XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3122
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obbligo per i provider di dotarsi di filtri per la
utilizzazione protetta da parte dei minori).
1. Il fornitore di servizi di connessione alla rete
INTERNET, di seguito denominato "provider", è obbligato
a dotare il sistema di connessione alla rete di filtri che
impediscano ai minori la visione di pagine recanti contenuti
inappropriati alla sensibilità e allo sviluppo psico-fisico
del minore, nonché l'invio di dati sensibili riguardanti il
minore stesso o il suo nucleo familiare. Il provider è
altresì obbligato a predisporre appositi percorsi di
navigazione al fine di consentire al genitore la previa
selezione dei siti accessibili al minore.
2. Qualora il provider non ottemperi a quanto
previsto dal comma 1, è punito con l'arresto da due a quattro
anni e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività di
fornitura di servizi per la connessione alla rete INTERNET.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
attiva un tavolo di concertazione con i rappresentanti della
categoria dei provider, al fine di predisporre un
sistema di agevolazioni fiscali per l'adeguamento dei sistemi
di connessione alla rete INTERNET in conformità a quanto
previsto dalla presente legge.
4. Con decreto legislativo, da adottare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
principi e dei criteri da essa desumibili, sono stabilite
l'entità e le modalità di concessione delle agevolazioni
fiscali di cui al comma 3 sulla base delle intese raggiunte in
sede di concertazione ai sensi del medesimo comma 3.
Art. 2.
(Obbligo della conservazione dei dati
e dei file log).
1. Il provider è obbligato a conservare i dati di
navigazione ed i file log per un periodo di dieci anni e
a fornirli, su richiesta, alle Forze dell'ordine e alla
magistratura inquirente.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è
punita con l'arresto da due a quattro anni e con la
sospensione dall'esercizio dell'attività per cinque anni.
Art. 3.
(Connivenza di reato).
1. I soggetti perseguibili ai sensi dell'articolo 1, comma
2, sono, altresì, dichiarati conniventi dei colpevoli dei
reati previsti dagli articoli 600-ter e 600-quater
del codice penale e sono puniti con una multa da 5 mila
euro a 15 mila euro.
Art. 4.
(Inapplicabilità delle diminuzioni di pena).
1. Nei casi di reato di cui all'articolo 1, comma 2, non
si applicano gli articoli 438 e 444 del codice di procedura
penale e le altre disposizioni di legge che comportano
diminuzioni della pena.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.