XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3045
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Impresa sociale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministro delle attività produttive, del Ministro della
giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti
una disciplina organica, a modifica delle norme
dell'ordinamento civile, relativa alle diverse forme
d'imprenditorialità sociale, informata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) definire, nel rispetto della specificità
propria degli organismi di promozione sociale e di
cooperazione sociale, nonché della disciplina generale delle
associazioni, delle fondazioni, delle società e delle
cooperative, e delle norme concernenti gli enti ecclesiastici,
il carattere sociale dell'impresa sulla base:
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui
essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di
tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci,
associati o partecipi;
2) del divieto di ridistribuire gli utili o le quote
di patrimonio sotto qualsiasi forma ad amministratori e a
persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o
dipendenti;
3) del contestuale obbligo di reinvestire gli
incrementi di carattere patrimoniale nello svolgimento
dell'attività istituzionale;
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura
proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che
soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative
possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di
nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale
dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente,
omogenee disposizioni in ordine a:
1) elettività delle cariche sociali;
2) responsabilità degli amministratori nei confronti
dei soci e dei terzi;
3) ammissione ed esclusione dei soci;
4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio,
nonché di previsione del collegio sindacale, con funzioni, in
particolare, di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
sociali da parte dell'impresa;
5) obbligo di devoluzione dei beni ad altra impresa
sociale in caso di cessazione dell'impresa, fatto salvo, per
le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni;
6) obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese;
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili
in caso di insolvenza;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli
amministratori e responsabilità limitata al patrimonio
dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;
9) previsione di organi di controllo;
10) costituzione di organismi che assicurino forme di
partecipazione nell'impresa anche ai diversi prestatori
d'opera e ai destinatari delle attività;
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di
monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della
qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
d) stabilire che, in relazione alla particolare
qualità del servizio svolto, l'impresa sociale possa essere
riconosciuta quale centro di eccellenza di interesse
nazionale, sulla base del possesso di requisiti individuati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di intesa con il Ministro delle attività produttive, e che i
progetti relativi ai centri di eccellenza siano considerati
quali progetti di pubblica utilità.
2. Il Governo è delegato, altresì, a coordinare le
disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al
comma 1 con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e
nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le
modifiche strettamente necessarie, ferme restando le
disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e
amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese.
3. Dall'attuazione delle norme della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.