XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3070




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, č sostituito dal seguente: "le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invaliditā o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".



Frontespizio Relazione