XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3004
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
NORME GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. Per favorire l'accesso all'abitazione, la presente
legge disciplina, in particolare, le forme di locazione della
prima abitazione a canone speciale, convenzionato o
commisurato alla retribuzione, anche in deroga a quanto
stabilito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni.
Art. 2.
(Disciplina generale delle locazioni).
1. La locazione a canone speciale è riservata a persone o
a nuclei familiari il cui reddito annuo personale o
complessivo, in caso di nuclei familiari, con le eventuali
detrazioni stabilite dalla regione, è superiore a quello
massimo previsto per la concessione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ma inferiore all'importo massimo
determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel
cui territorio si trovano gli alloggi, che può differenziare
tale importo in funzione della tensione abitativa esistente
nei diversi comuni e del relativo andamento del mercato delle
locazioni nonché in funzione dell'appartenenza dei conduttori
a particolari categorie, quali giovani coppie, anziani,
persone singole, operai ed impiegati di particolari
categorie.
2. I programmi di cui al capo III possono prevedere
l'accesso alla locazione a canone commisurato alla
retribuzione anche di persone o di nuclei familiari con
reddito annuo inferiore a quello minimo di cui al comma 1.
3. Il possesso del requisito reddituale deve essere
verificato, sulla base di una specifica dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà da produrre all'atto della
stipulazione del contratto di locazione nonché, in ciascun
anno del rapporto di locazione, entro il 30 settembre. A
quest'ultimo fine, il conduttore è tenuto a far pervenire al
locatore, nel termine suddetto, la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà attestante il reddito, proprio, se
persona singola, o complessivo del nucleo familiare, goduto
nell'anno solare precedente, ferma la facoltà del locatore, o
del comune, in sede di verifica, di chiedere, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la relativa
documentazione; il conduttore è tenuto a produrre la
documentazione richiesta non oltre un mese dal ricevimento
della richiesta stessa. Qualora la dichiarazione non sia
presentata nel citato termine o nel mese successivo al
sollecito, che il locatore è tenuto a rivolgere al conduttore
in caso di mancata tempestiva presentazione, oppure qualora
non sia consegnata al locatore, nel termine indicato al
presente comma, la documentazione da questo richiesta oppure
il reddito superi la soglia massima di cui al comma 1, il
rapporto di locazione è risolto di diritto con effetto dal 1^
ottobre dell'anno solare successivo, salvo quanto stabilito al
riguardo dall'articolo 15, dalla convenzione o dal programma
di cui ai capi II e III.
4. In caso di mancato rilascio dell'alloggio, lo sfratto
deve essere eseguito dal competente ufficiale giudiziario
entro i due mesi successivi alla richiesta che il locatore,
previa verifica e asseverazione del competente servizio
comunale, presentata all'ufficiale giudiziario stesso, senza
necessità di previi provvedimenti di convalida e di rilascio e
senza possibilità di proroghe.
5. Il rapporto di locazione è risolto di diritto, con i
medesimi effetti di cui ai commi 3 e 4, anche nel caso in cui
il conduttore od un suo familiare convivente venga a disporre
in proprietà, in comodato, in usufrutto, in locazione od in
diritto di abitazione, di un alloggio idoneo a soddisfare le
esigenze abitative del conduttore e del suo eventuale nucleo
familiare; a tale fine, il conduttore deve, nella
dichiarazione annuale prevista al comma 3, attestare anche che
né egli né alcuno dei suoi familiari conviventi dispongono,
ad alcuno dei titoli indicati dal presente comma, di altro
alloggio idoneo.
Art. 3.
(Contratti).
1. Il contratto di locazione a canone speciale deve essere
registrato. Il locatore, per fruire dei benefìci previsti
dalla presente legge e della procedura semplificata di
sfratto, è tenuto ad indicare, nella propria dichiarazione dei
redditi, gli estremi di registrazione del contratto di
locazione, gli estremi della trascrizione nei registri
immobiliari, gli estremi della convenzione o del programma
nonché gli estremi della denuncia dell'immobile ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI).
