XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3066
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge, al fine di promuovere l'immagine e i
prodotti italiani nell'area del commercio globale e
nell'ambito della internazionalizzazione delle imprese,
riconosce l'immagine di Pinocchio quale simbolo del made in
Italy e ne favorisce l'utilizzo quale strumento di
promozione dell'immagine italiana nel mondo.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "immagine di Pinocchio" l'elaborazione
iconografica corrispondente al marchio "Pinocchio di C.
Collodi C e TM", così depositato dalla Fondazione nazionale
"Carlo Collodi";
b) per made in Italy, ogni prodotto,
immagine o creazione riconducibili alla cultura ed alla
tradizione italiane;
c) per "marchio" il segno distintivo del prodotto
di cui agli articoli 2569 e seguenti del codice civile.
Art. 2.
(Contributo statale).
1. Le aziende pubbliche e private che intendono utilizzare
l'immagine di Pinocchio per promuovere il made in Italy
all'estero in un contesto di sviluppo e di promozione degli
scambi commerciali, possono usufruire di un contributo statale
al fine di promuovere l'immagine italiana nel mondo ai sensi
dell'articolo 1, comma 1.
2. Le modalità e le procedure valutative per la
concessione del contributo di cui alla comma 1 sulla base di
progetti presentati dai soggetti interessati sono stabilite da
apposito regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le aziende beneficiarie del contributo di cui al comma
1 sono autorizzate altresì all'uso specifico del marchio
"Pinocchio di C. Collodi C e TM" e della relativa immagine ai
sensi della normativa vigente in materia di titolarità e uso
del marchio registrato.
Art. 3.
(Piano di attività).
1. I comuni di Pescia e Capannori e la regione Toscana
collaborano con la Fondazione nazionale "Carlo Collodi" per la
predisposizione e la presentazione al Governo di un piano
annuale di attività ed iniziative collegate al rifinanziamento
e all'attuazione della presente legge.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamemto relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.