XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3043




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dall'anno 2003 è soppresso il canone supplementare di abbonamento alle radiodiffusioni per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi, dovuto per ogni stanza o locale, escluso il primo.


Art. 2.

        1. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a" sono soppresse.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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