XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3013
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, i periodi quarto e quinto sono
sostituiti dai seguenti: "Sono comunque inalienabili i beni
riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse
archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo
dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, i beni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, sottoposti a notificazione ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo testo unico, ogni altro bene riconosciuto con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti
o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni
pubbliche, collettive ed ecclesiastiche. Il trasferimento di
beni di valore artistico, storico e paesaggistico, come
definiti e individuati dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali, che è
tenuto ad approvare preventivamente l'elenco dei beni
trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui
questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di
destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino
nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o
all'interno di aree di particolare pregio naturalistico,
individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro
trasferimento nonché per la definizione dei criteri di
valorizzazione è necessario l'assenso del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. Prima del
definitivo trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato
Spa, l'elenco dei medesimi beni è approvato dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che è, altresì, interpellata
relativamente agli elenchi dei beni dei quali si intenda
procedere all'alienazione, anche attraverso eventuale
applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Il
trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni
demaniali trasferiti, in ordine ai quali la Patrimonio dello
Stato Spa può effettuare unicamente operazioni di
valorizzazione e di gestione";
b) al comma 11, sono premesse le seguenti parole:
"Fatta eccezione per i diritti sui beni demaniali,";
c) al comma 12, dopo le parole: "I beni della
Patrimonio dello Stato Spa" sono inserite le seguenti: ", con
eccezione dei beni demaniali,".