazioni. Qualora il fatto non
costituisca fattispecie discriminatoria, le disposizioni di
cui al citato articolo 4 della legge n. 125 del 1991 si
applicano nei limiti della compatibilità.
3. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 18 della presente legge, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152.
Art. 39.
(Sanzioni penali).
1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 2, all'articolo 4 e all'articolo 16 della presente
legge, sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 38
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 40.
(Organi di vigilanza).
1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui
alla presente legge compete al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che lo esercita attraverso il servizio
ispettivo delle direzioni provinciali del lavoro ovvero
attraverso l'organo competente per territorio ai sensi della
disciplina vigente.
Art. 41.
(Verifica dell'efficacia della legge).
1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
degli effetti e della efficacia delle disposizioni di cui agli
articoli 35, 36 e 37, e ne riferisce entro sei mesi alle
competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Art. 42.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante
le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo
5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati
destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a
monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per
cento.