XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3130




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. All'articolo 68 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il membro del Parlamento rinviato a giudizio in un processo penale, con esclusione dei senatori a vita e dei casi di flagranza di reato, può chiedere che sia deliberata dalla Camera alla quale appartiene, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la sospensione dell'azione penale nei suoi soli confronti per l'intera durata della legislatura, salvi i termini di prescrizione. La deliberazione di sospensione determina l'incandidabilità al Parlamento fino al termine del processo".



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