XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3042
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Codice di condotta).
1. La presente legge ha la finalità di garantire che le
funzioni esercitate dalle Forze dell'ordine siano svolte con
diligenza e con dignità nonché nel rispetto dei princìpi sui
diritti umani stabiliti e tutelati a livello internazionale,
costituzionale e legislativo.
2. Al fine di dare attuazione alla risoluzione 34/169
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre
1979, che stabilisce il codice di comportamento per sussidiari
incaricati di fare rispettare la legge, il Governo adotta con
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il codice di
condotta per gli ufficiali incaricati del rispetto della
legge, di seguito denominato "codice di condotta", secondo i
princìpi stabiliti dall'articolo 3 della presente legge.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Il codice di condotta si applica agli appartenenti alle
Forze dell'ordine dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di
Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di
polizia penitenziaria, e a ogni altra Forza incaricata di
svolgere funzioni di ordine pubblico.
Art. 3.
(Princìpi).
1. Il codice di condotta è informato ai seguenti
princìpi:
a) gli appartenenti alle Forze dell'ordine, di
qualunque grado e di qualunque Arma o Forza, devono in ogni
momento adempiere al compito imposto loro dalla legge,
servendo la comunità in modo leale e proteggendo tutte le
persone da azioni illegali, in conformità con l'alto grado di
responsabilità richiesto per l'esercizio della loro
professione;
b) nell'esercizio delle loro funzioni, gli
appartenenti alle Forze dell'ordine devono rispettare e
tutelare la dignità umana e devono, altresì, promuovere e
proteggere in ogni circostanza i diritti umani di tutte le
persone;
c) gli appartenenti alle Forze dell'ordine possono
impiegare la forza solo in casi eccezionali e quando sia
strettamente necessario e nella misura richiesta per
l'esercizio delle loro funzioni, come previsto dal codice
penale e dalla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni. In nessun caso la disposizione di cui alla
presente lettera può essere interpretata come
un'autorizzazione dell'uso della forza in misura
sproporzionata all'obiettivo legittimo da raggiungere.
L'impiego di armi da fuoco deve essere considerato una misura
estrema. In generale, non devono essere utilizzate armi da
fuoco, salvo quando un reo sospetto offra resistenza armata o
metta altrimenti in pericolo la vita altrui, e altre misure
estreme non siano sufficienti per fermare o per arrestare il
reo sospetto. Ogni volta che avvenga una scarica di arma da
fuoco, deve essere data pronta comunicazione alle autorità
competenti;
d) le questioni di natura confidenziale delle
quali siano entrati in possesso gli appartenenti alle Forze
dell'ordine devono essere mantenute confidenziali, salvo
quando l'adempimento delle proprie funzioni o la necessità di
giustizia richiedano assolutamente che si agisca altrimenti.
Ogni rivelazione di tali informazioni per scopi diversi da
quelli previsti dalla presente lettera è considerata
impropria;
e) nessun appartenente alle Forze dell'ordine deve
infliggere, istigare o tollerare qualsiasi atto di tortura o
altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, né può
invocare ordini superiori o circostanze eccezionali come lo
stato o la minaccia di guerra, la minaccia alla sicurezza
nazionale, l'instabilità politica interna o qualsiasi altra
emergenza pubblica per giustificare la tortura o altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
f) gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono
assicurare la piena protezione della salute delle persone in
loro custodia e, in particolare, devono intraprendere azioni
immediate per garantire l'assistenza medica qualora sia
richiesta e devono tenere conto del giudizio dei sanitari
quando questi raccomandino di sottoporre la persona in
custodia ad un adeguato trattamento medico, ricorrendo
all'intervento o alla consulenza di sanitari esterni. Resta
fermo che gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono
garantire l'assistenza medica alle vittime di violazioni della
legge o di incidenti occorsi durante tali violazioni;
g) agli appartenenti alle Forze dell'ordine è
fatto assoluto obbligo di opporsi a qualsiasi atto di
corruzione;
h) gli appartenenti alle Forze dell'ordine sono
tenuti al rispetto della legge e del codice di condotta,
nonché a prevenire e ad opporsi a ogni violazione degli
stessi. Gli appartenenti alle Forze dell'ordine che hanno
motivo di ritenere che sia avvenuta o sia in procinto di
avvenire una violazione del codice di condotta sono tenuti ad
informare i loro superiori e, quando necessario, le altre
autorità od organi competenti;
i) gli appartenenti alle Forze dell'ordine devono
seguire un addestramento iniziale e corsi di aggiornamento
successivi, con cadenza periodica, sui diritti umani;
l) gli appartenenti alle Forze dell'ordine
nell'esercizio delle loro funzioni devono sempre essere
identificabili.
Art. 4.
(Disposizioni finali).
1. Il regolamento recante il codice di condotta di cui
all'articolo 1, comma 2, è adottato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui
al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema di
regolamento di cui al medesimo comma 1, al fine di acquisire
il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono
entro un mese dalla data di trasmissione.