XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3084
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. La diffusione della lettura ha un insostituibile valore
sociale, in quanto, consentendo la circolazione delle idee,
delle informazioni e dei saperi contribuisce alla formazione
ed alla crescita della persona.
2. Il libro, su qualsivoglia supporto, è uno degli
strumenti attraverso i quali si trasmette la cultura e la
memoria del Paese; esso favorisce lo sviluppo della democrazia
e l'affermazione dell'identità nazionale.
3. La Repubblica si dota di strumenti e promuove azioni
volte a favorire la diffusione della lettura, la produzione,
la circolazione e la conservazione del libro.
Art. 2.
(Definizioni).
1. La presente legge detta disposizioni in materia di
promozione del libro, della lettura e delle attività
editoriali di elevato valore culturale.
2. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) prodotto editoriale, il libro e ogni altro
prodotto realizzato su supporto cartaceo o informatico,
destinato a comunicare al pubblico informazioni, parole,
immagini e simboli, anche accompagnati da suoni e immagini in
movimento, purché complementari e non preponderanti rispetto
al testo scritto e alle immagini fisse, indipendentemente dal
supporto o dai canali attraverso i quali il prodotto
editoriale viene distribuito. Il prodotto editoriale di
elevato valore culturale si caratterizza per il rigore
scientifico con il quale gli argomenti vengono trattati;
b) editore, il soggetto che ha come oggetto
prevalente della propria attività la pubblicazione di prodotti
editoriali;
c) distributore, il soggetto che svolge come
attività prevalente la diffusione e la commercializzazione dei
prodotti editoriali;
d) biblioteca, la struttura organizzata per
rendere un servizio pubblico di fruizione dei prodotti
editoriali individuati come pertinenti e peculiari al proprio
servizio informativo, culturale e sociale;
e) libreria, l'impresa rivolta in modo prevalente
e continuativo alla vendita di prodotti editoriali al
consumatore finale.
3. Al prodotto editoriale si applica l'articolo 2 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, quando è diffuso al pubblico
con periodicità regolare e contraddistinto da una testata
costituente suo elemento identificativo, esso è sottoposto,
altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima
legge.
Art. 3.
(Promozione dei prodotti editoriali
e della lettura).
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di
seguito denominato "Ministero", promuove, anche mediante
accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti
editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura.
In particolare:
a) organizza e promuove, anche in collaborazione
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con le regioni e gli enti locali, con associazioni
culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei
distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori,
manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla
produzione editoriale italiana e sulla promozione della
lettura e, in particolare, "giornate della lettura", come
iniziative, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;
b) realizza campagne informative attraverso la
televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e
periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei
confronti dei prodotti editoriali e della lettura.
2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative
di cui al comma 1, trasmessi gratuitamente da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono
considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui
all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni.
Art. 4.
(Sostegno alle biblioteche
di pubblica lettura).
1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza
della produzione editoriale italiana e la diffusione della
lettura, il Ministero, nelle forme previste dall'articolo 153
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene
progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti
a:
a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto
di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere
di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a
riviste di elevato valore culturale;
b) realizzare cataloghi e inventari, anche su
supporto informatico, con metodologie condivise;
c) formare il personale;
d) attuare iniziative di invito alla lettura,
rivolte in particolare ai giovani.
2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di
cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse
tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme di
collaborazione professionale sono disciplinati con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le
attività culturali, di seguito denominato "Ministro",
conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche
di pubblica lettura.
4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è
effettuata con decreto del Ministro, udita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata".
Art. 5.
(Diffusione all'estero dei prodotti editoriali).
1. Il Ministero promuove la diffusione all'estero dei
prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri. In particolare, il Ministero:
a) realizza iniziative per la promozione
all'estero dei prodotti editoriali italiani;
b) promuove la traduzione delle opere di
narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con
particolare attenzione alla produzione contemporanea;
c) realizza e diffonde prodotti editoriali che
contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del
patrimonio culturale italiano all'estero.
Art. 6.
(Misure a sostegno degli autori
e dei traduttori).
1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e
prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di
saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non
pubblicate a loro spese.
2. I criteri e le modalità di attribuzione delle
provvidenze di cui al comma 1 sono definiti con regolamento,
da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
Art. 7.
(Centro per la promozione del libro
e della lettura).
1. Il Ministero provvede alla costituzione della
fondazione denominata "Centro per la promozione del libro e
della lettura", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche
in qualità di fondatori, altri Ministeri, ed in particolare il
Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, nonché le regioni, gli enti
locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non
versano in situazione di incompatibilità con le finalità del
Centro.
3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza
del Ministero, i compiti attribuiti al medesimo in materia di
promozione del libro e della lettura e, in particolare, quelli
di cui gli articoli da 3 a 6.
4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di
Osservatorio del libro e della lettura. In particolare:
a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad
una banca dati generale della produzione editoriale
italiana;
b) studia la struttura e l'evoluzione della
lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la
sensibilizzazione alla lettura;
c) raccoglie e diffonde sistematicamente
informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria
adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione
professionale promosse in Italia e all'estero;
d) studia l'andamento della produzione e delle
vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la
diffusione della produzione editoriale italiana, con
particolare attenzione alla produzione contemporanea.
5. Il Ministero partecipa alle attività svolte dal Centro
di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo
gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di
risorse professionali e tecniche.
Art. 8.
(Biblioteche scolastiche).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, è adottato, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle
biblioteche scolastiche.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere
l'istituzione della figura professionale del bibliotecario
scolastico.
Art. 9.
(Agevolazione per gli studenti).
1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio,
è istituito un Fondo di 25 milioni di euro, presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto
dei libri di testo.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per
l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
Art. 10.
(Autorizzazione di spesa).
1. Per le finalità indicate dagli articoli 2, 3, 5, 6 e 7
è autorizzata la spesa complessiva annua di 2.500.000 euro a
decorrere dall'anno 2002.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.