XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2732




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, comporta spese particolarmente significative specie nella sua fase iniziale, anche a causa della complessità delle strutture da realizzare a livello internazionale e nazionale, in quanto prevede che prima della sua entrata in vigore sia disponibile il complesso sistema di sensori che dovranno registrare le eventuali violazioni al Trattato stesso. In particolare, per quanto riguarda le strutture internazionali, il Segretariato tecnico provvisorio, nel programma quinquennale 2002-2005, ha proposto di completare rapidamente la rete di stazioni di monitoraggio del sistema internazionale, in modo da assicurare che tale sistema sia già operativo alla data di entrata in vigore del Trattato.
          Le quote nazionali da versare annualmente all'Organizzazione internazionale sono definite nel bilancio annuale dell'Organizzazione, che è ripartito tra gli Stati firmatari in armonia con la scala di ripartizione applicata dalle Nazioni Unite; la quota dell'Italia in tale contesto, che varia con l'aumentare del numero degli Stati firmatari è stata fissata nel 2002 al 5,104 per cento del bilancio annuale, normalmente approvato dalla Commissione preparatoria nella riunione di fine 2001.
          Nei primi tre anni già trascorsi dal 1998, l'onere a carico dell'Italia è stato di complessive lire 18.429 milioni, di cui 11.601 milioni per gli arretrati degli anni 1998 e 1999 sono stati versati in un'unica soluzione ed altri 6.828 milioni sono stati versati per la quota del 2000.
          In assenza di un nuovo provvedimento normativo, dal 1o gennaio 2001 non esiste pertanto la possibilità di effettuare ulteriori versamenti delle quote nazionali dovute all'Organizzazione internazionale, né di mantenere operative le strutture nazionali già realizzate in base al Trattato.
          Sul piano internazionale il mancato pagamento della quota dovuta all'Organizzazione entro il 30 gennaio 2001, oltre a determinare la perdita di alcuni diritti acquisiti in qualità di Stato Parte, qualora il ritardo si prolunghi ulteriormente in maniera non giustificata, comporta implicazioni internazionali non trascurabili, anche in quanto potrebbe essere interpretata come volontà del nostro Paese di recedere dalla ratifica di questo Trattato, così importante per il controllo e la non proliferazione degli esperimenti nucleari.
          Sul piano nazionale, infine, un mancato finanziamento comporta l'immediata interruzione dell'attività in corso per la realizzazione già avviata delle strutture necessarie al funzionamento dell'Autorità nazionale e per le misure di attuazione del Trattato; in particolare comporta la sospensione delle trattative per l'acquisizione dei materiali necessari e delle convenzioni previste con agenzie ed enti specializzati richiesti di fornire all'Autorità nazionale un supporto tecnico qualificato.
          Al fine di consentire la continuazione della partecipazione italiana alle attività previste dal Trattato, in attuazione della legge 15 dicembre 1998, n. 484, nonché per assicurare lo svolgimento delle attività già iniziate dall'Autorità nazionale incaricata del collegamento, della partecipazione alle attività internazionali e dell'attuazione sul territorio nazionale delle disposizioni contenute nel Trattato, si prevedono le seguenti spese, in relazione ai sotto indicati articoli del Trattato:

              articolo II, paragrafi 9 e 10: viene chiesto all'Italia l'impegno di un contributo annuo al bilancio per finanziare le spese amministrative ed operative dell'Organizzazione internazionale. In relazione alla previsione dei costi indicata dal Segretariato tecnico per la realizzazione del Programma a medio termine ed ai bilanci per gli anni 2001 e 2002 approvati dalla Commissione preparatoria, viene chiesto un finanziamento totale per i due esercizi di 163,6 milioni di dollari USA, da ripartire tra gli Stati membri secondo le percentuali contributive per l'Italia del 5,442 per cento nel 2001 e del 5,104 per cento nel 2002, in conformità a quanto previsto dalla tabella di ripartizione delle spese di bilancio delle Nazioni Unite rapportata al numero dei Paesi firmatari del Trattato per ciascuno degli esercizi 2001 e 2002. Viene pertanto prevista una quota a carico dell'Italia di 9.718.797,00 euro per l'anno 2002 e di 5.886.266,00 euro a decorrere dall'anno 2003;

              articolo III, paragrafo 4: per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Autorità nazionale che opera presso il Ministero degli affari esteri, per il completamento delle spese di impianto presso la sede distaccata dell'unità tecnico-operativa (UTO), per le spese di funzionamento, per i contratti di collaborazione da stipulare con gli istituti e le agenzie, per le attività preispettive ed ispettive e le visite preliminari nazionali di addestramento per la partecipazione di esperti alle riunioni internazionale, per i corsi di formazione, per la partecipazione ai seminari internazionali e l'organizzazione di riunioni con gli Stati Parte, nonché dei seminari tecnici nazionali, vengono previste le seguenti spese:

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

RIEPILOGO DI SPESA
PER L'ATTIVITA' DELL'AUTORITA' NAZIONALE

... (omissis) ...


          Pertanto, la spesa annua a decorrere dal 2002, da porre a carico del bilancio dello Stato e da inscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, viene così suddivisa:

... (omissis) ...

          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, relativamente alle spese per il finanziamento del bilancio dell'organizzazione, per il sostegno delle spese di impianto e di funzionamento dell'Autorità nazionale, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)


1. Aspetti tecnico-normativi


A. Necessità dell'intervento normativo

          La legge 15 dicembre 1998, n. 484, nel ratificare il Trattato, all'articolo 3 aveva designato quale Autorità nazionale, il Ministero affari esteri ed all'articolo 6, per gli oneri di attuazione, aveva disposto di provvedere con lire 6.900 milioni nell'anno 1998, con lire 6.700 milioni nell'anno 1999 e con lire 6.500 milioni per l'anno 2000. Nulla è stato previsto per le esigenze perduranti anche dopo il 2000 per le misure di attuazione di questo Trattato internazionale.
          Nel ritenere che il legislatore non abbia inteso sospendere l'applicazione del Trattato dopo il 2000, si rende necessario provvedere con urgenza all'estensione del finanziamento a decorrere dall'anno in corso, coprendo tuttavia il contributo relativo all'anno 2001 e introducendo, nel contempo, le correzioni scaturite da questo periodo iniziale di applicazione. L'intervento normativo si prefigge pertanto di dare continuità a questo Trattato di disarmo e non proliferazione anche dopo il 2000.
          Il provvedimento riveste particolare urgenza in quanto la quota annuale al CTBTO normalmente deve essere versata all'inizio dell'anno a cui si riferisce; un ritardo significativo non mancherebbe di avere una rilevanza politica non trascurabile, aprendosi interrogativi sulle ragioni del ritardo e sull'ipotesi di un ripensamento dell'Italia ad applicare un Trattato ratificato da tutti i Paesi dell'Unione europea. Il nostro Paese sarebbe inoltre sospeso dalle votazioni nei consessi del CTBT in quanto inadempiente agli obblighi assunti con la ratifica. Si tratta pertanto di un provvedimento dovuto, salvo che l'Italia non intenda recedere dal Trattato.
          Sul piano nazionale, l'interruzione dei finanziamenti, a decorrere dal 2001, comporterebbe l'interruzione di tutte le attività già intraprese dall'Autorità nazionale, tra cui il completamento ed il funzionamento del Centro nazionale dati e l'interruzione dei rapporti di collaborazione con le agenzie e gli istituti che sono deputati al rilevamento dei dati sul territorio nazionale, vanificando quanto fino ad oggi già realizzato.
          L'intervento normativo consente inoltre di introdurre nella legislazione nazionale anche le sanzioni per coloro che si rifiutino di collaborare durante le ispezioni internazionali e di consentire l'esecuzione coatta dell'ispezione, anche ad evitare che il nostro Paese sia dichiarato inadempiente dalla comunità internazionale.

B. Analisi del quadro normativo.

          La legge di ratifica 15 dicembre 1998, n.484, mentre designa il Ministero affari esteri quale Autorità nazionale, non precisa sufficientemente gli obblighi ed i compiti derivanti dal Trattato ed in particolare non chiarisce compiutamente la necessità che la stessa Autorità nazionale svolga un'azione diretta per la valutazione di dati tecnici di notevole complessità. Per far fronte a tali mansioni l'Autorità nazionale deve poter acquisire e valutare dati sismici, radionuclidici, infrasonici ed idroacustici provenienti da tutto il mondo, in modo da poter accertare l'eventuale provenienza da esperimenti nucleari proibiti dal Trattato.
          L'intervento normativo si ripropone pertanto di esplicitare le attribuzioni e le facoltà concesse all'Autorità nazionale per svolgere le funzioni richieste dal Trattato.


C. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          Le norme proposte non hanno alcuna incidenza su altre leggi dello Stato o sui regolamenti di applicazione.
D. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le norme proposte sono compatibili con l'ordinamento comunitario, già per altro verificato nell'approvazione della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484. Tutti gli altri Stati membri della Unione europea hanno ratificato il Trattato, in molti casi realizzando strutture nazionali simili a quanto previsto nelle norme ora proposte. Taluni Paesi, che dispongono di armamenti nucleari, hanno in particolare adottato strutture per il controllo di esperimenti nucleari, con sensori collocati anche fuori del territorio nazionale.


E. Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Le norme proposte non incidono sulle competenze delle regioni che comunque sono tenute a non ostacolare l'attività ispettiva internazionale sul loro territorio; l'arrivo dei nuclei ispettivi internazionali sarà sempre notificato in anticipo e gli ispettori saranno sempre accompagnati da rappresentanti dell'Autorità nazionale.


F. Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Le norme proposte sono coerenti con le fonti legislative primarie e non necessitano di alcun trasferimento di funzioni alle regioni o agli enti locali.
G. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Le norme proposte implicano la modifica di alcune norme della legge 15 dicembre 1998, n. 484, per dare continuità alle misure di attuazione del Trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari dopo il 2000, provvedendo ad inserire nella legislazione nazionale anche alcune sanzioni per chi ostacola le ispezioni internazionali e per disporre l'ispezione coatta entro 48 ore.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo.

          L'articolo 1 del testo introduce alcune definizioni, non nuove alla normativa previgente, di Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e di Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).


B. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

          Il testo fa riferimento esclusivamente alla legge 15 dicembre 1998, n. 484.


C. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.

          L'atto normativo non intende introdurre effetti abrogativi su altre leggi nazionali.


3. Ulteriori elementi.

A. Indicazione delle linee prevalenti di giurisprudenza.

          Le misure di attuazione del Trattato sono in linea con la giurisprudenza preesistente per dare attuazione ai trattati internazionali di disarmo ed in particolare con le misure adottate per dare attuazione alla Convenzione per la proibizione delle armi chimiche, ratificata ai sensi della legge n. 486 del 1995, da cui recepisce alcuni princìpi, indicati all'articolo 5 per la facoltà di accesso alle ispezioni internazionali ed all'articolo 6 per le sanzioni contro chiunque ostacoli l'ispezione e per la facoltà di ispezione coatta da parte del procuratore della Repubblica entro 48 ore, indispensabile per evitare che gli ispettori lascino il territorio nazionale e dichiarino che lo Stato italiano rifiuta un'ispezione consentita dal Trattato.


B. Verifica dell'esistenza di progetti di legge su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          Non vi sono progetti di legge preesistenti sulla materia all'esame del Parlamento.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(Scheda preliminare).


A. Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          I destinatari diretti, menzionati direttamente nelle norme, sono:

              il Ministero degli affari esteri, in qualità di Autorità nazionale;

              il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca , il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività di coordinamento e di alta vigilanza condotte su istituti ed enti collegati alle misure di attuazione;

              l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'Ente nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per la registrazione e l'analisi dei dati rilevati dai sensori nazionali ed internazionali.

          Le Agenzie e gli Enti indicati sono tenuti a mantenere rapporti di collaborazione con l'Autorità nazionale definiti in apposite convenzioni, per la raccolta dei dati e la valutazione preliminare, anche al fine di identificare dati relativi ad eventuali esperimenti nucleari condotti anche in aree diverse dal territorio nazionale.
          I destinatari indiretti sono tutti i soggetti, tenuti al rispetto della legge che impegna lo Stato italiano a non effettuare esperimenti nucleari a decorrere dalla data in cui il Trattato sarà entrato in vigore ed a consentire le ispezioni internazionali sul territorio italiano, senza alcuna eccezione.


B. Motivazione della necessità dell'intervento.

          Il Trattato richiede ad uno Stato Parte di designare un'Autorità nazionale per dare attuazione al Trattato sul territorio nazionale e di versare la sua quota annuale di partecipazione all'Organizzazione internazionale di Vienna (CTBTO).
          La legge 15 dicembre 1998, n. 484, aveva disposto l'impiego dei fondi per le esigenze suindicate, ma solo per gli anni 1998-2000.
          Ad evitare di essere dichiarato inadempiente a fronte di un obbligo volontariamente assunto con la ratifica del Trattato, lo Stato italiano è pertanto tenuto a provvedere con un adeguato strumento legislativo che assicuri la continuità degli obblighi assunti.


C. Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo.


          La norma si prefigge di assicurare allo Stato italiano la capacità di acquisire dati e valutazioni su eventuali esperimenti nucleari condotti da altri Stati in violazione del Trattato, attraverso una struttura nazionale che si avvale di un sistema di monitoraggio a livello mondiale.
          Il provvedimento legislativo consente all'Autorità nazionale di partecipare all'attività internazionale, nonché di avvalersi delle tecnologie e del personale tecnico altamente specializzato di agenzie ed enti che operano nello specifico settore, e che non sono diversamente reperibili nell'Amministrazione.
          Nel breve periodo ed in attesa dell'entrata in vigore del Trattato, la norma intende consentire l'impiego delle strutture da realizzare per acquisire la capacità operativa atta a distinguere eventi naturali da eventi artificiali riconducibili ad esperimenti nucleari.
          Nel medio e lungo termine, dopo l'entrata in vigore del Trattato, il provvedimento consente di assicurare allo Stato italiano la capacità di acquisire elementi di valutazione su eventuali violazioni del Trattato da far valere nelle sedi internazionali più opportune, come il CTBTO ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche per sollecitare eventuali provvedimenti contro le violazioni del Trattato.


