XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3071




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1-bis
della legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. L'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

        "Art. 1-bis. (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea). - 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle Camere il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione.
            2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi:

                a) i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità europee;

                b) i progetti e gli atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea.

            3. Nei casi in cui le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee, soltanto a conclusione dell'esame da parte delle Camere. Decorso il termine di venti giorni dall'inizio dell'esame parlamentare, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.
            4. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale dei progetti di cui al comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tali casi, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione al fine di acquisire il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso il termine di venti giorni, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza di detto parere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.

        Art. 1-ter. (Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari).- 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e le loro modificazioni, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro alle regioni e alle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle regioni e alle province autonome il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione. Sono altresì trasmessi tutti i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità europee.
            2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è automaticamente convocata con l'indicazione dell'ordine del giorno quando a richiederlo siano tre regioni.
            3. Il controllo sul rispetto degli indirizzi espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è svolto in modo periodico nel corso delle sessioni comunitarie della Conferenza medesima che sono ordinariamente convocate dal Governo per l'esame delle questioni comunitarie.
            4. Sui progetti di atti normativi riguardanti in modo specifico materie di loro interesse, gli enti locali trasmettono le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere, attraverso i rispettivi organi rappresentativi, che sul progetto di atto normativo sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
            5. Qualora il progetto normativo dell'Unione europea concerna materie di competenza legislativa esclusiva o concorrente delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali anche i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di definire la posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
            6. Le regioni e le province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo.
            7. Le spese relative alla partecipazione degli esperti delle regioni e delle province autonome alle riunioni ed alle delegazioni di cui ai commi 5 e 6, fanno carico ai bilanci di dette amministrazioni".


Art. 2.

(Modifica dell'articolo 3 della
legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. L'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - (Contenuti della legge comunitaria).- 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, che reca:

                a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;

                b) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

                c) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, che si rendano necessarie in relazione a sopravvenute circostanze di particolare urgenza e siano ritenute necessarie sulla base delle indicazioni fornite con relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge di cui all'articolo 2, comma 2, nel caso in cui esso includa tali disposizioni, o trasmessa dal Governo alle Camere su richiesta di queste;

                d) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa".


Art. 3.

(Modifiche all'articolo 7 della
legge 9 marzo 1989, n. 86).

        1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti:

            "c-bis) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

                c-ter) l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee".



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