XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3026




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La tutela e la valorizzazione della costa di Amalfi sono dichiarate problemi di preminente interesse nazionale.
        2. La Repubblica garantisce la salvaguardia del paesaggio nonché la tutela e la valorizzazione dei beni storici, archeologici ed artistici della costa di Amalfi, ne salvaguarda la stabilità del suolo, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta turistica e al recupero, al miglioramento e allo sviluppo dell'attività agricola, nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione Campania.
        3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 concorrono, nell'ambito delle rispettive potestà normative ed amministrative, lo Stato, la regione Campania e gli enti locali compresi nel territorio dei comuni elencati al comma 1 dell'articolo 2.
        4. Lo Stato concorre, altresì, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, al finanziamento e all'attuazione di un programma di interventi straordinari finalizzati alla salvaguardia del territorio e allo sviluppo economico della costa di Amalfi.


Art. 2.

(Commissione per la salvaguardia e lo sviluppo della costa
di Amalfi).

        1. E' istituita la Commissione per la salvaguardia e lo sviluppo della costa di Amalfi, di seguito denominata "Commissione". Ai fini di cui alla presente legge l'ambito territoriale della costa di Amalfi è costituito dai seguenti comuni: Agerola, Amalfi, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.
        2. La Commissione è composta da:

                a) il presidente della giunta regionale della Campania, che la presiede;

                b) il presidente della provincia di Salerno;

                c) il presidente della comunità montana;

                d) un rappresentante della soprintendenza competente per i beni e le attività culturali di Salerno;

                e) un rappresentante dell'autorità di bacino Destra Sele;

                f) un rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo di Salerno;

                g) un rappresentante del Ministero delle attività produttive.

        3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 sono comunicate al presidente della giunta regionale della Campania che, nei successivi dieci giorni, provvede alla convocazione della Commissione.
        4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti effettivi.
        5. La Commissione approva il programma degli interventi per la costa di Amalfi di cui all'articolo 3, vigila sull'applicazione della presente legge, ripartisce gli stanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 4, valuta l'efficacia degli interventi ed eventualmente modifica il predetto programma.
        6. La Commissione approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
        7. La Commissione provvede al coordinamento e all'armonizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale, economico-sociale e dei trasporti disponendo le relative integrazioni e variazioni.


Art. 3.

(Programma degli interventi per la costa di Amalfi).

        1. Il programma degli interventi per la costa di Amalfi contiene azioni dirette:

                a) al risanamento idrogeologico del territorio con particolare riferimento al consolidamento dei costoni rocciosi e al ripristino ambientale delle aree degradate perché interessate da insediamenti abbandonati o dismessi quali: cave, discariche, impianti industriali ed altre attività ad alto impatto sull'ambiente e sul territorio;

                b) al recupero, al miglioramento e allo sviluppo delle attività agricole tradizionali nonché al rilancio della montagna inteso come sostegno alle iniziative, anche di natura economica, idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali, e alle iniziative dirette a fornire alle popolazioni residenti gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

                c) alla razionalizzazione e alla funzionalità del sistema dei trasporti e alla realizzazione delle infrastrutture di supporto quali parcheggi, funivie, ascensori e similari;

                d) al rilancio della pesca con particolare riferimento alla piccola pesca costiera e alle altre attività di prelievo riconducibili ad una corretta e previdente gestione della risorsa mare;

                e) alla riqualificazione dell'offerta turistica, anche nella sua valenza culturale, attraverso il coordinamento ed il finanziamento delle politiche di marketing territoriale degli enti locali;
                f) alla tutela, alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti tipici locali.

        2. Entro quaranticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania, i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, le amministrazioni, gli enti e i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui al comma 1.
        3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti interessati propongono alla Commissione gli interventi e i progetti che intendono realizzare.
        4. La Commissione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dei progetti, procede alla valutazione e all'armonizzazione delle proposte acquisite e delibera il programma definitivo degli interventi per la costa di Amalfi. La Commissione trasmette il programma alla regione Campania, alla provincia di Salerno e ai comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, la Commissione approva definitivamente il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.
        5. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi interventi nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si procede con le modalità di cui ai commi 3 e 4.
        6. Gli interventi previsti dal programma sono realizzati dalle amministrazioni proponenti secondo le procedure ordinarie previste dalle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.


Art. 4.

(Norme finanziarie).

        1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 3, è assegnato alla regione Campania un contributo straordinario di 50 milioni di euro annui per gli anni 2002, 2003 e 2004.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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