XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3000
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo, come
definito nell'articolo 270-bis del codice penale, con i
seguenti compiti:
a) accertare lo stato del terrorismo in Italia, a
partire dal 1988, con riferimento tanto ad organizzazioni
italiane quanto ad organizzazioni di origine straniera in
qualsiasi forma operanti in Italia;
b) accertare i caratteri fondamentali delle
strutture organizzative, le modalità e le fonti di
finanziamento, i rapporti tra le diverse organizzazioni
terroristiche e tra quelle operanti in Italia e quelle
operanti all'estero;
c) accertare gli eventuali rapporti tra il
terrorismo attuale ed il terrorismo dei due decenni
precedenti;
d) verificare il livello della cooperazione
internazionale nella lotta al terrorismo;
e) accertare le cause della mancata individuazione
degli autori degli omicidi del professor Massimo D'Antona e
del professor Marco Biagi; verificare il coordinamento delle
rispettive indagini e gli eventuali collegamenti tra i due
omicidi;
f) individuare le cause e le eventuali
responsabilità politiche per la revoca e la mancata
concessione della scorta al professor Marco Biagi;
g) proporre al Parlamento le misure necessarie a
rendere più efficace la lotta contro il terrorismo.
2. La Commissione presenta al Parlamento una relazione
semestrale sullo stato dei lavori e degli accertamenti.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
4. La Commissione può organizzare i propri lavori
attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del
regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 2.
(Composizione e presidenza
della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati nominano, d'intesa tra
loro, il presidente della Commissione.
3. Entro cinque giorni dalla sua nomina il presidente
convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di
presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, oltre che dal presidente, è
composto da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai
componenti della Commissione a scrutinio segreto.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti prevale il più anziano.
Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le
norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei
compiti della Commissione può essere opposto il segreto di
Stato o il segreto di ufficio.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli
appartenenti ai servizi di sicurezza non sono tenuti a
rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito
informazioni.
Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste
in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi
inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può
trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria
iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in
copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere da parte degli organi e
degli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in
materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti
richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura
istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere
rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità
giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto
richiesto.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati
al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può
essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 5.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa e tutte le altre persone che collaborano con la
Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di
inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni
d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4,
commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
medesime pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei
comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di
inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle
disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento
con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può
avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un
dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con
il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore
della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta
del presidente della Commissione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati. La Commissione cura l'informatizzazione
dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività
propria e delle analoghe Commissioni precedenti.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.