XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3024




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 47. (Effetti della richiesta). - 1. A seguito di presentazione della richiesta di rimessione, il giudice di merito, sentite le parti, o la Corte di cassazione possono disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento di atti urgenti.
            2. Dopo la chiusura del dibattimento, in attesa della decisione sulla richiesta di rimessione, il giudice deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta al fine di decidere se pronunciare la sentenza. Se il giudice ritiene la richiesta fondata dispone con ordinanza la sospensione del processo; in caso contrario, pronuncia la sentenza.
            3. In attesa della decisione sulla richiesta di rimessione, rimangono sospesi i termini per l'impugnazione della sentenza.
            4. Nel caso di sospensione del processo ai sensi dei commi 1 o 2 e durante la sospensione dei termini per l'impugnazione è sospeso il corso della prescrizione del reato".


Art. 2.

        1. Al comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è premesso il seguente periodo: "L'ordinanza della Corte di cassazione che accoglie la richiesta di rimessione produce la nullità della sentenza eventualmente emessa e delle misure cautelari adottate in occasione della sua pronuncia".



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