XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3015
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comune di Grado è riconosciuta la qualifica di
"città d'arte", con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali
e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
Art. 2.
1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro
e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico,
artistico e culturale del comune di Grado, qualificato "città
d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è programmata secondo un
piano generale di indirizzo di durata quinquennale,
predisposto dalla conferenza di servizi di cui al comma 3 del
presente articolo.
2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 deve
prevedere gli interventi necessari per:
a) il recupero, la salvaguardia ed il restauro dei
beni culturali del comune di Grado appartenenti allo Stato e a
istituti o enti legalmente riconosciuti, dando priorità a
quelli particolarmente esposti al rischio di imminente degrado
architettonico e artistico;
b) il risanamento, il recupero ed il restauro del
patrimonio edilizio esistente nel centro storico del comune di
Grado, allo scopo di incentivare l'uso abitativo e
l'insediamento di attività artigianali compatibili con le
tradizioni culturali della città e con i caratteri monumentali
ed ambientali del centro stesso.
3. La definizione del piano generale di indirizzo di cui
al comma 1 è realizzata da un'apposita conferenza di servizi
convocata dal sindaco del comune di Grado, cui partecipano,
con propri rappresentanti, la regione, la provincia,
l'università degli studi di Udine, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e gli organi periferici
del Ministero per i beni e le attività culturali competenti
per territorio.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 provvede ad
individuare un piano pluriennale di spesa per gli interventi
attuativi del piano generale di indirizzo di cui al comma
1.
5. Il comune di Grado trasmette, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il piano generale
di indirizzo al Ministro per i beni e le attività culturali
che lo adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data
di trasmissione.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata
con periodicità semestrale per la verifica degli interventi
già realizzati o in corso di realizzazione.
Art. 3.
1. All'atto del riconoscimento della qualifica di "città
d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è istituito un fondo
speciale, gestito dal comune di Grado, destinato al
finanziamento degli interventi di attuazione dei piano
generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
2. Alla istituzione del fondo di cui al comma 1
concorrono:
a) lo stanziamento di 1,5 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2002 al 2006, per complessivi 7,5
milioni di euro, da iscrivere in apposita unità previsionale
di base del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) destinata dal comune di Grado alle
finalità di cui al presente comma;
c) i proventi dell'apposita lotteria, di cui all'
articolo 4, al netto delle spese di gestione;
d) la quota dell'otto per mille che, in sede di
dichiarazione dei redditi, i cittadini del comune di Grado
assegnano annualmente allo Stato;
e) i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di
erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni
culturali;
f) le somme già iscritte nel bilancio del comune
di Grado che risultano ancora non impegnate all'atto del
passaggio a residuo passivo.
Art. 4.
1. E' autorizzata per l'anno 2003 l'effettuazione di una
lotteria nazionale i cui proventi sono destinati ad attuare
gli interventi di cui all'articolo 2.
2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui
al comma 1 sono affidate al Ministero dell'economia e delle
finanze, che può stipulare apposite convenzioni anche con
soggetti privati per la propaganda, nonché per la vendita e la
distribuzione dei biglietti.
Art. 5.
1. Per gli interventi previsti dal piano generale di
indirizzo di cui all'articolo 2, riguardanti beni non statali,
sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di
spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui
all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento
della spesa riconosciuta.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da
parte del comune di Grado.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è
subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di
Grado ed il soggetto privato beneficiario; gli obblighi
assunti da quest'ultimo sono determinati dal comune di Grado e
devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili
per almeno un decennio e la conservazione delle destinazioni
d'uso previste in progetto per lo stesso periodo.
4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio
competente del comune di Grado devono essere corredate dalla
documentazione attestante l'avvenuto rilascio dei permessi per
l'attuazione delle opere e da un dettagliato preventivo di
spesa redatto a cura del direttore dei lavori e del
proprietario.
5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati
per la rinuncia del beneficiario ovvero per il mancato inizio
dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle
prescritte autorizzazioni.
Art. 6.
1. Le erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni
pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e
senza scopo di lucro, effettuate per il restauro degli
immobili di interesse storico-artistico utilizzati nel comune
di Grado per le rispettive attività istituzionali, sono
deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. Le erogazioni non utilizzate per le finalità di cui al
comma 1, entro il termine di tre anni dalla data del loro
ricevimento, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3.
Art. 7.
1. Per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso
abitativo, nonché ad attività artigianali e commerciali
compatibili con il tessuto urbanistico del comune di Grado,
sono previste, per un periodo di dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le seguenti
agevolazioni:
a) la determinazione dei redditi catastali
mediante applicazione della minore tra le tariffe di estimo
previste per la zona censuaria corrispondente;
b) la riduzione del 50 per cento della normale
aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti
immobiliari;
c) la deducibilità dal reddito delle persone
fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese
sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di
ristrutturazione, certificate dal comune di Grado;
d) la riduzione al 25 per cento dell'ICI.
Art. 8.
1. Una quota non superiore al 15 per cento delle somme
disponibili annualmente nel fondo di cui all'articolo 3 può
essere destinata dal comune di Grado per favorire la
concessione di mutui fondiari a tassi di interesse agevolati
finalizzati al restauro di edifici ad uso abitativo ubicati
nel centro storico del comune di Grado e non inseriti nel
piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
2. La differenza tra il tasso di interesse corrente e
quello agevolato di cui al comma 1, in misura non superiore a
cinque punti, è assicurata dal comune di Grado, che provvede a
stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito
abilitati.
3. I mutui agevolati assistiti da un contributo comunale,
ai sensi del comma 2, sono concessi dagli istituti di credito
convenzionati per un importo massimo di 25 mila euro e devono
essere finalizzati alla manutenzione, al restauro ed alla
ristrutturazione degli edifici di cui al comma 1.
Art. 9.
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla
presente legge, il comune di Grado può avvalersi della
collaborazione delle organizzazioni di volontariato presenti
sul proprio territorio, che svolgono attività per la tutela
dei beni culturali e ne favoriscono la concreta fruizione
pubblica.
Art. 10.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede a carico del fondo speciale istituito
all'articolo 3.
2. Le somme del fondo di cui al comma 1 eventualmente non
impegnate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate
negli esercizi successivi.