XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3026
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La tutela e la valorizzazione della costa di Amalfi
sono dichiarate problemi di preminente interesse nazionale.
2. La Repubblica garantisce la salvaguardia del paesaggio
nonché la tutela e la valorizzazione dei beni storici,
archeologici ed artistici della costa di Amalfi, ne
salvaguarda la stabilità del suolo, ne preserva l'ambiente
dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la
vitalità socio-economica, con particolare riferimento alla
qualità dell'offerta turistica e al recupero, al miglioramento
e allo sviluppo dell'attività agricola, nel quadro dello
sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione
Campania.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2
concorrono, nell'ambito delle rispettive potestà normative ed
amministrative, lo Stato, la regione Campania e gli enti
locali compresi nel territorio dei comuni elencati al comma 1
dell'articolo 2.
4. Lo Stato concorre, altresì, ai sensi dell'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione, al finanziamento e
all'attuazione di un programma di interventi straordinari
finalizzati alla salvaguardia del territorio e allo sviluppo
economico della costa di Amalfi.
Art. 2.
(Commissione per la salvaguardia e lo sviluppo della costa
di Amalfi).
1. E' istituita la Commissione per la salvaguardia e lo
sviluppo della costa di Amalfi, di seguito denominata
"Commissione". Ai fini di cui alla presente legge l'ambito
territoriale della costa di Amalfi è costituito dai seguenti
comuni: Agerola, Amalfi, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara,
Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,
Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri
sul Mare.
2. La Commissione è composta da:
a) il presidente della giunta regionale della
Campania, che la presiede;
b) il presidente della provincia di Salerno;
c) il presidente della comunità montana;
d) un rappresentante della soprintendenza
competente per i beni e le attività culturali di Salerno;
e) un rappresentante dell'autorità di bacino
Destra Sele;
f) un rappresentante dell'ufficio territoriale del
Governo di Salerno;
g) un rappresentante del Ministero delle attività
produttive.
3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le designazioni dei rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 sono comunicate al
presidente della giunta regionale della Campania che, nei
successivi dieci giorni, provvede alla convocazione della
Commissione.
4. I componenti della Commissione possono essere
sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino
uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con
le stesse modalità dei componenti effettivi.
5. La Commissione approva il programma degli interventi
per la costa di Amalfi di cui all'articolo 3, vigila
sull'applicazione della presente legge, ripartisce gli
stanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 4, valuta
l'efficacia degli interventi ed eventualmente modifica il
predetto programma.
6. La Commissione approva un regolamento per il proprio
funzionamento. Le determinazioni sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
7. La Commissione provvede al coordinamento e
all'armonizzazione degli strumenti di pianificazione
territoriale, ambientale, economico-sociale e dei trasporti
disponendo le relative integrazioni e variazioni.
Art. 3.
(Programma degli interventi per la costa di Amalfi).
1. Il programma degli interventi per la costa di Amalfi
contiene azioni dirette:
a) al risanamento idrogeologico del territorio con
particolare riferimento al consolidamento dei costoni rocciosi
e al ripristino ambientale delle aree degradate perché
interessate da insediamenti abbandonati o dismessi quali:
cave, discariche, impianti industriali ed altre attività ad
alto impatto sull'ambiente e sul territorio;
b) al recupero, al miglioramento e allo sviluppo
delle attività agricole tradizionali nonché al rilancio della
montagna inteso come sostegno alle iniziative, anche di natura
economica, idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e
potenziali, e alle iniziative dirette a fornire alle
popolazioni residenti gli strumenti idonei a compensare le
condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;
c) alla razionalizzazione e alla funzionalità del
sistema dei trasporti e alla realizzazione delle
infrastrutture di supporto quali parcheggi, funivie, ascensori
e similari;
d) al rilancio della pesca con particolare
riferimento alla piccola pesca costiera e alle altre attività
di prelievo riconducibili ad una corretta e previdente
gestione della risorsa mare;
e) alla riqualificazione dell'offerta turistica,
anche nella sua valenza culturale, attraverso il coordinamento
ed il finanziamento delle politiche di marketing
territoriale degli enti locali;
f) alla tutela, alla promozione e alla
commercializzazione dei prodotti tipici locali.
2. Entro quaranticinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la regione Campania, i comuni di
cui al comma 1 dell'articolo 2, le amministrazioni, gli enti e
i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono
tenuti a comunicare alla Commissione gli interventi in corso
di realizzazione, nonché gli interventi di competenza propria
o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui al comma
1.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti interessati propongono alla
Commissione gli interventi e i progetti che intendono
realizzare.
4. La Commissione, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento dei progetti, procede alla valutazione e
all'armonizzazione delle proposte acquisite e delibera il
programma definitivo degli interventi per la costa di Amalfi.
La Commissione trasmette il programma alla regione Campania,
alla provincia di Salerno e ai comuni di cui al comma 1
dell'articolo 2, che possono esprimere osservazioni entro i
successivi trenta giorni. Decorso tale termine, la Commissione
approva definitivamente il programma e provvede alla
ripartizione per settori delle risorse disponibili.
5. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per
la presentazione di successivi interventi nonché per la
ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si
procede con le modalità di cui ai commi 3 e 4.
6. Gli interventi previsti dal programma sono realizzati
dalle amministrazioni proponenti secondo le procedure
ordinarie previste dalle norme di legge e di regolamento
vigenti in materia.
Art. 4.
(Norme finanziarie).
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
programma di cui all'articolo 3, è assegnato alla regione
Campania un contributo straordinario di 50 milioni di euro
annui per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.