XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3055
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attività di intermediazione
sulla pubblicità).
1. Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai
fini della presente legge, si intende:
a) la ricerca e l'acquisizione, per conto di
terzi, di ogni forma di spazio atto a contenere messaggi che
siano diffusi, in qualsiasi modo, a pagamento o dietro altro
compenso, da un inserzionista, nell'ambito di un'attività
commerciale, industriale, artigianale o di una libera
professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro
compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i
diritti e le obbligazioni;
b) la pianificazione, per conto proprio o per
conto di terzi, dei messaggi di cui alla lettera a);
c) la valutazione, la gestione e il controllo, per
conto proprio o per conto di terzi, degli investimenti
previsti per la diffusione dei messaggi di cui alla lettera
a).
Art. 2.
(Esercizio dell'attività di
intermediazione sulla pubblicità).
1. L'esercizio professionale della attività di
intermediazione sulla pubblicità può essere svolto
esclusivamente da imprese iscritte al registro degli operatori
di comunicazione, tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera
a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Alle imprese che svolgono attività di intermediazione
sulla pubblicità si applica l'articolo 12 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e l'articolo 2,
comma 8, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n.
249.
Art. 3.
(Negoziazione di spazi pubblicitari).
1. Gli esercenti attività di intermediazione sulla
pubblicità, come individuati ai sensi dell'articolo 1, devono
negoziare qualsiasi acquisto di spazio pubblicitario o di
prestazione avente per oggetto l'edizione o la diffusione di
messaggi pubblicitari, esclusivamente sulla base di specifiche
richieste inoltrate loro da un inserzionista.
2. Ogni attività di intermediazione sulla pubblicità deve
essere disciplinata in base ad un mandato scritto stipulato
tra l'inserzionista e l'intermediario, nel quale
all'inserzionista è conferito altresì il potere di stipulare
acquisti di spazi pubblicitari in nome dell'intermediario. Il
mandato con rappresentanza deve essere esibito al venditore
all'atto dell'acquisto di spazi pubblicitari. Il contratto
deve obbligatoriamente disciplinare:
a) le condizioni della remunerazione del
mandatario;
b) le diverse prestazioni che verranno offerte ed
il loro singolo costo;
c) ogni altra prestazione fornita
dall'intermediario al di fuori del contratto di incarico,
nonché l'ammontare totale del loro costo.
3. Gli esercenti attività di intermediazione sulla
pubblicità, come individuati ai sensi dell'articolo 1, non
possono ricevere alcuna remunerazione o vantaggio di qualsiasi
tipo da parte di soggetti diversi dagli inserzionisti.
4. Le imprese editrici, i soggetti esercenti l'attività di
radiodiffusione o le imprese concessionarie di pubblicità che
dispongono, per conto proprio o per contodi terzi, degli spazi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), sono tenuti
a rilasciare esclusivamente all'inserzionista la fattura
relativa agli spazi pubblicitari acquistati. La fattura deve
riportare qualsiasi sconto o vantaggio tariffario, accordato
dal venditore. Il contratto di acquisto di spazi pubblicitari
deve essere redatto in forma scritta e deve contenere
l'indicazione delle condizioni pattuite per la diffusione dei
messaggi pubblicitari.
Art. 4.
(Norme sulla trasparenza dell'attività di intermediazione
sulla pubblicità).
1. Le persone fisiche e le imprese esercenti attività di
intermediazione sulla pubblicità, come individuate ai sensi
dell'articolo 1, hanno l'obbligo di rendere pubblici,
direttamente agli interessati e mediante specifici siti
INTERNET, le condizioni generali di erogazione dei servizi,
gli assetti societari e finanziari, ovvero il controllo e le
partecipazioni in imprese editrici, di radiodiffusione, in
concessionarie e agenzie di pubblicità.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla
rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, l'inosservanza
degli obblighi di cui all'articolo 2 comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge
31 luglio 1997, n. 249, nonché dalla legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni.
2. Sono puniti con una sanzione pecuniaria da 10.000 a
31.000 euro:
a) l'inserzionista e l'esercente attività di
intermediazione sulla pubblicità che non redige il contratto
d'incarico scritto in conformità alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 3;
b) l'esercente attività di intermediazione sulla
pubblicità che non rende pubbliche le informazioni previste
all'articolo 4;
c) le imprese editrici, i soggetti esercenti
l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di
pubblicità, che non trasmettono direttamente la fattura
all'inserzionista in conformità alle disposizioni del comma 4
dell'articolo 3.
3. Sono puniti con una sanzione pecuniaria da 100.000 a
300.000 euro:
a) il soggetto che fornisce servizi di consulenza,
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), e
che favorisce o realizza un acquisto di spazio pubblicitario,
per conto di un inserzionista, presso un'impresa editrice, di
radiodiffusione o concessionaria di pubblicità titolare di
spazi pubblicitari, con il quale egli o il suo gruppo hanno
legami finanziari, dando consapevolmente a tale inserzionista
informazioni false sulle caratteristiche o i prezzi di vendita
dello spazio pubblicitario del mezzo raccomandato o dei mezzi
pubblicitari sostitutivi;
b) l'esercente attività di intermediazione sulla
pubblicità che riceve una remunerazione o un vantaggio di
qualsiasi tipo da un qualsiasi soggetto diverso
dall'inserzionista, in violazione delle disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 3;
c) le imprese editrici, i soggetti esercenti
l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di
pubblicità che accordano una remunerazione o un vantaggio di
qualsiasi tipo ai soggetti esercenti attività di
intermediazione.
Art. 6.
(Relazione al Parlamento).
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge nonché sull'osservanza della stessa da
parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
Art. 7.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano,
qualunque sia la sede dell'intermediario, ogni qualvolta
l'inserzionista abbia sede in Italia ed il messaggio
pubblicitario sia destinato ad essere diffuso principalmente
in Italia.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.