XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3071
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 1-bis
della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. L'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"Art. 1-bis. (Partecipazione del Parlamento al processo
di formazione delle decisioni dell'Unione europea). -
1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli
organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché
gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro
modificazioni, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie,
contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per
l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, indicando la
data presunta per la loro discussione o adozione. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle
Camere il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative
ai tempi di discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono
compresi:
a) i documenti di consultazione, quali libri
verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla
Commissione delle Comunità europee;
b) i progetti e gli atti relativi alle misure
previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione
europea.
3. Nei casi in cui le Camere abbiano iniziato
l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2, il
Governo può procedere alle attività di propria competenza per
la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle
Comunità europee, soltanto a conclusione dell'esame da parte
delle Camere. Decorso il termine di venti giorni dall'inizio
dell'esame parlamentare, il Governo può procedere anche in
mancanza della pronuncia parlamentare.
4. In casi di particolare importanza politica,
economica e sociale dei progetti di cui al comma 1, il Governo
può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione
europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una
o più parti di esso. In tali casi, il Governo invia alle
Camere il testo sottoposto alla decisione al fine di acquisire
il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso il
termine di venti giorni, ovvero nei casi di urgenza motivata
sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza di
detto parere alle attività dirette alla formazione dei
relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.
Art. 1-ter. (Partecipazione delle regioni e delle
province autonome alle decisioni relative alla formazione di
atti normativi comunitari).- 1. I progetti degli
atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea
e delle Comunità europee e le loro modificazioni, sono
trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla
loro ricezione, alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'inoltro alle regioni e alle province autonome, indicando
la data presunta per la loro discussione o adozione. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle
regioni e alle province autonome il tempestivo aggiornamento
delle informazioni relative ai tempi di discussione o
adozione. Sono altresì trasmessi tutti i documenti di
consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e
comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità
europee.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano è automaticamente convocata con l'indicazione
dell'ordine del giorno quando a richiederlo siano tre
regioni.
3. Il controllo sul rispetto degli indirizzi
espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano è svolto in modo periodico nel corso delle sessioni
comunitarie della Conferenza medesima che sono ordinariamente
convocate dal Governo per l'esame delle questioni
comunitarie.
4. Sui progetti di atti normativi riguardanti in
modo specifico materie di loro interesse, gli enti locali
trasmettono le loro osservazioni al Presidente del Consiglio
dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e
possono richiedere, attraverso i rispettivi organi
rappresentativi, che sul progetto di atto normativo sia
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
5. Qualora il progetto normativo dell'Unione europea
concerna materie di competenza legislativa esclusiva o
concorrente delle regioni e delle province autonome, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio
delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli
di coordinamento nazionali anche i rappresentanti delle
regioni e delle province autonome, individuati in base a
criteri da stabilire in sede di Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, allo scopo di definire la posizione italiana da
sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con
i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione
europea.
6. Le regioni e le province autonome concorrono
direttamente, nelle materie di loro competenza, alla
formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito
delle delegazioni del Governo, alle attività dei gruppi di
lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione delle
Comunità europee, secondo modalità da concordare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, che devono
comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della
posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal
Governo.
7. Le spese relative alla partecipazione degli
esperti delle regioni e delle province autonome alle riunioni
ed alle delegazioni di cui ai commi 5 e 6, fanno carico ai
bilanci di dette amministrazioni".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 3 della
legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. L'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Contenuti della legge comunitaria).-
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla
legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme
vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1,
comma 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie oggetto
di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle
Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni modificative o abrogative di
vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, che si
rendano necessarie in relazione a sopravvenute circostanze di
particolare urgenza e siano ritenute necessarie sulla base
delle indicazioni fornite con relazione tecnica allegata dal
Governo al disegno di legge di cui all'articolo 2, comma 2,
nel caso in cui esso includa tali disposizioni, o trasmessa
dal Governo alle Camere su richiesta di queste;
d) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante
conferimento al Governo di delega legislativa".
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 7 della
legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7
della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni,
sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) i pareri, le osservazioni e gli atti di
indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter) l'elenco e le motivazioni dei ricorsi
presentati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dinanzi alla
Corte di giustizia delle Comunità europee".