XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3015




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comune di Grado è riconosciuta la qualifica di "città d'arte", con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.


Art. 2.

        1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale del comune di Grado, qualificato "città d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è programmata secondo un piano generale di indirizzo di durata quinquennale, predisposto dalla conferenza di servizi di cui al comma 3 del presente articolo.
        2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 deve prevedere gli interventi necessari per:

            a) il recupero, la salvaguardia ed il restauro dei beni culturali del comune di Grado appartenenti allo Stato e a istituti o enti legalmente riconosciuti, dando priorità a quelli particolarmente esposti al rischio di imminente degrado architettonico e artistico;

            b) il risanamento, il recupero ed il restauro del patrimonio edilizio esistente nel centro storico del comune di Grado, allo scopo di incentivare l'uso abitativo e l'insediamento di attività artigianali compatibili con le tradizioni culturali della città e con i caratteri monumentali ed ambientali del centro stesso.

        3. La definizione del piano generale di indirizzo di cui al comma 1 è realizzata da un'apposita conferenza di servizi convocata dal sindaco del comune di Grado, cui partecipano, con propri rappresentanti, la regione, la provincia, l'università degli studi di Udine, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio.
        4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 provvede ad individuare un piano pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del piano generale di indirizzo di cui al comma 1.
        5. Il comune di Grado trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano generale di indirizzo al Ministro per i beni e le attività culturali che lo adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di trasmissione.
        6. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata con periodicità semestrale per la verifica degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione.


Art. 3.

        1. All'atto del riconoscimento della qualifica di "città d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è istituito un fondo speciale, gestito dal comune di Grado, destinato al finanziamento degli interventi di attuazione dei piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
        2. Alla istituzione del fondo di cui al comma 1 concorrono:

            a) lo stanziamento di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006, per complessivi 7,5 milioni di euro, da iscrivere in apposita unità previsionale di base del Ministero per i beni e le attività culturali;

            b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) destinata dal comune di Grado alle finalità di cui al presente comma;

            c) i proventi dell'apposita lotteria, di cui all' articolo 4, al netto delle spese di gestione;
            d) la quota dell'otto per mille che, in sede di dichiarazione dei redditi, i cittadini del comune di Grado assegnano annualmente allo Stato;

            e) i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni culturali;

            f) le somme già iscritte nel bilancio del comune di Grado che risultano ancora non impegnate all'atto del passaggio a residuo passivo.


Art. 4.

        1. E' autorizzata per l'anno 2003 l'effettuazione di una lotteria nazionale i cui proventi sono destinati ad attuare gli interventi di cui all'articolo 2.
        2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui al comma 1 sono affidate al Ministero dell'economia e delle finanze, che può stipulare apposite convenzioni anche con soggetti privati per la propaganda, nonché per la vendita e la distribuzione dei biglietti.


Art. 5.

        1. Per gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2, riguardanti beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta.
        2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da parte del comune di Grado.
        3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di Grado ed il soggetto privato beneficiario; gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dal comune di Grado e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione delle destinazioni d'uso previste in progetto per lo stesso periodo.
        4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio competente del comune di Grado devono essere corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto rilascio dei permessi per l'attuazione delle opere e da un dettagliato preventivo di spesa redatto a cura del direttore dei lavori e del proprietario.
        5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati per la rinuncia del beneficiario ovvero per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle prescritte autorizzazioni.


Art. 6.

        1. Le erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, effettuate per il restauro degli immobili di interesse storico-artistico utilizzati nel comune di Grado per le rispettive attività istituzionali, sono deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
        2. Le erogazioni non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di tre anni dalla data del loro ricevimento, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3.


Art. 7.

        1. Per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso abitativo, nonché ad attività artigianali e commerciali compatibili con il tessuto urbanistico del comune di Grado, sono previste, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti agevolazioni:

            a) la determinazione dei redditi catastali mediante applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per la zona censuaria corrispondente;
            b) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;

            c) la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, certificate dal comune di Grado;

            d) la riduzione al 25 per cento dell'ICI.


Art. 8.

        1. Una quota non superiore al 15 per cento delle somme disponibili annualmente nel fondo di cui all'articolo 3 può essere destinata dal comune di Grado per favorire la concessione di mutui fondiari a tassi di interesse agevolati finalizzati al restauro di edifici ad uso abitativo ubicati nel centro storico del comune di Grado e non inseriti nel piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
        2. La differenza tra il tasso di interesse corrente e quello agevolato di cui al comma 1, in misura non superiore a cinque punti, è assicurata dal comune di Grado, che provvede a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito abilitati.
        3. I mutui agevolati assistiti da un contributo comunale, ai sensi del comma 2, sono concessi dagli istituti di credito convenzionati per un importo massimo di 25 mila euro e devono essere finalizzati alla manutenzione, al restauro ed alla ristrutturazione degli edifici di cui al comma 1.


Art. 9.

        1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, il comune di Grado può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato presenti sul proprio territorio, che svolgono attività per la tutela dei beni culturali e ne favoriscono la concreta fruizione pubblica.

Art. 10.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale istituito all'articolo 3.
        2. Le somme del fondo di cui al comma 1 eventualmente non impegnate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.



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