XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3129




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

(Finalità).

        1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
        2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di software liberi, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 2, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
        3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intende per:

            a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico che rende possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;

            b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero;

            c) software a codice sorgente aperto: un programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;

            d) software proprietario: un programma per elaboratore elettronico, rilasciato con licenza d'uso, che non possiede i requisiti di cui alle lettere b) e c);

            e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione sono note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; che sono documentati in modo completo e approfondito in maniera che sia possibile scrivere un programma per elaboratore elettronico in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; che non presentano restrizioni di alcun tipo al loro uso.


Capo II

PORTABILITA', ACCESSIBILITA'
E SICUREZZA


Art. 3.

(Diritto allo sviluppo portabile).

        1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e con i formati di dati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.


Art. 4.

(Documenti).

        1. Chiunque, nell'ambito di una attività lecita, effettua la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati di dati liberi.
        2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui deve essere garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica, del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, agli uffici della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 4 della citata legge n. 241 del 1990.
        3. Qualora si renda necessario l'uso di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi in formati liberi. La pubblica amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile anche una versione, più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.


Art. 5.

(Trattazione di dati personali e di dati relativi alla
pubblica sicurezza).

        1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in tale attività, ad utilizzare programmi per elaboratore elettronico a codice sorgente aperto.
        2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla pubblica amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, devono essere conservati dalla pubblica amministrazione stessa al fine di eventuali verifiche sul controllo degli standard di sicurezza.
        3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.


Capo III

SOFTWARE LIBERO


Art. 6.

(Obblighi per la pubblica amministrazione).

        1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.
        2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, del software a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il software a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.
        3. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un software non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.
        4. Della eventuale maggior spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Capo IV

PUBBLICA ISTRUZIONE,
RICERCA E SVILUPPO


Art. 7.

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).

        1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di enti pubblici e privati finalizzati alla ricerca e allo sviluppo di programmi per elaboratore elettronico da rilasciare previa licenza di software libero.


Art. 8.

(Istruzione scolastica).

        1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove le opportune iniziative al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge nelle scuole di ogni ordine e grado e nei relativi programmi didattici, nell'ambito della progressiva informazione del settore. In particolare, il Ministero riconosce il particolare valore formativo del software libero e garantisce il suo uso nei corsi di insegnamento.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 9.

(Regolamento di attuazione).

        1. Su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri interessati e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione. Il regolamento, in particolare, reca norme sull'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione e sui programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le disposizioni del regolamento non devono prevedere oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 10.

(Norme transitorie).

        1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti della pubblica amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale ai sensi di quanto previsto all'articolo 6.
        2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti della pubblica amministrazione adeguano le proprie strutture ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti della pubblica amministrazione adeguano le proprie strutture ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.
        4. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, è istituito un apposito gruppo di lavoro, formato da rappresentanti dei Ministeri interessati. Il gruppo di lavoro è istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri interessati, emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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