XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2989




        Onorevoli Deputati! - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
        In particolare l'Accordo con l'Egitto ha lo scopo di rafforzare e consolidare la cooperazione bilaterale, per migliorare le rispettive capacità militari addestrative, tecnologiche ed industriali, nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.
        In particolare, l'articolo 1 prevede un dialogo bilaterale nel settore della difesa ed in particolare attraverso:

            l'organizzazione ed attuazione di attività addestrative;
            lo scambio di informazioni e di personale frequentatore di corsi e osservatore in esercitazioni;

            il sostegno all'industria della difesa e la politica degli approvvigionamenti di equipaggiamenti militari;

            lo sviluppo di programmi per lo scambio di scienziati e tecnici per svolgere attività di ricerca e sviluppo.

        L'articolo 2, alla lettera a), istituisce il Gruppo misto, composto da esperti degli Stati Maggiori della Difesa, con il compito di coordinare le attività di carattere tecnico-militare, che si riunirà, di massima, ogni anno alternativamente nelle rispettive capitali.
        Tali attività sono regolamentate da apposite norme contenute nell'Annesso A all'Accordo stesso.
        Inoltre, potranno tenersi, ove necessario, specifici colloqui bilaterali a livello stati maggiori della difesa.
        Alla lettera b) è previsto invece che le attività di carattere tecnico-amministrativo vengano coordinate nell'ambito di un Comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti, che si riunirà alternativamente ogni anno nell'uno o nell'altro Paese.
        L'articolo 3 stabilisce che le Parti, provvedano a vigilare affinchè vengano rispettati gli impegni contrattuali da parte delle varie ditte/enti nazionali e forniscano assistenza nelle fasi di qualsiasi tipo di negoziazione.
        L'articolo 4 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti, dati tecnici e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente.
        L'articolo 5 prevede la possibilità di integrare l'Accordo con successivi Protocolli o Memoranda of Understanding specifici di settore e di regolare eventuali programmi di cooperazione di notevole impegno con apposite intese, in linea con l'Accordo.
        L'articolo 6 stabilisce che le eventuali controversie vengano risolte nell'ambito del Gruppo misto o del Comitato misto, secondo la materia o se necessario attraverso i canali diplomatici.
        Infine, l'articolo 7 sancisce che l'Accordo non contrasta le relazioni con gli altri Stati e/o Organizzazioni internazionali, ne regola l'entrata in vigore, la durata e ne disciplina le modalità di denuncia. Inoltre consente la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.
        L'Accordo, infine, non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.
        Dalla sua applicazione, tuttavia, graveranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si allega.




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