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge, fatta
eccezione per quelle di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e
2, non si applicano alla locazione della prima abitazione a
canone speciale, convenzionato o commisurato alla
retribuzione, disciplinata ai sensi delle disposizioni vigenti
in materia".
Art. 4.
(Nullità).
1. Ogni eventuale pattuizione in violazione della presente
legge e, in particolare, della disciplina convenzionale di cui
al capo II o del programma di cui al capo III è nulla, fatta
salva la validità del contratto di locazione, se stipulato con
conduttore avente i requisiti previsti dalla legislazione
vigente in materia. Le parti provvedono a sostituire la
pattuizione illegittima.
Art. 5.
(Oneri finanziari).
1. Gli investimenti necessari per l'attuazione dei
programmi di cui alla presente legge, ivi compresi gli oneri
per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza
dei cantieri ed il contributo concessorio nonché gli oneri per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente
previste a carico dell'attuatore e per i successivi interventi
di manutenzione straordinaria degli alloggi, sono soggetti
alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18
ottobre 2001, n. 383.
2. Il reddito derivante dai canoni di locazione percepiti
in attuazione della presente legge è calcolato secondo le
modalità previste dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, il canone annuo, al fine della
determinazione della base imponibile per l'applicazione
dell'imposta di registro, è assunto nella misura minima del 70
per cento.
3. I corrispettivi dovuti agli ufficiali roganti per gli
atti previsti dalla presente legge ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia sono ridotti alla metà.
Art. 6.
(Ambito di applicazione).
1. Le forme di locazione della prima abitazione a canone
speciale, convenzionato o commisurato alla retribuzione, sono
utilizzate solo nei casi previsti e disciplinati dai capi II e
III.
Capo II.
ALLOGGI REALIZZATI O RECUPERATI CON PROGRAMMI PROMOSSI ED
ATTUATI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE O DA COOPERATIVE DI
ABITAZIONE. CANONE CONVENZIONATO.
Art. 7.
(Programmi).
1. Le imprese di costruzione e i loro consorzi, le
cooperative di abitazione e i loro consorzi, di seguito
denominati "operatore", associati o meno con soggetti operanti
nei settori del credito, dell'investimento finanziario o delle
assicurazioni, possono promuovere programmi per la costruzione
od il recupero di alloggi da dare in locazione, come prima
abitazione, ai soggetti di cui all'articolo 2, a canone
convenzionato.
2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 è
condizionata alla stipula tra l'operatore ed il comune sul cui
territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi
stessi, di specifica convenzione, la cui efficacia è soggetta
alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei
registri immobiliari; il contenuto necessario della
convenzione è definito dall'articolo 9. La convenzione
costituisce condizione essenziale per l'applicazione del
regime speciale, ivi compresi i benefìci di ordine fiscale,
disciplinato dalla presente legge.
Art. 8.
(Interventi per i programmi).
1. I programmi di cui all'articolo 7 sono attuati su
immobili, terreni o fabbricati, di proprietà dell'operatore o
allo stesso eventualmente concessi in diritto di superficie
anche dai comuni, per una durata non inferiore a trenta e non
superiore a quaranta anni, definita in relazione all'entità
dell'investimento. I comuni individuano il superficiario nel
rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per favorire l'attuazione dei programmi di cui al comma
1, i comuni possono disporre, per gli interventi di nuova
costruzione o di recupero previsti dai programmi stessi, la
riduzione del contributo commisurato agli oneri di
urbanizzazione o al costo di costruzione oppure l'esenzione
dai contributi stessi nonché la riduzione dell'aliquota ICI,
anche differenziando tali benefìci in relazione alle
caratteristiche degli interventi e alle condizioni stabilite
con la convenzione. Una volta scaduto il termine di efficacia
della convenzione e venuto meno l'obbligo di locare a canone
convenzionato, il locatore, salvo rinnovo della convenzione, è
tenuto a corrispondere al comune, entro i successivi tre mesi,
il contributo concessorio nella misura che sarà dovuta al
momento della scadenza, traendo la quota già corrisposta,
nell'importo rivalutato; dalla data della scadenza del
suddetto termine di efficacia vengono meno i benefìci fiscali
previsti dalla legge o dal comune.
3. In presenza di proposte di programmi da attuare su
immobili di proprietà o nella disponibilità dell'operatore, il
comune, su richiesta dell'operatore stesso, può, nella sua
autonomia, variare, anche con la procedura prevista
dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e
successive modificazioni, il proprio piano regolatore generale
esclusivamente per incrementare, sino ad un terzo dell'indice
vigente nella zona in cui è situato l'immobile, la capacità
edificatoria dell'area interessata dall'intervento ovvero per
modificare, da produttiva a residenziale, la destinazione
urbanistica prevista per l'area stessa ovvero per consentire
l'edificazione residenziale di aree interessate da vincoli
divenuti inefficaci ai sensi dell'articolo 9 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327; in tale caso, nulla è dovuto da parte del comune
a fronte della protrazione o della reiterazione del
vincolo.
Art. 9.
(Convenzione).
1. L'operatore e il comune, sul cui territorio si trovano
gli immobili interessati dal programma, devono sottoscrivere
specifica convenzione contenente i seguenti elementi
essenziali ai fini della sua validità:
a) l'impegno dell'operatore di realizzare o di
recuperare gli alloggi convenzionati in modo tale che, in
ciascun fabbricato, siano presenti unità aventi diversa
superficie complessiva comunque non superiore a 100 metri
quadrati;
b) l'impegno dell'operatore a dare in locazione
tutti gli alloggi realizzati o recuperati a soggetti che si
trovano nella situazione di cui all'articolo 2, alle
condizioni previste dalla presente legge e dalla convenzione,
che definisce anche i criteri selettivi in presenza di
richieste concorrenti;
c) l'impegno dell'operatore a provvedere, sino
alla scadenza del termine di efficacia della convenzione, alla
manutenzione, nei limiti fissati dal primo comma dell'articolo
1576 del codice civile e alla gestione degli alloggi
convenzionati e dell'immobile in cui essi si trovano;
d) l'impegno dell'operatore a trasferire tutte le
obbligazioni convenzionali ai propri aventi causa, ferma
restando, in caso di mancato trasferimento, la sua
responsabilità verso il comune e verso i conduttori;
e) l'eventuale impegno dell'operatore a
realizzare, a proprie cure e spese, opere di urbanizzazione,
secondo un progetto definitivo preventivamente approvato dal
comune, con adeguate garanzie;
f) la definizione e, se del caso, la disciplina
dei benefìci riconosciuti dal comune all'operatore quanto alle
eventuali varianti di piano regolatore generale, alla
riduzione o all'esclusione del contributo concessorio ed alla
riduzione dell'Ici;
g) l'impegno dell'operatore di procedere alle
verifiche di cui all'articolo 2, dando comunicazione scritta
del relativo esito al comune;
h) l'impegno dell'operatore di dare notizia
scritta al comune della finita locazione e della liberazione
di ogni alloggio convenzionato, entro un mese dal verificarsi
di tali eventi;
i) l'indicazione e la disciplina dei casi in cui
l'eventuale morosità del conduttore comporta, previa verifica
e asseverazione del competente servizio comunale, la
risoluzione di diritto del rapporto di locazione, con
l'effetto di cui al comma 3 dell'articolo 2;
l) le sanzioni per le eventuali inadempienze
dell'operatore;
m) il termine, non inferiore a venti anni o alla
durata del diritto di superficie, di efficacia della
convenzione.
Art. 10.
(Alloggi).
1. Gli alloggi recuperati o realizzati in attuazione dei
programmi di cui al presente capo devono essere dati in
locazione ai soggetti di cui all'articolo 2, per un periodo
non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali,
sino alla scadenza del termine di efficacia della convenzione;
i rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi
inadempienze da parte del conduttore ovvero in presenza di
mutamenti del reddito o delle esigenze abitative del
conduttore stesso.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 devono essere dati in
locazione ad un canone annuo non eccedente il 5 per cento del
valore convenzionale dell'alloggio locato, determinato in base
al costo unitario dei metri quadrati di superficie complessiva
dell'alloggio stesso, stabilito dalla regione per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata o per gli
interventi di edilizia residenziale a totale carico della
regione. Il suddetto costo unitario è incrementato in
proporzione alle spese sostenute dall'operatore e dallo stesso
documentate e relative agli oneri per la sicurezza del
cantiere, a quelli finanziari nonché all'importo degli
eventuali contributi concessori e delle spese di costruzione
di opere di urbanizzazione poste convenzionalmente a carico
dell'operatore, per la parte delle spese stesse non
considerata o considerata in misura inferiore dalla regione.
Il suddetto incremento del costo unitario non può comunque,
comportare un aumento eccedente il 6,5 per cento di quello
determinato dalla regione. Eventuali contributi in conto
capitale erogati dal comune o da un altro ente pubblico sono
portati in detrazione, per la determinazione del canone, con
il medesimo criterio.
3. Il canone di locazione è aggiornato, con cadenza
biennale, con riferimento alla variazione percentuale del
costo unitario determinato dalla regione.
4. Il canone di locazione è pagato in rate trimestrali
anticipate. Il deposito cauzionale non può eccedere le due
mensilità del canone e su di esso maturano gli interessi al
tasso legale.
Art. 11.
(Adempimenti).
1. La scelta del conduttore è libera; in presenza di più
richieste, il locatore opera la selezione attenendosi ai
criteri fissati nella convenzione, che prevede, per il caso di
mancato rispetto di tali criteri, la penale che il locatore
deve pagare al soggetto che avrebbe avuto diritto alla
locazione.
2. Il comune pubblica, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, l'elenco completo aggiornato degli alloggi dati,
nell'anno precedente, o da dare, nell'anno in corso, in
locazione a canone convenzionato, con l'indicazione del
locatore cui possono essere indirizzate le richieste di
locazione degli alloggi liberi. La pubblicazione avviene
mediante affissione all'albo pretorio del comune e della
circoscrizione interessata, con avviso dell'affissione da
pubblicare almeno su di un quotidiano a diffusione locale
nonché sul sito INTERNET del comune. L'elenco è comunque
tenuto a permanente disposizione del pubblico per la
consultazione. Qualora un alloggio resti non locato per tre
mesi consecutivi, la scelta del conduttore è operata dal
comune ed il locatore è tenuto ad attenersi ad essa.
3. Gli alloggi realizzati o recuperati devono essere dati
in locazione con riferimento alle esigenze abitative del
conduttore, persona singola o nucleo familiare; qualora tali
esigenze si riducano nel corso del rapporto di locazione, il
locatore ed il conduttore sono tenuti a fare quanto possibile
per trasferire la locazione su altro alloggio adeguato alle
nuove esigenze del conduttore, in modo da consentire il
soddisfacimento di altre esigenze.
Art. 12.
(Canone e valore dell'alloggio).
1. Per la determinazione del canone e del valore
convenzionale dell'alloggio, si fa riferimento alla superficie
complessiva calcolata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Capo III
ALLOGGI REALIZZATI O RECUPERATI CON PROGRAMMI PROMOSSI ED
ATTUATI DA AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI PER PROPRI
DIPENDENTI. CANONE COMMISURATO ALLA RETRIBUZIONE
Art. 13.
(Ambito soggettivo).
1. Le imprese industriali e commerciali nonché quelle
erogatrici di servizi, che, nell'anno antecedente alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno avuto, nel
proprio organico, dipendenti in numero non inferiore a cento,
possono promuovere programmi volti alla costruzione, al
recupero o all'acquisto di alloggi da vincolare alla locazione
ad operai e impiegati dipendenti dell'impresa che hanno il
requisito reddituale di cui all'articolo 2; l'impresa può
riservare gli alloggi a particolari categorie di dipendenti,
in relazione a specifiche difficoltà abitative o anche al fine
di incentivare l'assunzione di personale che l'impresa ha
difficoltà a reperire.
Art. 14.
(Contenuto del programma).
1. Il programma di cui all'articolo 13 deve contenere,
oltre al piano economico-finanziario dell'operazione di
costruzione, di recupero o di acquisizione degli alloggi:
a) l'impegno dell'imprenditore di realizzare o di
recuperare o di acquistare alloggi costituenti unità abitative
possibilmente di diversa superficie complessiva e, comunque,
di superficie complessiva non superiore a 100 metri quadrati,
calcolati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994;
b) l'impegno dell'imprenditore a dare in locazione
tutti gli alloggi realizzati o recuperati o acquistati ad
operai e impiegati dipendenti dell'impresa di cui all'articolo
13, alle condizioni previste dalla presente legge;
c) l'impegno dell'imprenditore a provvedere, sino
alla scadenza del termine di vincolo alla locazione, alla
manutenzione, nei limiti fissati dal primo comma dell'articolo
1576 del codice civile, ed alla gestione, diretta od
indiretta, degli alloggi vincolati alla locazione;
d) l'impegno dell'imprenditore a trasferire tutte
le obbligazioni assunte con il programma ai propri eventuali
aventi causa, ferma restando, in caso di mancato
trasferimento, la sua responsabilità verso i conduttori;
e) l'indicazione dei benefìci richiesti
dall'imprenditore, con espressa indicazione se il mancato
ottenimento degli stessi comporti il venir meno del vincolo
alla locazione;
f) l'impegno dell'imprenditore di procedere alle
verifiche di cui all'articolo 2, dando comunicazione scritta
del relativo esito al comune e alle rappresentanze sindacali
presenti nell'azienda;
g) l'impegno dell'operatore di dare notizia
scritta al comune ed alle rappresentanze sindacali di cui alla
lettera f) della finita locazione e della liberazione di
ogni alloggio, entro un mese dal verificarsi di tali
eventi;
h) l'indicazione e la disciplina dei casi in cui
l'eventuale morosità del conduttore comporta, previa verifica
e asseverazione del competente servizio comunale, la
risoluzione di diritto del rapporto di locazione con l'effetto
di cui al comma 3 dell'articolo 2;
i) le sanzioni cui l'imprenditore è assoggettato
per le eventuali inadempienze agli impegni assunti;
l) il termine, non inferiore a dieci anni, della
destinazione vincolata degli alloggi;
m) la definizione dei criteri di assegnazione
degli alloggi in locazione nonché le eventuali riserve o
preferenze, con le relative motivazioni.
2. Il programma deve essere depositato dall'imprenditore,
in copia conforme all'originale, che resta presso l'impresa, a
libera visione dei dipendenti, presso il comune nel cui
territorio l'impresa ha la propria sede e presso il comune nel
cui territorio sono da realizzare gli alloggi, e consegnato,
in copia, alle rappresentanze sindacali presenti nell'azienda,
ogni eventuale variazione del programma, per essere efficace,
deve essere depositata presso le medesime amministrazioni
comunali, e consegnata alle suddette rappresentanze. Il
programma, con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso i
competenti comuni, deve essere altresì trascritto, a cura e a
spese dell'imprenditore, nei registri immobiliari; la
trascrizione è soggetta a tassa fissa. Il deposito e la
consegna di cui al presente comma nonché, acquistato il
terreno da edificare o l'alloggio, la citata trascrizione,
costituiscono condizione essenziale per l'applicazione del
regime speciale, ivi compresi i benefìci di ordine fiscale
stabiliti dalla presente legge.
Art. 15.
(Modalità della locazione).
1. Gli alloggi realizzati, recuperati o acquistati
dall'impresa, in attuazione del programma di cui al presente
capo, devono essere dati in locazione ai soggetti di cui
all'articolo 13 per un periodo non inferiore a cinque anni con
successivi rinnovi biennali, sino alla scadenza del vincolo
alla locazione; tali rinnovi, fatti salvi i casi di
risoluzione di diritto, possono essere esclusi solo qualora il
rapporto di lavoro sia venuto meno ovvero in presenza di gravi
inadempienze da parte del conduttore ovvero in presenza di
mutamenti del reddito o delle esigenze abitative del
conduttore stesso e del suo nucleo familiare.
2. Il rapporto di locazione è risolto di diritto, oltre
che nei casi di cui all'articolo 2, qualora il rapporto di
lavoro venga meno. Se, però, la cessazione del rapporto di
lavoro avviene per causa diversa dalle dimissioni del
dipendente, l'effetto della risoluzione si produce dal 1^
marzo del secondo anno successivo alla data della cessazione
stessa, anziché nel termine di cui al comma 3 del citato
articolo 2. In caso di dimissioni, l'effetto si produce al
novantesimo giorno successivo alla presentazione delle
dimissioni.
Art. 16.
(Canoni).
1. Il canone di locazione è stabilito dalle parti, ma non
può eccedere la quota del 15 per cento della retribuzione
netta mensile percepita dal dipendente conduttore, integrata
dalla retribuzione eventualmente percepita dai suoi familiari
conviventi. Il canone medesimo, previa autorizzazione scritta
del dipendente, è trattenuto direttamente dall'impresa. La
percentuale per il calcolo del canone è aumentata sino ad un
massimo del 25 per cento, qualora l'alloggio locato sia
arredato o disponga di servizi comuni, quali quelli di pulizia
o di cucina o di lavanderia.
2. Il canone di locazione è aggiornato, con cadenza
annuale, con riferimento alle variazioni della retribuzione
netta del conduttore integrata da quella dei suoi familiari
conviventi, della quale il conduttore è tenuto a dare notizia
al locatore. Il deposito cauzionale non può eccedere le due
mensilità del canone e su di esso maturano gli interessi al
tasso legale.
3. L'ottenimento di un alloggio in locazione a canone
commisurato alla retribuzione non incide, sotto alcun profilo,
sul trattamento economico del dipendente-conduttore, come
definito dalla disciplina del rapporto di lavoro.
Art. 17.
(Incentivi).
1. Per favorire l'attuazione dei programmi di cui al
presente capo, i comuni possono disporre, per gli interventi
di nuova costruzione o di recupero previsti dai programmi
stessi, la riduzione del contributo commisurato agli oneri di
urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione
dai contributi stessi nonché la riduzione dell'aliquota ICI,
anche differenziando tali benefìci in relazione alle
caratteristiche degli interventi ed agli impegni assunti
dall'imprenditore. Scaduto il termine di efficacia del vincolo
alla locazione e venuto meno l'obbligo di locare al canone
commisurato alla retribuzione, il locatore, salvo rinnovo del
vincolo, deve corrispondere al comune il contributo
concessorio nella misura che sarà dovuta al momento della
scadenza, detraendo la quota già corrisposta, nell'importo
rivalutato. Dalla data della scadenza del citato termine
vengono meno i benefìci fiscali previsti dalla legge o dal
comune.
Art. 18.
(Costituzione di forme associative).
1. Le imprese di cui all'articolo 13 possono, al fine di
promuovere e di attuare i programmi di cui al presente capo,
costituire specifiche società o, comunque, associarsi con
altre imprese che intendono perseguire il medesimo obiettivo;
in tale caso, la soglia della consistenza dell'organico
dell'azienda, fissata dal citato articolo 13, è formata dalla
somma dei dipendenti delle imprese associate o socie della
società dedicata all'attuazione del programma.
Art. 19.
(Norme di attuazione).
1. Gli enti locali, ivi comprese le aziende ospedaliere,
possono, con proprio regolamento, disciplinare, in attuazione
della presente legge e in deroga alle norme di cui alla legge
9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, forme di
locazione speciale, a canone commisurato alla retribuzione, di
alloggi già appartenenti o acquisiti al loro patrimonio da
riservare ai propri dipendenti o ad alcune categorie degli
stessi. In tale caso, i relativi investimenti fruiscono dei
benefìci previsti dalla presente legge, in quanto
applicabili.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge,
continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni.
Capo IV
NORMA FINANZIARIA
Art. 20.
(Norma finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 130 milioni di euro, si provvede per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 mediante le
disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31
dicembre 2002, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per essere destinate alle finalità di cui alla
presente legge.