XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3132
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per
eutanasia si intende l'atto praticato da un terzo, che mette
volontariamente fine alla vita di una persona che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 2, a seguito della
richiesta della medesima persona.
CAPO II
CONDIZIONI E PROCEDURA
Art. 2.
1. Il medico che pratica l'eutanasia, di seguito
denominato "medico curante", non è punibile se presta la
propria opera alle condizioni e con le procedure stabilite
dalla presente legge e se ha accertato, con i mezzi
medico-scientifici esistenti, che:
a) il paziente è maggiorenne, capace di intendere
e di volere al momento della richiesta;
b) la richiesta è stata formulata in maniera
volontaria, è stata ben ponderata e ripetuta, e non è il
risultato di una pressione esterna;
c) il paziente è affetto da una patologia con
prognosi infausta e in fase terminale, senza alcuna
prospettiva di sopravvivenza e le sue sofferenze fisiche o
psichiche sono costanti e insopportabili, e tali da non poter
essere eliminate con trattamenti farmacologici.
2. Senza pregiudizio per le terapie che comunque vorrà
mettere a disposizione del paziente, il medico curante è
tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:
a) informare il paziente sulla sua situazione
clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al
paziente della sua richiesta di eutanasia e documentarlo sulle
possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti
palliativi, nonché sulle loro conseguenze;
b) dialogare con il paziente al fine di
condividere con lui la convinzione che non vi sia altra
soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare
che la richiesta dello stesso paziente sia volontaria e
oggetto di una decisione esclusivamente personale;
c) accertare che perduri lo stato di sofferenza
fisica o psichica del paziente, e che lo stesso sia ancora
intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico
avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter
osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni
psico-fisiche del paziente;
d) consultare un altro medico ai fini della
conferma del carattere grave e incurabile della malattia,
informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato
prende visione della cartella clinica, visita il paziente e
valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche abbiano
carattere costante, insopportabile e non siano suscettibili di
alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti
terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel
quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico
consultato non deve avere avviato alcun contatto precedente
con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la
propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico
curante e deve essere competente rispetto alla patologia
esaminata. Il medico curante informa il paziente sull'esito
della consulenza;
e) consultare e tenere conto delle considerazioni
dell'équipe sanitaria,
ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata
dal paziente;
f) informare della richiesta di eutanasia, su
espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di
fiducia indicate dallo stesso paziente;
g) garantire al paziente la possibilità di
consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla
richiesta di eutanasia.
3. Se il medico curante ritiene che il decesso non avverrà
a breve scadenza è tenuto a:
a) consultare un altro medico, psichiatra o
specialista nella specifica patologia, informandolo del motivo
della consulenza. Il medico consultato prende visione della
cartella clinica, visita il paziente, valuta se le sue
sofferenze fisiche e psichiche abbiano carattere costante,
insopportabile e non siano suscettibili di miglioramenti a
fronte di specifici trattamenti terapeutici. Si assicura,
altresì, del carattere volontario, ponderato e ripetuto della
richiesta. Lo stesso medico redige un rapporto nel quale
espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato
deve avere le medesime caratteristiche di indipendenza
stabilite al comma 2, lettera d), nei confronti del
paziente, del medico curante e del medico consultato ai sensi
della citata lettera d). Il medico curante informa il
paziente sull'esito della consulenza;
b) lasciare trascorrere almeno un mese tra la data
della dichiarazione scritta del paziente di cui al comma 4 e
l'attuazione dell'intervento di eutanasia.
4. La richiesta del paziente deve risultare da una
dichiarazione scritta, redatta, datata e firmata
personalmente. Se il paziente non è in grado di compilare tale
dichiarazione, può affidare l'incarico a persona di sua
fiducia, purché maggiorenne. Il soggetto incaricato è tenuto a
riportare, nella dichiarazione, che il paziente non è in grado
di scrivere personalmente la sua richiesta di eutanasia,
indicandone le ragioni. In tale caso, la richiesta è redatta
per iscritto in presenza del medico curante, le cui generalità
sono riportate dall'incaricato nella dichiarazione. Tale
dichiarazione è allegata alla cartella clinica del
paziente.
5. Il paziente può revocare la sua richiesta in ogni
momento. In tale caso, la dichiarazione di cui al comma 4 è
ritirata dalla cartella clinica e riconsegnata al paziente.
