XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3099
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 2
è sostituito dal seguente:
"2. La formazione continua consiste in una attività
di qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni,
seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private
accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di
studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad
attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo,
compreso l'acquisto di pubblicazioni scientifiche attinenti la
materia sanitaria. La formazione continua di cui al comma 1 è
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in
misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi
prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario
regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla
Commissione di cui all'articolo 16-ter".
Art. 2.
1. I medici che prestano il loro servizio presso strutture
ospedaliere pubbliche del Servizio sanitario nazionale possono
dedurre, dalla personale dichiarazione dei redditi, le spese
per l'acquisto di pubblicazioni scientifiche attinenti la
materia relativa alla propria specializzazione, fino ad un
importo annuale non superiore a 1.000 euro, previa
attestazione tramite scontrino fiscale o ricevuta similare da
cui si possa evincere con chiarezza sia l'opera acquistata che
il prezzo pagato.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.