XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3070
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo periodo della lettera b) del comma 1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri
deducibili, č sostituito dal seguente: "le spese mediche e di
assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per
l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire
l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti
affetti da grave e permanente invaliditā o menomazione ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".