XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2989
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione del Memorandum d'Intesa tra l'Italia e
l'Egitto in materia di cooperazione nel settore della difesa,
comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato,
in relazione ai sottoindicati articoli:
Articolo 2, lettera a), si prevede l'invio di
funzionari alle riunioni del Gruppo Misto politico-militare,
incaricato dell'esame di programmi operativi, che si riunirà
alternativamente a Il Cairo ed a Roma.
Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Il Cairo,
con una permanenza di quattro giorni in detta città, la
relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4
giorni) = ..................................... euro 2.580;
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari
USA 105 = euro 125, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per
cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 125 viene
ridotto di euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro
121 + euro 36 quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 157 x 5
persone x 4 giorni) = .......................... euro 3.140
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma - Il Cairo (euro 1.600 x 5
persone) = euro 8.000 + euro 400 quale maggiorazione del 5 per
cento) = ....................................... euro 8.400
Totale onere (articolo 2, lettera a)) euro 14.120
Articolo 2, lettera b). Viene prevista la
partecipazione di funzionari alle riunioni del Comitato misto,
incaricato dell'esame della cooperazione tecnica e
industriale, che si riunirà alternativamente a Il Cairo ed in
Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di sei funzionari a Il Cairo, con
una permanenza di tre giorni in detta città, sulla base del
precedente calcolo, la relativa spesa è cosi suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 6 persone x 3
giorni) = ..................................... euro 2.322;
diaria gionaliera (Euro 157 x 6 persone x 3
giorni) = ..................................... euro 2.826.
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma - Il Cairo (euro 1.600 x 6
persone = euro 9.600 + euro 480 quale maggiorazione del 5 per
cento) = ..................................... euro 10.080.
Totale onere (articolo 2, lettera b) euro 15.228.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni
successivi è di euro 29.348, in cifra tonda euro 29.350.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in
analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:
le eventuali richieste per le attività di formazione,
esercitazione e addestramento per il personale da impiegare
nelle attività militari (articolo 1) potranno essere accolte
soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti
negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da
parte del Paese richiedente;
l'eventuale domanda del servizio di "Assicurazione di
qualità" (articolo 1) sarà svolta previo rimborso dei relativi
costi da parte del Paese richiedente e non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
le eventuali attività di ricerca e sviluppo nei settori
dell'equipaggiamento e dei servizi militari, anche mediante lo
scambio di tecnici, potranno essere realizzate soltanto su
richiesta del Paese interessato e previo rimborso delle spese
relative alle iniziative;
l'articolo 5 prevede la possibilità per i Paesi
contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi
Protocolli; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi
rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si
renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che
autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
a) Necessità dell'intervento normativo:
Il presente intervento si rende necessario per dare
attuazione legislativa ad un Memorandum d'Intesa, che
costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo
italiano in materia di cooperazìone con la Repubblica araba
d'Egitto nel settore della difesa, in un quadro di
salvaguardia dei reciproci interessi in termini di
miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo,
tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi
assunti a livello internazionale.
b) Analisi del quadro normativo:
L'accordo impegna le Parti in attività che possono
trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi
generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il
recepimento, tramite legge di autorizzazione alla ratifica,
nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato
dell'articolo 80 della Costituzione che prevede la ratifica
degli accordi internazionali mediante legge formale in
presenza di oneri dagli stessi derivanti.
c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti:
Le disposizioni contenute nel Memorandum d'Intesa e
quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in
vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di
norme di adeguamento all'ordinamento interno.
d) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario:
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità
con l'ordinamento comunitario.
e) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale:
Non si pongono questioni di compatibilità con le
competenze delle autonomie locali.
f) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali:
Non si pone il problema di verificare la coerenza del
provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta
"devolution", in quanto la materia disciplinata rientra
nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.
g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della
piena utilizzazione delle possibilità di
delegificazione:
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta
"delegificazione", per le ragioni indicate al secondo periodo
del punto b). Pertanto, rimangono verificate le
condizioni in titolo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
a) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso:
Non vengono utilizzate definizioni normative che non
appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia
regolata.
b) Verifica della correttezza dei riferimenti
normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo
alle successive modificazioni subite dai medesimi:
Nel provvedimento di ratifica non si effettuano
richiami normativi.
c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti:
Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella
legislativa per introdurre le previsioni normative.
d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo:
Le norme del provvedimento non comportano effetti
abrogativi espressi né impliciti.
3. Ulteriori elementi.
a) Indicazione delle linee prevalenti della
giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di
costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:
Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia
né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso
su analoghi provvedimenti di ratifica.
b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge
vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e
relativo stato dell'iter:
In materia di accordi con la Repubblica araba d'Egitto
nello specifico settore della difesa non risultano altri
progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono
"in itinere" provvedimenti che vertono su analoga
materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed
indiretti:
Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito
della politica governativa in materia di cooperazione con le
strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i
destinatari diretti dell'accordo sono il Ministero della
difesa italiano e quello egiziano. Inoltre, si possono
assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici
ed industriali delle due Parti.
b) Obiettivi e risultati attesi:
Il recepimento del Memorandum d'Intesa nell'ordinamento
interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati
alla lettera f), può contribuire al rafforzamento delle
relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi
culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano
tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro
essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari
di reciproco interesse.
c) Illustrazione della metodologia di analisi
adottata:
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie
per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di
disegno di legge che non presenta di per sé aspetti
progettuali di particolare complessità e che non siano,
comunque, già sperimentati.
d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di
operatività:
L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto
delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi
esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la
creazione presso quest'ultimo di nuove strutture
organizzative.
e) Impatto sui destinatari diretti:
Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non
sussistere condizioni che possano influire negativamente
nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia
ratificata concerne un ambito operativo in cui
l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti
esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in
atto.
f) Impatto sui destinatari indiretti:
L'impatto sui destinatari indiretti di cui alla lettera
a) è valutato potenzialmente positivo. Dal
provvedimento, infatti, potranno derivare benefìci in alcuni
settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a
vario titolo ed in varia misura "indotto" delle politiche
della logistica e degli armamenti, espresse secondo le
direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate
da ciascuna delle Parti Contraenti.
Gli oneri finanziari previsti dai provvedimento,
pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità
perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.