XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3049
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla Guardia di finanza, di seguito denominata "Commissione",
il cui scopo è di verificare la rispondenza delle attività
svolte dalla Guardia di finanza rispetto ai suoi compiti
istituzionali.
Art. 2.
(Composizione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
modo da garantire che tutti i gruppi costituiti in almeno un
ramo del Parlamento siano rappresentati in proporzione alla
loro consistenza numerica.
Art. 3.
(Compiti).
1. Prima dell'avvio dei lavori, la Commissione approva, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento
interno comprensivo delle norme per le audizioni e le
testimonianze.
2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
i poteri e le limitazioni che sono propri dell'autorità
giudiziaria. Per l'espletamento delle proprie funzioni la
Commissione ha facoltà di avvalersi dell'opera e della
collaborazione di agenti e di ufficiali di polizia
giudiziaria, nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente, di
consulenti e di esperti.
3. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini
svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria. Per gli
accertamenti di propria competenza riguardanti fatti e persone
oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione ha
facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria l'accesso ai
relativi atti, documenti ed informazioni.
4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente. I componenti
della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi
ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra
persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere
atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda le deposizioni, gli atti e i documenti
acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il
pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia
vietato la divulgazione.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro nove mesi
dalla data della sua costituzione. Al termine dei lavori, la
Commissione presenta ai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati una relazione finale, sulla quale
non è possibile porre il segreto.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica.