XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3073
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge disciplina i giochi da
intrattenimento e da vincita lecita controllata, le relative
macchine o apparecchi, attivate attraverso moneta o sistema
equivalente, che consentono la mera attività di
intrattenimento e divertimento ovvero la possibilità del
conseguimento di una vincita di piccola entità da parte del
giocatore.
2. L'attività delle imprese produttrici, importatrici,
distributrici delle macchine nonché quelle dei gestori di
servizi pubblici ovvero delle "sale Bingo" o delle sale di cui
all'articolo 8, è sottoposta alle norme stabilite dalla
presente legge e dai relativi regolamenti di attuazione.
Art. 2.
(Classificazioni).
1. La classificazione degli apparecchi disciplinati dalla
presente legge, anche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come da ultimo modificato dalla presente legge, è la
seguente:
a) macchine da intrattenimento;
b) macchine da vincita lecita controllata.
Art. 3.
(Macchine da intrattenimento).
1. Il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Si considerano macchine da intrattenimento quelle che
si limitano a concedere al giocatore un tempo di utilizzo o di
gioco in cambio del prezzo della partita, senza che possano
erogare alcun tipo di premio in denaro, in buoni-premio o in
oggetti convenzionali scambiabili per denaro. Le macchine
possono funzionare con moneta metallica o sistema equivalente.
Sono inclusi in questa categoria gli apparecchi che offrono al
giocatore, in ragione della sua abilità, la possibilità di
prolungare il gioco o la vincita di altre partite che, in
nessun caso, possono essere convertite in denaro o premi di
alcun genere e le macchine di realtà virtuale e di
simulazione, a condizione che il giocatore intervenga
attivamente nella dinamica del gioco. Non possono essere
immesse nel mercato, quali macchine da intrattenimento, quelle
che utilizzano immagini o svolgimento di attività tipiche dei
giochi di azzardo o a scommessa, quali giochi di carte, corse
di cavalli, roulette, slot-machine e simili,
ancorché esse non prevedano espressamente alcuna vincita in
denaro. Non possono altresì essere immesse nel mercato le
macchine che, attraverso la dinamica del gioco, trasmettono
messaggi contrari ai diritti universali dell'uomo ed a quelli
previsti dalla Costituzione, in particolare quelle che
contengono riferimenti razzisti, pornografici o che fanno
apologia della violenza".
Art. 4.
(Macchine da vincita lecita controllata).
1. Il sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Si considerano macchine da vincita lecita controllata
quelle che possono consentire al giocatore di realizzare una
vincita, secondo probabilità condizionata da percentuale
programmata, da ritirare obbligatoriamente al termine di
ciascuna partita. L'uso delle macchine è vietato ai minori di
diciotto anni. Le caratteristiche delle macchine da vincita
lecita controllata e la loro allocazione sono disciplinate
dalla legge".
Art. 5.
(Caratteristiche delle macchine da vincita lecita
controllata).
1. La produzione, l'installazione e la messa in esercizio
delle macchine automatiche, semiautomatiche ed elettroniche da
vincita lecita controllata, sono subordinate al rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento di
cui all'articolo 6.
2. Nelle macchine da vincita lecita controllata il prezzo
di ciascuna partita è stabilito nel valore di un euro, non è
consentito alcun meccanismo di accumulo dei crediti di gioco e
deve essere presente nell'apparecchio un meccanismo di blocco,
tale da non permettere l'introduzione di due o più monete in
successione. L'inizio della partita è determinato dal
giocatore attraverso un dispositivo di avvio. Ciascuna partita
è formata da venti prove, con esclusione della possibilità di
aumentare il valore della singola prova, ed ogni tentativo è
di un importo predeterminato pari ad un ventesimo del valore
della partita stessa. La durata di ciascuna prova non può
essere inferiore a 15 secondi, tale da determinare un periodo
di gioco di almeno 5 minuti per ciascuna partita. Al termine
delle prove e dopo l'eventuale elargizione del premio, deve
intercorrere un intervallo di un minuto prima che la macchina
sia abilitata allo svolgimento di una nuova partita.