D. Presupposti organizzativi.

          La corretta esecuzione dei provvedimenti proposti richiede che i fondi necessari siano disponibili dall'anno in corso, anche per la copertura relativa al contributo per l'anno 2001, non potendosi interrompere l'attività in corso a livello nazionale, oppure non versare la quota annuale dovuta all'Organizzazione internazionale, senza indicare ragioni plausibili.


E. Aree di "criticità".


          La mancata approvazione della norma proposta non consente di far fronte agli impegni internazionali assunti con la ratifica del Trattato a decorrere dal 1^ gennaio 2001.
F. Opzioni alternative alla regolazione.

        L'eventuale "opzione nulla", cioè di lasciare immutata la situazione esistente, potrebbe giustificare l'impressione che lo Stato italiano intenda recedere dal Trattato, con evidenti ripercussioni politiche internazionali e con la rinuncia del nostro Paese ad applicare questo importante strumento internazionale contro la proliferazione delle armi nucleari. Sul piano interno comporterebbe l'arresto di tutte le attività già avviate per dare esecuzione al Trattato.


G. Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

          Nonostante l'estrema urgenza del provvedimento, l'unico strumento utilizzabile sembra essere quello di un disegno di legge.




ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


(Scheda finale).



A. Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

          L'intervento intende dare continuità anche dopo il 2000 agli obblighi derivanti dalla ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484.
          Sono destinatari diretti il Ministero degli affari esteri, Autorità nazionale responsabile di dare attuazione al Trattato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno e quello dell'ambiente e della tutela del territorio, già chiamati dalla legge a collaborare con il Ministero degli affari esteri, nonché gli enti e le Agenzie ad essi collegate e, segnatamente l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'Ente nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'analisi dei dati rilevati dai sensori nazionali ed internazionali, ed eventualmente, anche, il Corpo dei vigili del fuoco.
          Sono destinatari indiretti tutti i cittadini italiani tenuti al divieto di effettuare esperimenti nucleari ed a non intralciare le ispezioni internazionali.



B. Obiettivi e risultati attesi.

          La norma si prefigge di assicurare le risorse necessarie per le quote annuali dovute al CTBTO, nonché per il funzionamento delle strutture nazionali deputate ad effettuare il monitoraggio della situazione internazionale, al fine di acquisire informazioni su eventuali esplosioni nucleari effettuate in violazione del Trattato.
          La presenza di un sistema internazionale per il monitoraggio degli esperimenti nucleari, che sia operativo ancor prima dell'entrata in vigore del Trattato, costituisce inoltre un forte deterrente contro eventuali esperimenti nucleari che potrebbero essere condotti segretamente da alcuni Paesi.


C. Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

          Per l'approntamento della norma sono state analizzate le previgenti legislazioni di altri Paesi dell'Unione europea. Le strutture da realizzare in Italia saranno simili a quelle adottate da tali Paesi, anche al fine di avere un riscontro internazionale che riduca i rischi di errore nella valutazione di avvenimenti che sono difficili da discriminare dagli eventi naturali.


D. Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

          La norma consentirà all'Autorità nazionale di completare la realizzazione delle strutture necessarie per essere in grado di discriminare dagli eventi naturali gli eventi artificiali e da questi gli esperimenti nucleari.
          In condizioni di operatività la struttura sarà in grado di integrare i dati provenienti sia dai sensori nazionali che dalla rete mondiale, al fine di identificare situazioni di violazione del Trattato.
          Il personale impiegato nella struttura dell'Autorità nazionale deve avere un'adeguata preparazione di base sui fenomeni naturali di tipo sismico, radionuclidico, infrasonico ed idroacustico, da integrare con corsi di qualificazione organizzati dal CTBTO per essere in grado di discriminare gli esperimenti nucleari.


E. Impatto sui destinatari diretti.

          I destinatari diretti dovranno adeguare le proprie strutture alle esigenze della norma; in particolare il Ministero degli affari esteri dovrà provvedere a regolare i rapporti di collaborazione con gli altri Ministeri e ad approntare specifiche convenzioni con Enti ed Agenzie specializzate.


F. Impatto sui destinatari indiretti.

          I destinatari indiretti, cioè i cittadini italiani, beneficeranno di un clima di fiducia derivante da una stretta osservanza delle misure di attuazione da parte degli Stati Parte, verificate mediante le strutture di monitoraggio e di controllo della situazione, garantite dal Trattato.




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