XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3096
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dei corsi di specializzazione
in infortunologia).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
autorizzata l'istituzione dei corsi di specializzazione in
infortunologia presso le facoltà di giurisprudenza,
ingegneria, medicina e chirurgia, psicologia e pedagogia,
fatta salva l'autonomia organizzativa degli atenei.
2. Ai corsi di cui al comma 1 possono partecipare i
possessori del diploma di scuola media superiore e i
possessori del diploma di laurea.
3. Il 30 per cento dei posti per i corsi di cui al comma 1
è riservato al personale dipendente dalle compagnie di
assicurazione con sede o rappresentanza in Italia.
Art. 2.
(Durata dei corsi ed insegnamenti).
1. I corsi di cui all'articolo 1, della durata di due
anni accademici, comprendono almeno dodici delle seguenti
materie, secondo i programmi stabiliti dai direttori dei corsi
stessi:
a) materie giuridiche:
1) elementi di diritto civile con particolare
riferimento agli articoli da 2043 a 2059 del codice civile;
2) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e relative norme di attuazione;
3) elementi di procedura civile;
4) elementi di diritto e procedura penale;
b) materie mediche:
1) elementi di anatomia umana;
2) elementi di traumatologia e di pronto soccorso;
3) elementi di medicina legale e delle
assicurazioni;
c) materie tecniche:
1) tecnica dei rilievi;
2) elementi di dinamica e di cinematica;
3) elementi di meccanica elementare;
4) elementi di informatica;
d) materie socio-psico-pedagogiche:
1) elementi di sociologia generale;
2) elementi di psicologia generale;
3) psicologia della transazione;
4) elementi di psicologia dell'infortunio;
5) elementi di scienza e di tecnica della
comunicazione.
Art. 3.
(Validità del diploma di specializzazione).
1. Il diploma di specializzazione in infortunologia
costituisce titolo per l'iscrizione al ruolo nazionale dei
consulenti di infortunistica e per il conseguente esercizio
professionale e la titolarità di studi di consulenza
infortunistica di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 4.
(Istituzione del ruolo nazionale dei
consulenti di infortunistica).
1. Presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) è istituito il ruolo
nazionale dei consulenti di infortunistica, di seguito
denominato "ruolo".
2. L'ISVAP cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31
dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi
successivi e ne invia copia alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e alle circoscrizioni
giudiziarie.
3. Per ciascun iscritto al ruolo sono indicati il cognome,
il nome e la data di nascita, il comune di residenza, il
titolo di studio, il codice fiscale, la partita IVA, la data
di iscrizione al ruolo e il relativo numero, l'indirizzo della
sede operativa ed il tribunale territoriale competente presso
il quale gli iscritti possono eventualmente svolgere le
funzioni di consulenti del giudice.
4. Le persone iscritte al ruolo, nella denominazione del
loro ufficio e nei rapporti con terzi devono usare
esclusivamente le dizioni "studio di infortunistica stradale"
e "consulente di infortunistica stradale".
5. Ai fini del comma 4 è vietato l'uso del termine
"legale", ancorché l'iscritto al ruolo sia associato a un
professionista iscritto all'albo degli avvocati.
Art. 5.
(Iscrizione al ruolo).
1. Al ruolo sono iscritti i consulenti di infortunistica
che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. L'iscrizione al ruolo è disposta dall'ISVAP con
provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di
cui all'articolo 6.
3. Al ruolo si può accedere previo espletamento di prove
di ammissione, scritta e orale, volte ad accertare il possesso
della conoscenza di base idonee all'esercizio dell'attività di
consulenti di infortunistica. Il programma delle prove scritte
e orali è determinato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione al ruolo).
1. Ha diritto di essere iscritto al ruolo chiunque è in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno
degli Stati membri dell'Unione europea o straniero residente
nel territorio della Repubblica, a condizione che analogo
trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini
italiani, salvo il caso di apolidia;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) non avere riportato condanna per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o
per altro delitto non colposo per il quale è comminata la
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a
cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero
condanna comportante l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a
tre anni;
d) essere fornito di diploma di scuola media
secondaria superiore o di laurea;
e) avere superato una prova di idoneità mediante
esame scritto e orale vertente sulle materie indicate nel
decreto di cui al comma 3 o avere esercitato, in qualità di
titolare di uno studio di infortunistica, da almeno dieci
anni, l'attività di consulente di infortunistica con struttura
di almeno cinque dipendenti.
2. Non possono esercitare l'attività di cui alla presente
legge gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi.
Non possono esercitare l'attività gli agenti e i mediatori di
assicurazione e tutti coloro che hanno rapporto di lavoro
dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di
aggiornare la qualità professionale.
3. Le modalità della domanda di iscrizione al ruolo, le
materie ed i programmi di esame per la prova di idoneità, la
composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad
essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo
svolgimento degli esami, sono disciplinati con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da
emanare in sede di prima attuazione della presente legge,
entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. Alla domanda di iscrizione al ruolo deve essere
allegata l'attestazione del versamento della tassa di
concessione governativa di lire 150.000 ai sensi dell'articolo
22, comma 4, della tariffa di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. Il versamento deve
essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2,
18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art. 7.
(Obbligatorietà dell'iscrizione al ruolo).
1. Hanno diritto a percepire compensi per le attività di
assistenza finalizzata all'accertamento e alla stima dei danni
derivanti da fatto illecito o da responsabilità contrattuale
solo i soggetti iscritti al ruolo o iscritti ad albi
professionali.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie).
1. I cittadini italiani e degli Stati membri dall'Unione
europea che alla data di entrata in vigore della presente
legge documentano il possesso dei requisiti per l'iscrizione
di cui all'articolo 6 e di aver esercitato in Italia quale
principale fonte di reddito l'attività su delega diretta dei
danneggiati o presso un professionista per conto di
quest'ultimo nel decennio precedente, possono richiedere
l'iscrizione al ruolo con esonero dalla prova di idoneità di
cui al citato articolo 6, comma 3.
2. La domanda per l'iscrizione ai sensi del comma 1 deve
essere presentata all'ISVAP entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e deve contenere i
seguenti dati:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) cittadinanza;
d) residenza;
e) codice fiscale e partita IVA;
f) godimento dei diritti civili;
g) indirizzo della sede operativa;
h) certificazione relativa a condanne e carichi
pendenti;
i) certificazione fiscale degli ultimi dieci anni
o del professionista presso cui si è prestata l'attività nel
decennio precedente con sottoscrizione autentica del medesimo
professionista.
Art. 9.
(Disposizioni finali).
1. L'articolo 4 della presente legge si applica decorsi
centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. In caso di violazione del comma 5 dell'articolo 4 si
applicano le disposizioni sull'esercizio abusivo della
professione legale di cui all'articolo 348 del codice
penale.