XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3024
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 47. (Effetti della richiesta). - 1. A seguito
di presentazione della richiesta di rimessione, il giudice di
merito, sentite le parti, o la Corte di cassazione possono
disporre con ordinanza la sospensione del processo. La
sospensione non impedisce il compimento di atti urgenti.
2. Dopo la chiusura del dibattimento, in attesa
della decisione sulla richiesta di rimessione, il giudice deve
valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta al
fine di decidere se pronunciare la sentenza. Se il giudice
ritiene la richiesta fondata dispone con ordinanza la
sospensione del processo; in caso contrario, pronuncia la
sentenza.
3. In attesa della decisione sulla richiesta di
rimessione, rimangono sospesi i termini per l'impugnazione
della sentenza.
4. Nel caso di sospensione del processo ai sensi dei
commi 1 o 2 e durante la sospensione dei termini per
l'impugnazione è sospeso il corso della prescrizione del
reato".
Art. 2.
1. Al comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura
penale è premesso il seguente periodo: "L'ordinanza della
Corte di cassazione che accoglie la richiesta di rimessione
produce la nullità della sentenza eventualmente emessa e delle
misure cautelari adottate in occasione della sua
pronuncia".