XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3019
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064,
è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. A chiunque ne faccia richiesta è
consentita l'indicazione della paternità e della maternità
negli estratti, atti e documenti di cui all'articolo 1, previa
presentazione di apposita domanda alle autorità
competenti".
Art. 2.
1. L'articolo 495 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione ad un
pubblico ufficiale o all'autorità giudiziaria sulla identità o
su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, a
seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente
ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del
servizio, ovvero in un atto pubblico, l'identità o lo stato o
altre qualità della propria o della altrui persona, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una
dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto
pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria
identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali
è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o ad autorità
da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa
dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale
viene iscritta sotto falso nome".
Art. 3.
1. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori
dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla
identità, sullo stato o su altre qualità della propria o della
altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata
di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del
servizio, è punito con la reclusione fino a due anni".
Art. 4.
1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura
penale dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"m-bis) falsa attestazione sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo
495 del codice penale".