6. La dichiarazione scritta del paziente, la
documentazione relativa alla procedura seguita dal medico
curante con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto
dal medico o dai medici consultati, sono inseriti nella
cartella clinica del paziente.
CAPO III
DICHIARAZIONE ANTICIPATA
Art. 3.
1. Ogni persona maggiorenne può, qualora tema di perdere
la propria capacità di intendere e di volere, mediante una
apposita dichiarazione scritta anticipata, esprimere la
volontà che gli venga praticata l'eutanasia, nel caso in cui
sussistano le seguenti condizioni:
a) presenza di una patologia grave e incurabile e
di sofferenze fisiche e psichiche costanti e
insopportabili;
b) incapacità di intendere e di volere;
c) diagnosi medica di patologia con prognosi
infausta di irreversibilità.
2. Nella dichiarazione anticipata sono indicate una o più
persone di fiducia maggiorenni, alle quali è affidato il
compito di informare il medico curante della volontà del
paziente. In caso di rifiuto, impedimento, incapacità o morte
di una delle persone di fiducia, subentra quella che
eventualmente segue nell'elenco. Il medico curante, il medico
o i medici consultati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, e
i membri dell'équipe sanitaria di cui al medesimo comma
2, lettera e), non possono essere designati come persone
di fiducia. La dichiarazione può essere fatta in ogni momento;
deve risultare in un atto scritto, redatto alla presenza di
due testimoni maggiorenni che non devono avere alcun interesse
materiale nel decesso del dichiarante. Tale atto deve
contenere le generalità del paziente, la data di compilazione
e deve essere sottoscritto dall'interessato, dai testimoni e,
se indicata o indicate nella dichiarazione, dalla o dalle
persone di fiducia.
3. Se la persona che intende fare la dichiarazione
anticipata si trova in condizioni di inabilità fisica
permanente che le impediscono di redigerla e di firmarla, la
dichiarazione può essere redatta da una persona maggiorenne di
sua scelta in presenza di due testimoni, senza alcun interesse
materiale al decesso del dichiarante. Nella dichiarazione deve
essere precisato che il dichiarante non può redigere, né
firmare l'atto, nonché i motivi dell'impedimento. In tale
caso, la dichiarazione è datata e firmata dalla persona che la
mette per iscritto, dai testimoni e, se indicata o indicate
nella dichiarazione, anche dalla o dalle persone di fiducia.
Il certificato medico che attesta l'inabilità fisica
permanente è allegato alla dichiarazione.
4. La dichiarazione anticipata è valida solo se compilata
entro i cinque anni immediatamente precedenti la condizione
patologica che determina la perdita della capacità di
intendere e di volere.
5. La dichiarazione anticipata può essere ritirata o
modificata in ogni momento.
6. Il Ministro della salute determina, con apposito
regolamento, le modalità relative alla presentazione, alla
conservazione, alla conferma, al ritiro, nonché alla
comunicazione della dichiarazione anticipata.
7. Il medico che pratica l'eutanasia a seguito della
dichiarazione anticipata, non è punibile se presta la propria
opera alle condizioni e con l'osservanza di quanto stabilito
dalla presente legge, e se ha accertato che il paziente:
a) è affetto da una patologia grave e
incurabile;
b) patisce sofferenze fisiche e psichiche costanti
e insopportabili, tali da non poter essere eliminate con
trattamenti farmacologici;
c) non è in grado di intendere e di volere;
d) è stato oggetto di una diagnosi medica di
patologia con prognosi infausta ed irreversibile.
8. Senza pregiudizio per le terapie che comunque vorrà
mettere a disposizione del paziente, il medico curante è
tenuto in ogni caso, e prima di procedere all'eutanasia, a:
a) consultare un altro medico ai fini della
conferma della diagnosi di patologia con diagnosi infausta ed
irreversibile, informandolo del motivo della consulenza. Il
medico consultato prende visione della cartella clinica,
visita il paziente e redige un rapporto nel quale espone le
sue considerazioni. Se con la dichiarazione anticipata è stata
designata una persona di fiducia, il medico curante la mette
al corrente dell'esito di tale consulenza. Il medico
consultato deve avere le medesime caratteristiche di
indipendenza stabilite dall'articolo 2, comma 2, lettera
d), nei confronti del paziente e del medico curante, e
deve essere competente rispetto alla patologia esaminata;
b) consultare e tenere conto delle considerazioni
dell'équipe sanitaria, ove presente, in contatto
costante con il paziente, in merito alla richiesta di
eutanasia avanzata con la dichiarazione anticipata;
c) interpellare la persona di fiducia, se
designata nella dichiarazione anticipata in merito alla
volontà del paziente di essere sottoposto ad eutanasia;
d) interpellare i familiari del paziente, se
indicati nella dichiarazione anticipata, in merito alla
volontà del loro congiunto di essere sottoposto ad
eutanasia.
9. La dichiarazione anticipata, la documentazione relativa
alla procedura seguita dal medico curante con i relativi
risultati, nonché il rapporto redatto dal medico consultato,
sono inseriti nella cartella clinica del paziente.
CAPO IV
REGISTRAZIONE
Art. 4.
1. Ogni atto medico finalizzato a praticare l'eutanasia
deve essere registrato ai sensi di quanto disposto dal capo V.
A tale fine, il medico curante consegna, entro quattro giorni
lavorativi, la documentazione prevista dall'articolo 6,
debitamente compilata, alla Commissione nazionale di controllo
e valutazione di cui all'articolo 5.
CAPO V
COMMISSIONE NAZIONALE
DI CONTROLLO E VALUTAZIONE
Art. 5.
1. E' istituita, presso il Ministero della salute, la
Commissione nazionale di controllo e valutazione
sull'attuazione della presente legge, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione è composta da sedici membri, designati
sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza nelle
materie di competenza della stessa Commissione, così
individuati: otto medici chirurghi, dei quali almeno quattro
professori universitari; quattro professori universitari di
materie giuridiche o avvocati; quattro rappresentanti delle
associazioni e degli enti che si occupano delle problematiche
relative alle persone affette da malattie con prognosi
infausta, irreversibili e incurabili.
3. La qualità di membro della Commissione è incompatibile
con il mandato parlamentare e con incarichi governativi.
4. La nomina dei membri della Commissione è deliberata dal
Consiglio dei ministri.
5. I candidati che non sono stati designati come membri
effettivi sono nominati membri supplenti secondo una lista che
determina l'ordine nel quale saranno chiamati a subentrare in
caso di impedimento temporaneo o permanente dei titolari.
6. Il presidente è eletto dai membri della Commissione.
7. Il presidente, i membri effettivi, nonché quelli
supplenti, rimangono in carica per un periodo di quattro anni,
prorogabile una sola volta.
8. La Commissione delibera in modo valido a condizione che
almeno due terzi dei suoi membri siano presenti.
9. La Commissione stabilisce un regolamento interno,
recante norme per lo svolgimento delle sue attività.
Art. 6.
1. La Commissione provvede alla redazione di un documento
di registrazione che deve essere compilato dai medici curanti
per ogni intervento di eutanasia da essi praticato.
2. Il documento di registrazione è composto da due
fascicoli.
3. Il primo fascicolo reca i dati coperti dal segreto
professionale e che non possono essere portati a conoscenza
della Commissione prima che la stessa deliberi sul caso in
oggetto, né possono costituire elemento di valutazione da
parte della Commissione medesima, ad eccezione di quanto
previsto dall'articolo 7, comma 1. Il fascicolo è sigillato
dal medico curante e contiene le seguenti informazioni:
a) il nome, il cognome e la residenza del
paziente;
b) il nome, il cognome e la residenza del medico
curante;
c) il nome, il cognome e la residenza del medico o
dei medici consultati sulla richiesta di eutanasia;
d) i nomi, i cognomi e la residenza delle persone
interpellate dal medico curante con l'indicazione delle date
di tali contatti e la specificazione dell'attività
prestata;
e) se è stata fatta la dichiarazione anticipata,
nella quale è designata una o più persone di fiducia, il nome,
il cognome e la residenza della stessa.
4. Il secondo fascicolo contiene i seguenti dati:
a) il sesso, la data e il luogo di nascita del
paziente;
b) la data, il luogo e l'ora del decesso;
c) l'indicazione della patologia grave e
incurabile da cui era affetto il paziente;
d) le caratteristiche delle sofferenze fisiche o
psichiche che hanno portato a definirle costanti e
insopportabili;
e) gli elementi che hanno permesso di accertare
che la richiesta di eutanasia è stata formulata in maniera
volontaria, ponderata, e non è stata il risultato di una
pressione esterna;
f) ogni elemento utile a comprovare che il decesso
avrebbe avuto luogo comunque a breve termine;
g) l'esistenza o meno della dichiarazione scritta
di volontà;
h) la procedura seguita dal medico curante nelle
fasi precedenti all'intervento di eutanasia;
i) la qualifica dei medici consultati, del medico
curante, e le date delle consulenze;
l) le modalità e la procedura seguita dal medico
curante nell'intervento di eutanasia.
