XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3085
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Centri, quartieri e siti storici).
1. Costituiscono obiettivo primario dello Stato, delle
regioni e degli enti locali, la conservazione e la
valorizzazione delle città storiche che con i loro monumenti,
aree e luoghi di interesse storico o artistico e con la
stratificazione dell'intero tessuto urbano rispecchiano
significativamente il processo evolutivo antropologico,
storico e culturale di cui sono testimonianza. Spetta ai
comuni, secondo una programmazione stabilita di intesa con la
regione competente e con gli organi dello Stato cui è
demandata la tutela del patrimonio culturale, promuovere e
porre in atto o coordinare le attività finalizzate alla
conservazione e alla valorizzazione delle città storiche.
2. I comuni che hanno interesse alla loro conservazione e
valorizzazione come città storica, provvedono, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'individuazione e alla delimitazione dei loro centri,
quartieri e siti, anche non contigui, di valenza storica o
artistica, confermando o aggiornando, qualora sia effettuata,
l'analoga perimetrazione prevista negli strumenti urbanistici
vigenti. L'individuazione è compiuta di intesa tra il comune e
la competente soprintendenza per i beni architettonici e
paesistici, sentito il parere delle soprintendenze per i beni
archeologici e per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoanetropologico. Il comune può anche effettuare di
propria iniziativa la definizione o l'aggiornamento della
perimetrazione e chiedere al soprintendente per i beni
architettonici e paesistici la conformità della perimetrazione
medesima all'estensione del patrimonio storico urbano. Il
soprintendente provvede entro tre mesi dal ricevimento della
richiesta. Qualora i comuni non effettuino la perimetrazione
entro il termine indicato dal presente comma, il
soprintendente, ove rilevi l'interesse storico o artistico,
predispone la perimetrazione e la propone ai comuni
interessati per le determinazioni del caso.
3. I comuni, ottenuto l'accertamento di cui al comma 2,
possono adottare il programma degli interventi a salvaguardia
del patrimonio storico urbano presente nel proprio territorio,
nonché le linee guida per la città storica relativa alla sua
trasformazione. Il programma assicura l'integrità dei
monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico e
quelli di valore ambientale, nonché di ogni altro elemento
tradizionale e caratteristico del contesto cittadino,
preservando l'identità urbana definita dalla trama edilizia e
dal rapporto con il territorio. Il programma riguarda anche le
testimonianze archeologiche, comprese quelle di proprietà non
statale. Il programma e le linee guida per la città storica
sono approvati dal comune, sentiti i competenti
soprintendenti.
4. Ai fini del programma di cui al comma 1, il comune,
d'intesa con la soprintendenza per i beni architettonici e
paesistici, determina, nell'ambito della zona perimetrata, gli
ambiti urbani, i luoghi e le aree soggetti alle disposizioni
di cui all'articolo 2. Per le restanti parti della zona
perimetrata, il comune e la soprintendenza determinano,
d'intesa, i vincoli, le regole e le modalità di esecuzione
degli interventi di conservazione e di valorizzazione.
5. I comuni che hanno ottenuto l'accertamento di cui al
comma 2 e si sono dotati del programma per gli interventi a
salvaguardia del patrimonio storico urbano sono tenuti, nei
limiti delle risorse di bilancio disponibili, a predisporre
ogni anno un programma volto ad assicurare la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio culturale, di proprietà
pubblica e privata, esistente nelle città storiche.
6. Il programma annuale di cui al comma 5 riguarda anche
la qualità e le caratteristiche architettoniche, cromatiche e
dei materiali dell'ambiente urbano nei suoi spazi pubblici e
privati, nelle finiture e arredi delle facciate e
pavimentazioni, nelle vetrine, insegne e arredi mobili, nella
sistemazione degli impianti e in ogni altro elemento incidente
sull'immagine urbana, nel rispetto dei caratteri originali e
tradizionali. Il programma annuale è adottato in una apposita
conferenza di servizi tra rappresentanti del comune e delle
competenti soprintendenze.
7. Per la realizzazione del programma annuale il comune
promuove accordi di programma con le amministrazioni pubbliche
interessate e accordi con i privati sostitutivi delle
determinazioni amministrative ai sensi dell'articolo 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
nell'ambito degli interventi di propria competenza, destina
una quota complessiva, non inferiore al 30 per cento delle
proprie spese di investimento, per la realizzazione di
interventi di restauro e di manutenzione dei beni culturali,
quale concorso nelle spese di realizzazione dei programmi
annuali di cui al comma 5, già finanziati per almeno il 50 per
cento della spesa complessiva.
9. Il Ministero per i beni e le attività culturali può,
comunque, concedere contributi in conto capitale, che
concorrono alla formazione della riserva del 30 per cento di
cui al comma 7, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, per interventi sugli immobili privati e pubblici compresi
nei perimetri di cui al comma 2. Il contributo può essere
erogato anche in acconto non superiore al 30 per cento del suo
ammontare.
Art. 2.
(Riconoscimento dell'interesse
storico o artistico).
