XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2989




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'attuazione del Memorandum d'Intesa tra l'Italia e l'Egitto in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli:

              Articolo 2, lettera a), si prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Gruppo Misto politico-militare, incaricato dell'esame di programmi operativi, che si riunirà alternativamente a Il Cairo ed a Roma.

          Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Il Cairo, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

          Spese di missione:

              pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni) = ..................................... euro 2.580;

              diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 105 = euro 125, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 125 viene ridotto di euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 121 + euro 36 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 157 x 5 persone x 4 giorni) = .......................... euro 3.140

          Spese di viaggio:

              biglietto aereo A/R Roma - Il Cairo (euro 1.600 x 5 persone) = euro 8.000 + euro 400 quale maggiorazione del 5 per cento) = ....................................... euro 8.400

          Totale onere (articolo 2, lettera a)) euro 14.120

          Articolo 2, lettera b). Viene prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni del Comitato misto, incaricato dell'esame della cooperazione tecnica e industriale, che si riunirà alternativamente a Il Cairo ed in Italia.
          Nell'ipotesi dell'invio di sei funzionari a Il Cairo, con una permanenza di tre giorni in detta città, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è cosi suddivisa:

          Spese di missione:

              pernottamento (euro 129 al giorno x 6 persone x 3 giorni) = ..................................... euro 2.322;

              diaria gionaliera (Euro 157 x 6 persone x 3 giorni) = ..................................... euro 2.826.

          Spese di viaggio:

                biglietto aereo A/R Roma - Il Cairo (euro 1.600 x 6 persone = euro 9.600 + euro 480 quale maggiorazione del 5 per cento) = ..................................... euro 10.080.

          Totale onere (articolo 2, lettera b) euro 15.228.

          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 29.348, in cifra tonda euro 29.350.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

              le eventuali richieste per le attività di formazione, esercitazione e addestramento per il personale da impiegare nelle attività militari (articolo 1) potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

              l'eventuale domanda del servizio di "Assicurazione di qualità" (articolo 1) sarà svolta previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

              le eventuali attività di ricerca e sviluppo nei settori dell'equipaggiamento e dei servizi militari, anche mediante lo scambio di tecnici, potranno essere realizzate soltanto su richiesta del Paese interessato e previo rimborso delle spese relative alle iniziative;

              l'articolo 5 prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi Protocolli; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

              a) Necessità dell'intervento normativo:

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Memorandum d'Intesa, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazìone con la Repubblica araba d'Egitto nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

              b) Analisi del quadro normativo:

              L'accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento, tramite legge di autorizzazione alla ratifica, nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale in presenza di oneri dagli stessi derivanti.

              c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

              Le disposizioni contenute nel Memorandum d'Intesa e quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

              d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

              Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

              e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

              Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
              f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

              Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta "devolution", in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

              g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

              La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", per le ragioni indicate al secondo periodo del punto b). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

              a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

              Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

              b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi:

              Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

              c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

              Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

              d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

              Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.


3. Ulteriori elementi.

              a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:

              Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.
              b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

              In materia di accordi con la Repubblica araba d'Egitto nello specifico settore della difesa non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono "in itinere" provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


              a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti:

              Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello egiziano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

              b) Obiettivi e risultati attesi:

              Il recepimento del Memorandum d'Intesa nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati alla lettera f), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

              c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata:

              Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

              d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:

              L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

              e) Impatto sui destinatari diretti:

              Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.
              f) Impatto sui destinatari indiretti:

              L'impatto sui destinatari indiretti di cui alla lettera a) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefìci in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura "indotto" delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti Contraenti.
          Gli oneri finanziari previsti dai provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.




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