XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3056
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare per le
riforme in materia di amministrazione della giustizia e di
riordino organico della giurisdizione, composta da venticinque
deputati e venticinque senatori, nominati rispettivamente dal
Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del
Senato della Repubblica su designazione dei gruppi
parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i
gruppi medesimi. Se nei quindici giorni successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale
designazione non sia pervenuta, i Presidenti delle Camere
provvedono direttamente alla nomina.
2. I componenti della Commissione possono, per la durata
dei lavori, essere anche permanentemente sostituiti, a
richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono.
Nelle sedute di assemblea, i componenti della Commissione
assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione
stessa, sono considerati in missione.
3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione
entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, provvedendo a
nominarne di intesa tra loro il presidente. Nella prima seduta
la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto da tre
vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro
segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto
chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti, risulta eletto il più anziano per età.
4. La Commissione elabora progetti di revisione della
legislazione in materia di amministrazione della giustizia e
di riordino organico della giurisdizione.
5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le
proposte di legge relativi alle materie di cui al comma 4,
presentati entro la data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale.
Art. 2.
(Lavori della Commissione).
1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge
ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della
presente legge costituzionale e del Regolamento della Camera
dei deputati. La Commissione può adottare, a maggioranza
assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio
funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.
2. La Commissione resta in carica un anno.
3. La Commissione trasmette alle Camere un progetto di
legge di revisione della legislazione in materia di
amministrazione della giustizia e di riordino organico della
giurisdizione, corredato dalla relazione illustrativa e
dall'eventuale relazione di minoranza, ovvero più progetti di
legge, corredati dalle relazioni illustrative e dalle
eventuali relazioni di minoranza. Il presidente della
Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile
secondo le norme del Regolamento della Camera dei deputati
relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute
dell'Assemblea. Qualora entro tale termine, per uno o più
progetti di legge non si pervenga all'approvazione definitiva,
la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna
delle materie di cui all'articolo 1, comma 4, i progetti di
legge ad essa presentati nel testo eventualmente emendato
dalla Commissione stessa.
Art. 3.
(Lavori delle Assemblee).
1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese
per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge
all'ordine del giorno delle Assemblee.
2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee
da un comitato formato dal presidente, dai relatori e da
deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi
parlamentari.
Art. 4.
(Spese di funzionamento della Commissione).
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.