XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3130
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 68 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Il membro del Parlamento rinviato a giudizio in un
processo penale, con esclusione dei senatori a vita e dei casi
di flagranza di reato, può chiedere che sia deliberata dalla
Camera alla quale appartiene, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, la sospensione dell'azione penale nei suoi soli
confronti per l'intera durata della legislatura, salvi i
termini di prescrizione. La deliberazione di sospensione
determina l'incandidabilità al Parlamento fino al termine del
processo".