XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3047
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, per la durata di tre anni, una
Commissione parlamentare di inchiesta composta da quattordici
deputati e da quattordici senatori nominati, rispettivamente,
dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione
dei Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla
consistenza numerica di ciascun gruppo, con il compito di
effettuare le ricerche e le rilevazioni occorrenti per
un'adeguata conoscenza delle condizioni in cui versa il
settore idrico nel territorio nazionale e di delineare
strategie e soluzioni operative per fare fronte al fenomeno
della crisi idrica.
2. Il presidente della Commissione, nominato di intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, è scelto tra i parlamentari che abbiano
un'anzianità di almeno due legislature, al di fuori dei
componenti della Commissione stessa, tra i parlamentari
dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
Art. 2.
1. La Commissione ha il compito di:
a) acquisire tutti gli elementi utili per
conoscere la situazione reale delle condizioni in cui versa il
settore delle risorse idriche sul territorio nazionale;
b) analizzare le cause delle frequenti crisi
idriche che affliggono le regioni italiane, conoscere le
ragioni dell'inadeguatezza della gestione dell'acqua,
verificare l'effettiva entità degli sprechi;
c) monitorare le condizioni della rete idrica
nazionale, degli acquedotti, delle dighe, la copertura del
territorio, dei sistemi di adduzione o di collegamento tra le
fonti, della distribuzione gestita dai consorzi di bonifica,
le tubature, le fognature, gli impianti di depurazione e
similari;
d) accertare la effettiva destinazione dei copiosi
finanziamenti destinati, negli ultimi dieci anni, alla
soluzione del problema idrico e verificare quali e quanti
progetti siano stati realizzati e attuati concretamente;
e) individuare attraverso quali reti di
connivenze, appoggi, clientelismo e soprusi si consumano le
eventuali frodi e attività criminose che distolgono le risorse
idriche dalla loro destinazione e che le sottraggono
abusivamente e illecitamente agli aventi diritto, accertando
le responsabilità di chi era tenuto al controllo;
f) verificare i danni che dalla crisi idrica sono
conseguiti sull'andamento dell'economia, dell'agricoltura e
dello sviluppo nelle regioni maggiormente colpite dal
fenomeno;
g) promuovere iniziative, anche legislative, al
fine di sfruttare al meglio l'utilizzo dell'acqua, anche
attraverso la diffusione di una maggiore conoscenza e
coscienza dell'importanza della stessa come prezioso bene
comune e delineare strategie e soluzioni operative per fare
fronte al fenomeno della crisi idrica;
h) verificare la congruità del sistema tariffario
applicato.
Art. 3.
1. Nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione
procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed
istituto procedurali. A tale fine ha il potere di:
a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti,
documenti o cose nonché la perquisizione personale e
domiciliare;
b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;
c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede
cognizioni tecniche specializzate;
d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a
conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini
dell'inchiesta.
Art. 4.
1. La Commissione è convocata per la propria costituzione
dai Presidenti dei due rami del Parlamento ed elegge fra i
propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con
il presidente, formano l'ufficio di presidenza.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
di almeno un terzo dei componenti della Commissione.
3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi
di lavoro.
4. La Commissione, per motivi di consulenza o di
collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera
di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la
scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.
Art. 5.
1. Conclusa l'indagine, la Commissione dà mandato ad uno o
più dei suoi componenti di redigere la relazione finale.
2. Se nella conclusione dell'indagine non è raggiunta
l'unanimità, possono essere presentate relazioni di
minoranza.
3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti,
delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del
testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei
documenti e degli atti formati o acquisiti nel corso dei suoi
lavori.
Art. 6.
1. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono
ripartiti in parti uguali a carico dei bilanci interni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.