XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3084




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi e finalità).

        1. La diffusione della lettura ha un insostituibile valore sociale, in quanto, consentendo la circolazione delle idee, delle informazioni e dei saperi contribuisce alla formazione ed alla crescita della persona.
        2. Il libro, su qualsivoglia supporto, è uno degli strumenti attraverso i quali si trasmette la cultura e la memoria del Paese; esso favorisce lo sviluppo della democrazia e l'affermazione dell'identità nazionale.
        3. La Repubblica si dota di strumenti e promuove azioni volte a favorire la diffusione della lettura, la produzione, la circolazione e la conservazione del libro.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. La presente legge detta disposizioni in materia di promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale.
        2. Ai fini della presente legge si intendono per:

                a) prodotto editoriale, il libro e ogni altro prodotto realizzato su supporto cartaceo o informatico, destinato a comunicare al pubblico informazioni, parole, immagini e simboli, anche accompagnati da suoni e immagini in movimento, purché complementari e non preponderanti rispetto al testo scritto e alle immagini fisse, indipendentemente dal supporto o dai canali attraverso i quali il prodotto editoriale viene distribuito. Il prodotto editoriale di elevato valore culturale si caratterizza per il rigore scientifico con il quale gli argomenti vengono trattati;
                b) editore, il soggetto che ha come oggetto prevalente della propria attività la pubblicazione di prodotti editoriali;

                c) distributore, il soggetto che svolge come attività prevalente la diffusione e la commercializzazione dei prodotti editoriali;

                d) biblioteca, la struttura organizzata per rendere un servizio pubblico di fruizione dei prodotti editoriali individuati come pertinenti e peculiari al proprio servizio informativo, culturale e sociale;

                e) libreria, l'impresa rivolta in modo prevalente e continuativo alla vendita di prodotti editoriali al consumatore finale.

        3. Al prodotto editoriale si applica l'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, quando è diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente suo elemento identificativo, esso è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge.


Art. 3.

(Promozione dei prodotti editoriali
e della lettura).

        1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura. In particolare:

                a) organizza e promuove, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla produzione editoriale italiana e sulla promozione della lettura e, in particolare, "giornate della lettura", come iniziative, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

                b) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

        2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative di cui al comma 1, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Sostegno alle biblioteche
di pubblica lettura).

        1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, il Ministero, nelle forme previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti a:

                a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

                b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

                c) formare il personale;

                d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

        2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme di collaborazione professionale sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministro", conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche di pubblica lettura.
        4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è effettuata con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".


Art. 5.

(Diffusione all'estero dei prodotti editoriali).

        1. Il Ministero promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare, il Ministero:

                a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

                b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

                c) realizza e diffonde prodotti editoriali che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero.


Art. 6.

(Misure a sostegno degli autori
e dei traduttori).

        1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.
        2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 7.

(Centro per la promozione del libro
e della lettura).

        1. Il Ministero provvede alla costituzione della fondazione denominata "Centro per la promozione del libro e della lettura", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri, ed in particolare il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del Centro.
        3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza del Ministero, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura e, in particolare, quelli di cui gli articoli da 3 a 6.
        4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di Osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

                a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

                b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

                c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

                d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

        5. Il Ministero partecipa alle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche.


Art. 8.

(Biblioteche scolastiche).

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico.


Art. 9.

(Agevolazione per gli studenti).

        1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un Fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo.
        2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.


Art. 10.

(Autorizzazione di spesa).

        1. Per le finalità indicate dagli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 è autorizzata la spesa complessiva annua di 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

Art. 11.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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