XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3043
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 2003 è soppresso il canone
supplementare di abbonamento alle radiodiffusioni per la
detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi e televisivi, dovuto per ogni stanza o locale,
escluso il primo.
Art. 2.
1. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, le parole: "prestazioni alberghiere, a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle
somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro
nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa
scolastica, aziendale o interaziendale e delle
somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi
sostitutivi di mense aziendali, a" sono soppresse.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 250 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.