XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3122




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Obbligo per i provider di dotarsi di filtri per la
utilizzazione protetta da parte dei minori).

        1. Il fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET, di seguito denominato "provider", è obbligato a dotare il sistema di connessione alla rete di filtri che impediscano ai minori la visione di pagine recanti contenuti inappropriati alla sensibilità e allo sviluppo psico-fisico del minore, nonché l'invio di dati sensibili riguardanti il minore stesso o il suo nucleo familiare. Il provider è altresì obbligato a predisporre appositi percorsi di navigazione al fine di consentire al genitore la previa selezione dei siti accessibili al minore.
        2. Qualora il provider non ottemperi a quanto previsto dal comma 1, è punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività di fornitura di servizi per la connessione alla rete INTERNET.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria dei provider, al fine di predisporre un sistema di agevolazioni fiscali per l'adeguamento dei sistemi di connessione alla rete INTERNET in conformità a quanto previsto dalla presente legge.
        4. Con decreto legislativo, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e dei criteri da essa desumibili, sono stabilite l'entità e le modalità di concessione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 3 sulla base delle intese raggiunte in sede di concertazione ai sensi del medesimo comma 3.

Art. 2.

(Obbligo della conservazione dei dati
e dei file log).

        1. Il provider è obbligato a conservare i dati di navigazione ed i file log per un periodo di dieci anni e a fornirli, su richiesta, alle Forze dell'ordine e alla magistratura inquirente.
        2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da due a quattro anni e con la sospensione dall'esercizio dell'attività per cinque anni.


Art. 3.

(Connivenza di reato).

        1. I soggetti perseguibili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono, altresì, dichiarati conniventi dei colpevoli dei reati previsti dagli articoli 600-ter e 600-quater del codice penale e sono puniti con una multa da 5 mila euro a 15 mila euro.


Art. 4.

(Inapplicabilità delle diminuzioni di pena).

        1. Nei casi di reato di cui all'articolo 1, comma 2, non si applicano gli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale e le altre disposizioni di legge che comportano diminuzioni della pena.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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