XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3000




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e compiti).

        1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo, come definito nell'articolo 270-bis del codice penale, con i seguenti compiti:

                a) accertare lo stato del terrorismo in Italia, a partire dal 1988, con riferimento tanto ad organizzazioni italiane quanto ad organizzazioni di origine straniera in qualsiasi forma operanti in Italia;

                b) accertare i caratteri fondamentali delle strutture organizzative, le modalità e le fonti di finanziamento, i rapporti tra le diverse organizzazioni terroristiche e tra quelle operanti in Italia e quelle operanti all'estero;

                c) accertare gli eventuali rapporti tra il terrorismo attuale ed il terrorismo dei due decenni precedenti;

                d) verificare il livello della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo;

                e) accertare le cause della mancata individuazione degli autori degli omicidi del professor Massimo D'Antona e del professor Marco Biagi; verificare il coordinamento delle rispettive indagini e gli eventuali collegamenti tra i due omicidi;

                f) individuare le cause e le eventuali responsabilità politiche per la revoca e la mancata concessione della scorta al professor Marco Biagi;

                g) proporre al Parlamento le misure necessarie a rendere più efficace la lotta contro il terrorismo.
        2. La Commissione presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato dei lavori e degli accertamenti.
        3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        4. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 6.


Art. 2.

(Composizione e presidenza
della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati nominano, d'intesa tra loro, il presidente della Commissione.
        3. Entro cinque giorni dalla sua nomina il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
        4. L'ufficio di presidenza, oltre che dal presidente, è composto da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.
        5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano.


Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

        1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.
        3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
        4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli appartenenti ai servizi di sicurezza non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.


Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

        1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
        2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
        3. La Commissione può ottenere da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
        4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
        5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
        6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.


Art. 5.

(Segreto).

        1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.


Art. 6.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
        2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
        5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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