1. I beni immobili pubblici e privati ricadenti nei
perimetri dei centri, di quartieri e dei siti di interesse
storico o artistico, individuati ai sensi del comma 4, primo
periodo, dell'articolo 1, sono sottoposti alle disposizioni
del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ad eccezione di quelle relative all'obbligo della
comunicazione delle alienazioni, nonché all'esercizio del
diritto di prelazione sulle cose alienate. La notifica è
sostituita dalla pubblicazione delle determinazioni adottate
ai sensi del citato comma 4, primo periodo, dell'articolo 1, e
che sono affisse per due mesi all'albo pretorio del comune.
Art. 3.
(Dichiarazione di interesse culturale di
locali luogo di tradizionali attività).
1. Con provvedimento del soprintendente per i beni
architettonici e paesistici, anche su proposta del comune, può
essere dichiarato l'interesse culturale di locali, luogo di
tradizionali attività culturali, artistiche, artigianali,
commerciali, produttive, ricadenti nei centri, nei quartieri e
nei siti storici o artistici. Il comune, nei programmi annuali
di cui all'articolo 1, comma 5, prevede interventi,
agevolazioni ed incentivi per il sostegno di tali attività
tradizionali.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, che contiene le
indicazioni sulla conservazione dell'immobile e delle
connotazioni relative all'attività, è notificata in via
amministrativa al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile stesso ed è trascritta a cura
della soprintendenza per i beni architettonici e paesistici,
presso la conservatoria dei registri immobiliari.
3. Il proprietario, possessore o detentore dell'immobile
sottopone al soprintendente per i beni architettonici e
paesistici, per la preventiva approvazione, ogni modifica o
intervento che intende apportare all'immobile o agli arredi.
Il soprintendente, entro due mesi dal ricevimento della
richiesta, comunica le proprie determinazioni. Decorso
inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende
rilasciata.
Art. 4.
(Programma degli eventi e
delle manifestazioni).
1. Nei comuni il cui patrimonio storico urbano ha ottenuto
il riconoscimento di cui all'articolo 2, è istituita la
conferenza comunale degli eventi e delle manifestazioni,
presieduta dal sindaco, della quale fanno parte due
rappresentanti delle competenti soprintendenze.
2. La conferenza stabilisce i criteri per utilizzare, in
occasione di eventi e di manifestazioni, le vie, le piazze e
gli altri luoghi pubblici in conformità alla natura e al
decoro degli spazi.
3. Il programma degli eventi e delle manifestazioni, i
relativi progetti che interessano le vie, le piazze e gli
altri luoghi pubblici dei centri, dei quartieri o dei siti di
interesse storico o artistico, sono sottoposti all'esame della
conferenza che delibera all'unanimità. Le pronunce dei
rappresentanti delle competenti soprintendenze sono
sostitutive delle approvazioni previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 5.
(Concessione in uso di immobili demaniali
di interesse storico o artistico).
1. Nei centri, quartieri e siti riconosciuti di interesse
storico o artistico, lo Stato, le regioni e gli enti locali
possono concedere in uso beni immobili demaniali di interesse
storico o artistico da destinare anche a strutture e a
impianti di ricettività e fruizione turistica, ricreativa e
culturale, previo accertamento, da parte delle soprintendenze
competenti, della compatibilità della destinazione prevista
con la salvaguardia dell'interesse storico o artistico del
bene.
2. La concessione ha durata triennale e prevede l'obbligo
per il concessionario di provvedere al restauro e alla
conservazione del bene e alla fruizione da parte del pubblico
secondo modalità fissate nella convenzione. Con regolamento
adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di concessione
degli immobili, ivi comprese le garanzie che il concessionario
deve prestare. Per il restauro e la conservazione
dell'immobile può essere erogato al concessionario il
contributo statale di cui all'articolo 41 del testo unico di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fino al 50
per cento del costo totale degli interventi.
Art. 6.
(Promozione e qualificazione
dell'offerta turistica).
1. Per la razionale promozione e diffusione dei flussi
turistici sul territorio, nonché ai fini della valorizzazione
equilibrata del patrimonio storico, artistico e paesaggistico,
i comuni, individuati i carichi massimi sopportabili dai
servizi pubblici di trasporto e di viabilità, di acquedotto e
di fognatura, svolgono, unitamente alla provincia nonché in
collegamento con i piani di programmazione e di promozione
regionale e preferibilmente tramite compartecipazione
pubblico-privata, attività di promozione e di qualificazione
dell'offerta turistica. Tale attività può essere svolta anche
mediante:
a) l'adeguato confezionamento di pacchetti viaggio
e la comunicazione nei mercati d'origine;
b) il potenziamento dei servizi di informazione e
di prenotazione dei principali servizi, in particolare presso
i punti di accesso;
c) lo sviluppo della segnaletica riferita ai
diversi percorsi turistici di individuazione nel centro
storico;
d) l'individuazione di itinerari culturali
alternativi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e le province
interessati stipulano apposite convenzioni con i competenti
uffici periferici del Ministero per i beni e le attività
culturali per l'utilizzo delle schede di catalogo dei beni
culturali esistenti nel territorio comunale e per ogni altra
utile iniziativa appositamente definita nella convenzione.
Art. 7.
(Autorizzazione di spesa e
copertura finanziaria).
1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002, di
23 milioni di euro per l'anno 2003 e di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
2. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 1 è
autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2002,
di 11 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la
spesa 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2002 al
2006.
4. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2002, a
36,8 milioni di euro per l'anno 2003 e a 38,8 milioni di euro
per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.