XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2989
Onorevoli Deputati! - In linea di principio, la
sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione
stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita
valenza politica, considerati gli interessi strategici
nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
In particolare l'Accordo con l'Egitto ha lo scopo di
rafforzare e consolidare la cooperazione bilaterale, per
migliorare le rispettive capacità militari addestrative,
tecnologiche ed industriali, nel rispetto delle legislazioni
in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli
obblighi assunti a livello internazionale.
In particolare, l'articolo 1 prevede un dialogo bilaterale
nel settore della difesa ed in particolare attraverso:
l'organizzazione ed attuazione di attività
addestrative;
lo scambio di informazioni e di personale frequentatore
di corsi e osservatore in esercitazioni;
il sostegno all'industria della difesa e la politica
degli approvvigionamenti di equipaggiamenti militari;
lo sviluppo di programmi per lo scambio di scienziati e
tecnici per svolgere attività di ricerca e sviluppo.
L'articolo 2, alla lettera a), istituisce il Gruppo
misto, composto da esperti degli Stati Maggiori della Difesa,
con il compito di coordinare le attività di carattere
tecnico-militare, che si riunirà, di massima, ogni anno
alternativamente nelle rispettive capitali.
Tali attività sono regolamentate da apposite norme
contenute nell'Annesso A all'Accordo stesso.
Inoltre, potranno tenersi, ove necessario, specifici
colloqui bilaterali a livello stati maggiori della difesa.
Alla lettera b) è previsto invece che le attività di
carattere tecnico-amministrativo vengano coordinate
nell'ambito di un Comitato misto composto da rappresentanti
delle due Parti, che si riunirà alternativamente ogni anno
nell'uno o nell'altro Paese.
L'articolo 3 stabilisce che le Parti, provvedano a
vigilare affinchè vengano rispettati gli impegni contrattuali
da parte delle varie ditte/enti nazionali e forniscano
assistenza nelle fasi di qualsiasi tipo di negoziazione.
L'articolo 4 regolamenta il trattamento delle
informazioni, documenti, dati tecnici e materiali
classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene
inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere
utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati
dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza
l'assenso scritto della Parte cedente.
L'articolo 5 prevede la possibilità di integrare l'Accordo
con successivi Protocolli o Memoranda of Understanding
specifici di settore e di regolare eventuali programmi di
cooperazione di notevole impegno con apposite intese, in linea
con l'Accordo.
L'articolo 6 stabilisce che le eventuali controversie
vengano risolte nell'ambito del Gruppo misto o del Comitato
misto, secondo la materia o se necessario attraverso i canali
diplomatici.
Infine, l'articolo 7 sancisce che l'Accordo non contrasta
le relazioni con gli altri Stati e/o Organizzazioni
internazionali, ne regola l'entrata in vigore, la durata e ne
disciplina le modalità di denuncia. Inoltre consente la
possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente
Accordo.
L'Accordo, infine, non incide su leggi o regolamenti in
vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento
all'ordinamento interno.
Dalla sua applicazione, tuttavia, graveranno oneri sul
bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica
che si allega.