XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3129
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico,
garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella
realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando
altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di
software liberi, quali programmi per elaboratore
rispondenti ai requisiti di cui alle lettere a), b), c)
ed e) del comma 1 dell'articolo 2, in considerazione
delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla
concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica
amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di
buon andamento e del principio di economicità dell'attività
amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software
libero.
3. Alla cessione di software libero non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito
dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza
di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore
elettronico che rende possibile all'utente, oltre all'uso del
programma medesimo: la possibilità di accedere al codice
sorgente completo e il diritto di studiare le sue
funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e
del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al
codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il
programma e il codice sorgente modificato. Una licenza di
software libero non può impedire che chiunque riceva una
copia del programma per elaboratore possa usufruire degli
stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;
b) software libero: ogni programma per elaboratore
elettronico distribuito con una licenza di software
libero;
c) software a codice sorgente aperto: un programma
per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo
sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua
licenza di utilizzo;
d) software proprietario: un programma per
elaboratore elettronico, rilasciato con licenza d'uso, che non
possiede i requisiti di cui alle lettere b) e
c);
e) formati di dati liberi: i formati di
salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui
specifiche complete di implementazione sono note, a
disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per
tutti gli usi consentiti dalla legge; che sono documentati in
modo completo e approfondito in maniera che sia possibile
scrivere un programma per elaboratore elettronico in grado di
leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le
strutture e le specifiche descritte nella documentazione; che
non presentano restrizioni di alcun tipo al loro uso.
Capo II
PORTABILITA', ACCESSIBILITA'
E SICUREZZA
Art. 3.
(Diritto allo sviluppo portabile).
1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e
utilizzare un software originale compatibile con gli
standard di comunicazione e con i formati di dati di
salvataggio di un altro software, anche proprietario.
Art. 4.
(Documenti).
1. Chiunque, nell'ambito di una attività lecita, effettua
la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a
garantirne l'accesso, ricorrendo a standard di
comunicazione aperti e a formati di dati liberi.
2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti
di cui deve essere garantita la pubblicità, nonché
l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica,
del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, agli uffici della
pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo e all'articolo 4 della citata
legge n. 241 del 1990.
3. Qualora si renda necessario l'uso di formati non
liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare
analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del
procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire
gli stessi in formati liberi. La pubblica amministrazione è
altresì tenuta a rendere disponibile anche una versione, più
vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.
Art. 5.
(Trattazione di dati personali e di dati relativi alla
pubblica sicurezza).
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali
mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, o di
dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati
può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è
tenuto, in tale attività, ad utilizzare programmi per
elaboratore elettronico a codice sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore
elettronico utilizzati dalla pubblica amministrazione per il
trattamento di dati personali e sensibili ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, devono
essere conservati dalla pubblica amministrazione stessa al
fine di eventuali verifiche sul controllo degli standard
di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del
codice sorgente dei software utilizzati nell'ambito del
trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi
elettronici rientrano nelle informazioni da rendere
all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Capo III
SOFTWARE LIBERO
Art. 6.
(Obblighi per la pubblica amministrazione).
1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare,
nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico
dei quali detiene il codice sorgente.
2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi
per elaboratore elettronico necessari alla propria attività,
privilegia programmi appartenenti alla categoria del
software libero o, in alternativa, del software a
codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il
software a codice sorgente aperto, il fornitore dove
necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione
consentire la modificabilità del codice sorgente. La
disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche
alla opportunità per la pubblica amministrazione di poter
modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da
adattarli alle proprie esigenze.
3. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un
software non libero deve motivare analiticamente la
ragione di tale scelta.
4. Della eventuale maggior spesa derivante dall'attuazione
di una scelta non appropriata, risponde patrimonialmente il
responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo IV
PUBBLICA ISTRUZIONE,
RICERCA E SVILUPPO
Art. 7.
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico
sul software libero per progetti di enti pubblici e
privati finalizzati alla ricerca e allo sviluppo di programmi
per elaboratore elettronico da rilasciare previa licenza di
software libero.
Art. 8.
(Istruzione scolastica).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca promuove le opportune iniziative al fine di dare
attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge nelle
scuole di ogni ordine e grado e nei relativi programmi
didattici, nell'ambito della progressiva informazione del
settore. In particolare, il Ministero riconosce il particolare
valore formativo del software libero e garantisce il suo
uso nei corsi di insegnamento.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9.
(Regolamento di attuazione).
1. Su proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con i Ministri interessati e sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,
è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il relativo regolamento di
attuazione. Il regolamento, in particolare, reca norme
sull'impiego ottimale del software libero nella pubblica
amministrazione e sui programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e di quelli da adottare
relativi alla progressiva adozione di soluzioni di
software libero da parte delle amministrazioni statali
anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non
economici nazionali. Le disposizioni del regolamento non
devono prevedere oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10.
(Norme transitorie).
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti della pubblica amministrazione
adeguano le proprie strutture e i propri programmi di
formazione del personale ai sensi di quanto previsto
all'articolo 6.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti della pubblica amministrazione
adeguano le proprie strutture ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 5.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti della pubblica amministrazione
adeguano le proprie strutture ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4.
4. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge
nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in
vigore, è istituito un apposito gruppo di lavoro, formato da
rappresentanti dei Ministeri interessati. Il gruppo di lavoro
è istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con i Ministri interessati, emanato entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge.