XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3007




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali ed a quelle nazionali di televendita.
        2. La presente legge non si applica alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
        3. Alle emittenti di cui al comma 1 la disciplina prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, cessa di applicarsi dalla data del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 4.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intende:

                a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

                b) per "emittente nazionale di televendita", l'emittente autorizzata a trasmettere in ambito nazionale esclusivamente o prevalentemente programmi di televendita, per tali intendendosi le offerte fatte direttamente al pubblico attraverso il mezzo radiofonico o televisivo allo scopo di effettuare la fornitura di beni o la prestazione di servizi da parte di impresa diversa dalla concessionaria;

                c) per "programma d'informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

                d) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;

                e) per "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Tutela del pluralismo).

        1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali e quelle nazionali di televendita devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
        2. Al fine di garantire il rispetto del principio del pluralismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti locali e di quelle nazionali di televendita presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        3. Le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta.
        4. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti di cui al comma 2, tenuto conto dei pareri di cui ai commi 2 e 3, sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.


Art. 4.

(Vigilanza e poteri dell'Autorità).

        1. L'Autorità vigila sul rispetto dei princìpi espressi nella presente legge e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 3, nonché delle disposizioni regolamentari ed attuative emanate dall'Autorità medesima.
        2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati, di comportamenti in violazione della presente legge, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo.
        3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
        4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.


Art. 5.

(Norme regolamentari
ed attuative dell'Autorità).

        1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni della presente legge.



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