Art. 7.
1. La Commissione esamina il documento di registrazione
debitamente compilato e trasmesso dal medico curante. La
stessa Commissione verifica sulla base del secondo fascicolo
del documento di cui all'articolo 6, comma 4, se l'intervento
di eutanasia è stato effettuato secondo le condizioni e le
procedure previste dalla presente legge. In caso di dubbio, la
Commissione può decidere, a maggioranza semplice, di essere
portata a conoscenza dell'identità del paziente.
2. La Commissione, presa visione del primo fascicolo del
documento di registrazione, di cui all'articolo 6, comma 3,
può richiedere al medico curante la cartella clinica relativa
all'intervento di eutanasia.
3. La Commissione si pronuncia entro due mesi dalla data
di trasmissione del documento di registrazione.
4. Quando la Commissione, a seguito di una decisione presa
dalla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, delibera la
non conformità delle procedure seguite alle norme di cui alla
presente legge, trasmette la documentazione completa alla
procura della Repubblica competente in relazione al luogo del
decesso del paziente.
5. Qualora la conoscenza dell'identità del paziente
richiesta ai sensi del comma 1 possa incidere
sull'indipendenza o sull'imparzialità di giudizio di un membro
della Commissione, questi ha l'obbligo di astenersi dall'esame
del caso.
Art. 8.
1. La Commissione trasmette al Parlamento, ai fini
dell'esame da parte dei competenti organi parlamentari, un
anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge e,
in seguito, a cadenza biennale:
a) un rapporto statistico basato sulle
informazioni raccolte nel secondo fascicolo del documento di
registrazione che i medici consegnano compilato alla
Commissione ai sensi dell'articolo 7;
b) un rapporto sull'attuazione della presente
legge, corredato dalle valutazioni della Commissione.
2. Per la redazione dei rapporti di cui al comma 1, la
Commissione può chiedere la collaborazione di esperti nonché
raccogliere tutte le informazioni utili da autorità, enti,
istituzioni nonché da ogni soggetto, pubblico o privato. Le
informazioni raccolte dalla Commissione sono coperte dal
segreto, in particolare per quanto riguarda l'identità delle
persone citate nel documento di registrazione di cui
all'articolo 6.
3. La Commissione può trasmettere le informazioni
statistiche raccolte ai sensi del comma 1, lettera a),
ad eccezione dei dati aventi carattere personale, agli
istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici che
ne facciano richiesta motivata.
Art. 9.
1. Le spese di funzionamento e quelle del personale della
Commissione sono poste a carico per metà dello stato di
previsione del Ministero della giustizia e per metà dello
stato di previsione del Ministero della salute.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10.
1. Chiunque partecipa, a qualsiasi titolo, all'attuazione
della presente legge, è tenuto al rispetto della riservatezza
dei dati di cui viene a conoscenza nell'esercizio del suo
compito. In caso di violazione del segreto si applicano le
pene previste dall'articolo 326 del codice penale.
Art. 11.
1. La dichiarazione scritta e la dichiarazione anticipata,
previste, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 4, e 3, non
hanno valore vincolante nei confronti del medico e di ogni
altro soggetto.
2. Se il medico non intende praticare l'intervento di
eutanasia, è tenuto ad informare tempestivamente il paziente o
la persona di fiducia eventualmente nominata, ai sensi degli
articoli 2 e 3, precisando le ragioni della propria scelta.
Qualora la decisione sia dovuta a ragioni mediche, la
motivazione è riportata nella cartella clinica del paziente
unitamente all'eventuale proposta terapeutica.
3. Il medico che sceglie di non eseguire un'intervento di
eutanasia è tenuto, su richiesta del paziente o della persona
di sua fiducia, a consegnare la cartella clinica del paziente
al medico curante designato da quest'ultimo o dalla persona di
fiducia.
Art. 12.
1. La persona deceduta a seguito di un intervento di
eutanasia, praticato in conformità alle condizioni e alle
procedure stabilite dalla presente legge, è dichiarata
deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.