XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3056




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

(Istituzione della Commissione).

        1. E' istituita una Commissione parlamentare per le riforme in materia di amministrazione della giustizia e di riordino organico della giurisdizione, composta da venticinque deputati e venticinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i gruppi medesimi. Se nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non sia pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.
        2. I componenti della Commissione possono, per la durata dei lavori, essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di assemblea, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, sono considerati in missione.
        3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, provvedendo a nominarne di intesa tra loro il presidente. Nella prima seduta la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto da tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
        4. La Commissione elabora progetti di revisione della legislazione in materia di amministrazione della giustizia e di riordino organico della giurisdizione.
        5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge relativi alle materie di cui al comma 4, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.


Art. 2.

(Lavori della Commissione).

        1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del Regolamento della Camera dei deputati. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.
        2. La Commissione resta in carica un anno.
        3. La Commissione trasmette alle Camere un progetto di legge di revisione della legislazione in materia di amministrazione della giustizia e di riordino organico della giurisdizione, corredato dalla relazione illustrativa e dall'eventuale relazione di minoranza, ovvero più progetti di legge, corredati dalle relazioni illustrative e dalle eventuali relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del Regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro tale termine, per uno o più progetti di legge non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4, i progetti di legge ad essa presentati nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.


Art. 3.

(Lavori delle Assemblee).

        1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.
        2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un comitato formato dal presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.


Art. 4.

(Spese di funzionamento della Commissione).

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione