XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3099




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La formazione continua consiste in una attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, compreso l'acquisto di pubblicazioni scientifiche attinenti la materia sanitaria. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter".


Art. 2.

        1. I medici che prestano il loro servizio presso strutture ospedaliere pubbliche del Servizio sanitario nazionale possono dedurre, dalla personale dichiarazione dei redditi, le spese per l'acquisto di pubblicazioni scientifiche attinenti la materia relativa alla propria specializzazione, fino ad un importo annuale non superiore a 1.000 euro, previa attestazione tramite scontrino fiscale o ricevuta similare da cui si possa evincere con chiarezza sia l'opera acquistata che il prezzo pagato.

Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione