XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3007
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
emittenti radiofoniche e televisive locali ed a quelle
nazionali di televendita.
2. La presente legge non si applica alla programmazione
regionale o comunque locale della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo.
3. Alle emittenti di cui al comma 1 la disciplina prevista
dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma
5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, cessa di applicarsi dalla data del decreto del
Ministro delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
4.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "emittente radiofonica e televisiva
locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o
concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale;
b) per "emittente nazionale di televendita",
l'emittente autorizzata a trasmettere in ambito nazionale
esclusivamente o prevalentemente programmi di televendita, per
tali intendendosi le offerte fatte direttamente al pubblico
attraverso il mezzo radiofonico o televisivo allo scopo di
effettuare la fornitura di beni o la prestazione di servizi da
parte di impresa diversa dalla concessionaria;
c) per "programma d'informazione", il
telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o
altro programma di contenuto informativo, a rilevante
presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione
ai temi dell'attualità e della cronaca;
d) per "programma di comunicazione politica", ogni
programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di
opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso
tipologie di programmazione che comunque consentano un
confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel
corso di più trasmissioni;
e) per "Autorità", l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Tutela del pluralismo).
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali e quelle
nazionali di televendita devono garantire il pluralismo,
attraverso la parità di trattamento, l'obiettività,
l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi
di informazione, nel rispetto della libertà di informazione,
sia di programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio del
pluralismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle emittenti locali e di quelle nazionali
di televendita presentano al Ministro delle comunicazioni uno
schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono
essere acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. Le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
proposta.
4. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle emittenti di cui al comma
2, tenuto conto dei pareri di cui ai commi 2 e 3,
sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è
approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 4.
(Vigilanza e poteri dell'Autorità).
1. L'Autorità vigila sul rispetto dei princìpi espressi
nella presente legge e di quanto disposto nel codice di
autoregolamentazione di cui all'articolo 3, nonché delle
disposizioni regolamentari ed attuative emanate dall'Autorità
medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da
parte di soggetti politici interessati, di comportamenti in
violazione della presente legge, l'Autorità adotta nei
confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via
d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali
comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione
di trasmissioni a carattere compensativo.
3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri
provvedimenti e, in caso di inottemperanza, irroga nei
confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.000 a euro 50.000.
4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente
articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di
giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva,
ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in
via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma.
Art. 5.
(Norme regolamentari
ed attuative dell'Autorità).
1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari
e attuative alle disposizioni della presente legge.