XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3047




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita, per la durata di tre anni, una Commissione parlamentare di inchiesta composta da quattordici deputati e da quattordici senatori nominati, rispettivamente, dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo, con il compito di effettuare le ricerche e le rilevazioni occorrenti per un'adeguata conoscenza delle condizioni in cui versa il settore idrico nel territorio nazionale e di delineare strategie e soluzioni operative per fare fronte al fenomeno della crisi idrica.
        2. Il presidente della Commissione, nominato di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra i parlamentari che abbiano un'anzianità di almeno due legislature, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.


Art. 2.

        1. La Commissione ha il compito di:

                a) acquisire tutti gli elementi utili per conoscere la situazione reale delle condizioni in cui versa il settore delle risorse idriche sul territorio nazionale;

                b) analizzare le cause delle frequenti crisi idriche che affliggono le regioni italiane, conoscere le ragioni dell'inadeguatezza della gestione dell'acqua, verificare l'effettiva entità degli sprechi;

                c) monitorare le condizioni della rete idrica nazionale, degli acquedotti, delle dighe, la copertura del territorio, dei sistemi di adduzione o di collegamento tra le fonti, della distribuzione gestita dai consorzi di bonifica, le tubature, le fognature, gli impianti di depurazione e similari;

                d) accertare la effettiva destinazione dei copiosi finanziamenti destinati, negli ultimi dieci anni, alla soluzione del problema idrico e verificare quali e quanti progetti siano stati realizzati e attuati concretamente;

                e) individuare attraverso quali reti di connivenze, appoggi, clientelismo e soprusi si consumano le eventuali frodi e attività criminose che distolgono le risorse idriche dalla loro destinazione e che le sottraggono abusivamente e illecitamente agli aventi diritto, accertando le responsabilità di chi era tenuto al controllo;

                f) verificare i danni che dalla crisi idrica sono conseguiti sull'andamento dell'economia, dell'agricoltura e dello sviluppo nelle regioni maggiormente colpite dal fenomeno;

                g) promuovere iniziative, anche legislative, al fine di sfruttare al meglio l'utilizzo dell'acqua, anche attraverso la diffusione di una maggiore conoscenza e coscienza dell'importanza della stessa come prezioso bene comune e delineare strategie e soluzioni operative per fare fronte al fenomeno della crisi idrica;

                h) verificare la congruità del sistema tariffario applicato.


Art. 3.

        1. Nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurali. A tale fine ha il potere di:

                a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

                b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;
                c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

                d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta.


Art. 4.

        1. La Commissione è convocata per la propria costituzione dai Presidenti dei due rami del Parlamento ed elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.
        2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti della Commissione.
        3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
        4. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.


Art. 5.

        1. Conclusa l'indagine, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale.
        2. Se nella conclusione dell'indagine non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate relazioni di minoranza.
        3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti formati o acquisiti nel corso dei suoi lavori.


Art. 6.

        1. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono ripartiti in parti uguali a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



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