XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3013




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 10, i periodi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: "Sono comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, i beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sottoposti a notificazione ai sensi dell'articolo 13 del medesimo testo unico, ogni altro bene riconosciuto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive ed ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico, come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che è tenuto ad approvare preventivamente l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione è necessario l'assenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato Spa, l'elenco dei medesimi beni è approvato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è, altresì, interpellata relativamente agli elenchi dei beni dei quali si intenda procedere all'alienazione, anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti, in ordine ai quali la Patrimonio dello Stato Spa può effettuare unicamente operazioni di valorizzazione e di gestione";

                b) al comma 11, sono premesse le seguenti parole: "Fatta eccezione per i diritti sui beni demaniali,";

                c) al comma 12, dopo le parole: "I beni della Patrimonio dello Stato Spa" sono inserite le seguenti: ", con eccezione dei beni demaniali,".



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