3. Il premio massimo che la macchina può erogare è pari a
20 euro, equivalente a venti volte il valore della singola
partita. Il programma di gioco non deve prevedere alcuna
combinazione-premio superiore a 360 volte il valore del
singolo tentativo, ovvero 18 euro. In ogni caso, se al termine
della partita la vincita risulta superiore a quanto stabilito
come importo massimo erogabile, essa è arrotondata per difetto
al premio massimo consentito. La macchina è programmata in
modo tale da devolvere ai giocatori, in un ciclo di gioco di
100.000 prove, equivalenti a 5.000 partite, una percentuale in
premi che non deve essere mai inferiore al 70 per cento del
valore delle somme introdotte. Per ogni ciclo di gioco di
10.000 prove, equivalenti a 500 partite, la percentuale dei
premi devoluti ai giocatori non può mai essere inferiore al 40
per cento del valore delle somme introdotte. Si intende per
ciclo di gioco l'insieme delle partite consecutive che il
programma deve verificare per erogare la percentuale in premi.
All'inizio di ciascun ciclo di gioco di 5.000 partite, la
macchina deve contenere nell'apposito contenitore delle monete
una somma pari al valore di 350 partite.
4. Il premio è erogato direttamente dall'apparecchio al
termine della ventesima prova di ciascuna partita, sotto forma
di moneta metallica ed escludendo ogni elargizione di
buono-premio, fiche o ticket di qualsiasi natura.
L'eventuale raggiungimento del valore massimo erogabile non
può annullare lo svolgimento della partita in corso, che deve
essere conclusa. La macchina deve essere dotata di un
meccanismo di espulsione automatica senza alcun intervento
diretto da parte del giocatore. Al fine di garantire
l'erogazione unicamente in monete da un euro del premio
corrisposto, il premio conseguito dal giocatore è arrotondato
all'unità inferiore in caso di vincite seguite dai valori
decimali 1, 2, 3 e 4 ed è arrotondato all'unità superiore in
caso di vincite seguite dai valori decimali 5, 6, 7, 8 e 9.
5. La macchina deve disporre di un contatore a scalare
riferito alle prove disponibili e di un contatore della
vincita realizzata in corso di partita, ambedue visualizzabili
a display. I contatori devono essere distinti ed i
valori espressi dai contatori non sono cumulabili. La macchina
deve essere dotata, all'interno, di un contatore delle somme
introdotte, nonché di una nota tecnica, posta in posizione
visibile all'esterno della macchina, nella quale sono
riportati gli estremi dell'omologazione, le regole del gioco,
le combinazioni vincenti, l'importo del premio corrispondente
a ciascuna di esse e l'importo della vincita massima
conseguibile. Nella medesima nota deve altresì figurare che
l'uso della macchina è vietato ai minori di diciotto anni e
che l'utilizzo della stessa può produrre effetti di
dipendenza.
6. La memoria elettronica della macchina ed il
software per lo svolgimento del gioco non possono essere
alterati o manipolati, in modo da variare i dati del
programma, i dati ottenuti in corso di gioco e le modalità del
gioco stesso. Il software deve essere racchiuso in una
scatola nera sigillata.
7. La macchina deve essere dotata di una fonte energetica
autonoma, in grado di preservare i dati della memoria in caso
di interruzione dell'energia elettrica, tale da consentire il
riavvio del programma nello stato in cui si era interrotto. In
condizione di riposo, la macchina non può utilizzare elementi
di richiamo, acustici o visivi, che hanno come finalità quella
di attirare l'attenzione delle persone, e non deve essere
realizzata attraverso l'utilizzazione di uno schermo
televisivo o supporto fisico analogo che può essere
controllato da telecomando o simili.
8. La macchina deve necessariamente contenere, ai fini
dell'omologazione, dispositivi di sicurezza tali da:
a) impedire il funzionamento e l'uso della
macchina stessa o la sua disconnessione automatica nel caso in
cui non funzioni il sistema informatico di supporto al gioco o
il contatore delle somme introdotte;
b) impedire la manipolazione del contatore delle
somme introdotte, dei dati concernenti il ciclo di gioco e
delle percentuali di devoluzione ai giocatori;
c) impedire che il giocatore possa introdurre un
valore superiore a quello stabilito, prevedendo un meccanismo
di restituzione immediata ed automatica delle monete
depositate in eccesso;
d) garantire la integrità del gioco e favorire i
controlli di legge.
9. La macchina può essere dotata, a condizione che ciò
risulti nel certificato di omologazione, rilasciato ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, di uno o più dispositivi opzionali
che prevedono la possibilità:
a) di raddoppiare, per una sola volta, la
combinazione-premio ottenuta, e comunque con il limite massimo
della combinazione premio fissata in 360 volte l'importo della
singola prova, ovvero di perdere quanto ottenuto nella singola
prova;
b) dello svolgimento di una partita con due
giocatori, a fronte dell'introduzione di una singola
moneta;
c) di aumentare la percentuale destinata alle
vincite dei giocatori, escludendo qualsiasi meccanismo di
jackpot.
