XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3098
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è
inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. Le associazioni di promozione
sociale di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, che svolgono attività a favore degli anziani, sono esenti
dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed
alla televisione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, che nell'ambito dei loro scopi statutari utilizzano
opere dell'ingegno rientranti nel repertorio amministrato
dalla Società italiana degli autori e degli editori, sono
esenti dal pagamento del compenso dovuto agli autori per
l'utilizzazione pubblica delle loro opere di cui all'articolo
15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633; esse sono,
altresì, esenti dal pagamento del canone telefonico".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.