XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3098




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è inserito il seguente:

        "Art. 18-bis. - 1. Le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che svolgono attività a favore degli anziani, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.
        2. Le associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che nell'ambito dei loro scopi statutari utilizzano opere dell'ingegno rientranti nel repertorio amministrato dalla Società italiana degli autori e degli editori, sono esenti dal pagamento del compenso dovuto agli autori per l'utilizzazione pubblica delle loro opere di cui all'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633; esse sono, altresì, esenti dal pagamento del canone telefonico".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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