Art. 6.
(Regolamento concernente le macchine).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta, con proprio decreto, un regolamento per la
introduzione e la tenuta del registro delle macchine da
intrattenimento e da vincita lecita controllata destinate al
mercato nazionale ed all'esportazione nonché di quelle
importate.
2. L'attività delle imprese produttrici, importatrici,
distributrici ed installatrici delle macchine nonché quelle
dei gestori delle sale Bingo e delle sale di cui all'articolo
8 è disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.
3. Il regolamento di cui al comma 1, in conformità alle
disposizioni di cui alla presente legge, disciplina le
modalità di omologazione delle macchine da intrattenimento e
da vincita lecita controllata escludendo per queste ultime le
forme dell'autocertificazione, l'iscrizione nel registro delle
macchine autorizzate, l'attribuzione dei codici identificativi
e di quanto necessario per l'introduzione delle macchine nel
mercato nazionale.
Art. 7.
(Allocazione delle macchine nel mercato nazionale).
1. Le macchine da intrattenimento possono essere allocate
in tutti gli esercizi pubblici, bar, pub tematici,
ristoranti, pizzerie, tabaccherie, discoteche,
totoricevitorie, sale corse e scommesse, circoli privati, sale
attrazione, club o circoli sportivi, luna park sia
fissi sia itineranti, ambienti ludici presso centri
commerciali, autogrill, spacci di caserme, pubblici
esercizi presso aeroporti o stazioni ferroviarie, sale gioco
presso parrocchie, centri sociali o culturali, parchi
acquatici, ludici o tematici, bowling, sale da biliardo,
alberghi.
2. Le macchine da piccola vincita lecita controllata
possono essere allocate nelle sale Bingo e nelle sale previste
all'articolo 8.
Art. 8.
(Nuove sale per l'esercizio del gioco con macchine da
vincita lecita controllata).
1. E' consentita l'apertura di nuove sale per l'esercizio
del gioco con macchine da vincita lecita controllata. Essa è
disposta su base provinciale, in ragione di una sala ogni
100.000 abitanti o frazione ed è subordinata al parere
favorevole del sindaco del comune ove è prevista
l'allocazione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto adotta un apposito regolamento per la
disciplina delle modalità relative all'apertura di nuove sale
per l'esercizio del gioco con macchine a vincita lecita
controllata, in conformità alle disposizioni di cui alla
presente legge ed indicando le norme di carattere finanziario
tali da determinare maggiori entrate per l'erario dello Stato
derivanti dall'avvio della nuova attività.
Art. 9.
(Adeguamento e rottamazione del parco macchine
esistente).
1. Per il primo anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge è riconosciuto un credito di
imposta, al fine di favorire la rottamazione, ovvero
l'adeguamento alle norme stabilite dalla presente legge, del
parco macchine introdotto sul mercato nazionale ai sensi della
legge 6 ottobre 1995, n. 425.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, il cui importo
è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, non concorre alla formazione del reddito imponibile
ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi,
per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta
non è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto
titolare della macchina ai fini del versamento dell'imposta
sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che
per la stessa macchina è stata assolta, nell'anno precedente,
la relativa imposta sugli intrattenimenti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede attraverso le maggiori entrate
conseguenti alle concessioni o alle autorizzazioni di cui
all'articolo 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Regime transitorio per le macchine di cui alla legge 6
ottobre 1995, n. 425).
1. Le macchine introdotte ai sensi della legge 6 ottobre
1995, n. 425, possono restare in esercizio per il periodo di
un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, fermo restando il divieto, per il medesimo
periodo, di introdurre nuove macchine aventi le stesse
caratteristiche.
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 110 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici
per i giochi gestiti dallo Stato e le macchine da vincita
lecita controllata di cui al sesto comma";
b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle
disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo,
il responsabile dell'installazione e dell'uso delle macchine
da vincita lecita controllata che risultano sprovviste dei
requisiti previsti dalle norme di legge e di regolamento
vigenti in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a
50.000 euro. Sono inoltre disposte la confisca delle macchine
e la loro distruzione. In caso di reiterazione delle
violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24
novembre 1981, n. 689, la sanzione è raddoppiata. Il
responsabile dell'uso delle macchine da vincita lecita
controllata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da 10.000 a 25.000 euro
nel caso di utilizzo delle macchine stesse da parte dei
minori. In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi del
citato articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, sono
disposte la confisca e la successiva distruzione delle
macchine, oltre la revoca della licenza o dell'autorizzazione
all'attività".