XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3049




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Guardia di finanza, di seguito denominata "Commissione", il cui scopo è di verificare la rispondenza delle attività svolte dalla Guardia di finanza rispetto ai suoi compiti istituzionali.


Art. 2.

(Composizione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire che tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento siano rappresentati in proporzione alla loro consistenza numerica.


Art. 3.

(Compiti).

        1. Prima dell'avvio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno comprensivo delle norme per le audizioni e le testimonianze.
        2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni che sono propri dell'autorità giudiziaria. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione ha facoltà di avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.
        3. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza riguardanti fatti e persone oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione ha facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria l'accesso ai relativi atti, documenti ed informazioni.
        4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
        5. La Commissione conclude i propri lavori entro nove mesi dalla data della sua costituzione. Al termine dei lavori, la Commissione presenta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione finale, sulla quale non è possibile porre il segreto.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.



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