XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3077
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzioni e compiti).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche
con i seguenti compiti:
a) accertare i motivi e la legalità dell'alto
numero di intercettazioni telefoniche che vengono
effettuate;
b) verificare se le intercettazioni sono
effettuate sulla base di reali esigenze investigative che
giustificano la violazione della privacy dei
cittadini.
Art. 2.
(Composizione e presidenza
della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla
sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti
della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del
presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei
voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di
età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano
anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria,
per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le
norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei
compiti della Commissione può essere opposto il segreto di
Stato o il segreto di ufficio.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non
sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste
in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi
inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può
trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria
iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in
copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e
degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in
materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può
ritardare la trasmissione di copie di atti e documenti
richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura
istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere
rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità
giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto
richiesto.
5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati
al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può
essere opposto alla Commissione.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 5.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa e tutte le altre persone che collaborano con la
Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di
inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni
d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4,
commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la
divulgazione.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di
inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle
disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento
con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può
avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un
dirigente dell'amministrazione dell'interno, autorizzati, con
il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore
della magistratura e dal Ministro dell'interno, su richiesta
del presidente della Commissione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione
dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività
propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta
precedenti.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.