XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2732
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il Trattato per la messa al bando totale degli
esperimenti nucleari (CTBT), ratificato ai sensi della legge
15 dicembre 1998, n. 484, comporta spese particolarmente
significative specie nella sua fase iniziale, anche a causa
della complessità delle strutture da realizzare a livello
internazionale e nazionale, in quanto prevede che prima della
sua entrata in vigore sia disponibile il complesso sistema di
sensori che dovranno registrare le eventuali violazioni al
Trattato stesso. In particolare, per quanto riguarda le
strutture internazionali, il Segretariato tecnico provvisorio,
nel programma quinquennale 2002-2005, ha proposto di
completare rapidamente la rete di stazioni di monitoraggio del
sistema internazionale, in modo da assicurare che tale sistema
sia già operativo alla data di entrata in vigore del
Trattato.
Le quote nazionali da versare annualmente
all'Organizzazione internazionale sono definite nel bilancio
annuale dell'Organizzazione, che è ripartito tra gli Stati
firmatari in armonia con la scala di ripartizione applicata
dalle Nazioni Unite; la quota dell'Italia in tale contesto,
che varia con l'aumentare del numero degli Stati firmatari è
stata fissata nel 2002 al 5,104 per cento del bilancio
annuale, normalmente approvato dalla Commissione preparatoria
nella riunione di fine 2001.
Nei primi tre anni già trascorsi dal 1998, l'onere a
carico dell'Italia è stato di complessive lire 18.429 milioni,
di cui 11.601 milioni per gli arretrati degli anni 1998 e 1999
sono stati versati in un'unica soluzione ed altri 6.828
milioni sono stati versati per la quota del 2000.
In assenza di un nuovo provvedimento normativo, dal 1o
gennaio 2001 non esiste pertanto la possibilità di effettuare
ulteriori versamenti delle quote nazionali dovute
all'Organizzazione internazionale, né di mantenere operative
le strutture nazionali già realizzate in base al Trattato.
Sul piano internazionale il mancato pagamento della quota
dovuta all'Organizzazione entro il 30 gennaio 2001, oltre a
determinare la perdita di alcuni diritti acquisiti in qualità
di Stato Parte, qualora il ritardo si prolunghi ulteriormente
in maniera non giustificata, comporta implicazioni
internazionali non trascurabili, anche in quanto potrebbe
essere interpretata come volontà del nostro Paese di recedere
dalla ratifica di questo Trattato, così importante per il
controllo e la non proliferazione degli esperimenti
nucleari.
Sul piano nazionale, infine, un mancato finanziamento
comporta l'immediata interruzione dell'attività in corso per
la realizzazione già avviata delle strutture necessarie al
funzionamento dell'Autorità nazionale e per le misure di
attuazione del Trattato; in particolare comporta la
sospensione delle trattative per l'acquisizione dei materiali
necessari e delle convenzioni previste con agenzie ed enti
specializzati richiesti di fornire all'Autorità nazionale un
supporto tecnico qualificato.
Al fine di consentire la continuazione della
partecipazione italiana alle attività previste dal Trattato,
in attuazione della legge 15 dicembre 1998, n. 484, nonché per
assicurare lo svolgimento delle attività già iniziate
dall'Autorità nazionale incaricata del collegamento, della
partecipazione alle attività internazionali e dell'attuazione
sul territorio nazionale delle disposizioni contenute nel
Trattato, si prevedono le seguenti spese, in relazione ai
sotto indicati articoli del Trattato:
articolo II, paragrafi 9 e 10: viene chiesto all'Italia
l'impegno di un contributo annuo al bilancio per finanziare le
spese amministrative ed operative dell'Organizzazione
internazionale. In relazione alla previsione dei costi
indicata dal Segretariato tecnico per la realizzazione del
Programma a medio termine ed ai bilanci per gli anni 2001 e
2002 approvati dalla Commissione preparatoria, viene chiesto
un finanziamento totale per i due esercizi di 163,6 milioni di
dollari USA, da ripartire tra gli Stati membri secondo le
percentuali contributive per l'Italia del 5,442 per cento nel
2001 e del 5,104 per cento nel 2002, in conformità a quanto
previsto dalla tabella di ripartizione delle spese di bilancio
delle Nazioni Unite rapportata al numero dei Paesi firmatari
del Trattato per ciascuno degli esercizi 2001 e 2002. Viene
pertanto prevista una quota a carico dell'Italia di
9.718.797,00 euro per l'anno 2002 e di 5.886.266,00 euro a
decorrere dall'anno 2003;
articolo III, paragrafo 4: per lo svolgimento dei
compiti attribuiti all'Autorità nazionale che opera presso il
Ministero degli affari esteri, per il completamento delle
spese di impianto presso la sede distaccata dell'unità
tecnico-operativa (UTO), per le spese di funzionamento, per i
contratti di collaborazione da stipulare con gli istituti e le
agenzie, per le attività preispettive ed ispettive e le visite
preliminari nazionali di addestramento per la partecipazione
di esperti alle riunioni internazionale, per i corsi di
formazione, per la partecipazione ai seminari internazionali e
l'organizzazione di riunioni con gli Stati Parte, nonché dei
seminari tecnici nazionali, vengono previste le seguenti
spese:
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
RIEPILOGO DI SPESA
PER L'ATTIVITA' DELL'AUTORITA' NAZIONALE
... (omissis) ...
Pertanto, la spesa annua a decorrere dal 2002, da porre a
carico del bilancio dello Stato e da inscrivere nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, viene così
suddivisa:
... (omissis) ...
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di
legge, relativamente alle spese per il finanziamento del
bilancio dell'organizzazione, per il sostegno delle spese di
impianto e di funzionamento dell'Autorità nazionale,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
del provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
1. Aspetti tecnico-normativi
A. Necessità dell'intervento normativo
La legge 15 dicembre 1998, n. 484, nel ratificare il
Trattato, all'articolo 3 aveva designato quale Autorità
nazionale, il Ministero affari esteri ed all'articolo 6, per
gli oneri di attuazione, aveva disposto di provvedere con lire
6.900 milioni nell'anno 1998, con lire 6.700 milioni nell'anno
1999 e con lire 6.500 milioni per l'anno 2000. Nulla è stato
previsto per le esigenze perduranti anche dopo il 2000 per le
misure di attuazione di questo Trattato internazionale.
Nel ritenere che il legislatore non abbia inteso
sospendere l'applicazione del Trattato dopo il 2000, si rende
necessario provvedere con urgenza all'estensione del
finanziamento a decorrere dall'anno in corso, coprendo
tuttavia il contributo relativo all'anno 2001 e introducendo,
nel contempo, le correzioni scaturite da questo periodo
iniziale di applicazione. L'intervento normativo si prefigge
pertanto di dare continuità a questo Trattato di disarmo e non
proliferazione anche dopo il 2000.
Il provvedimento riveste particolare urgenza in quanto la
quota annuale al CTBTO normalmente deve essere versata
all'inizio dell'anno a cui si riferisce; un ritardo
significativo non mancherebbe di avere una rilevanza politica
non trascurabile, aprendosi interrogativi sulle ragioni del
ritardo e sull'ipotesi di un ripensamento dell'Italia ad
applicare un Trattato ratificato da tutti i Paesi dell'Unione
europea. Il nostro Paese sarebbe inoltre sospeso dalle
votazioni nei consessi del CTBT in quanto inadempiente agli
obblighi assunti con la ratifica. Si tratta pertanto di un
provvedimento dovuto, salvo che l'Italia non intenda recedere
dal Trattato.
Sul piano nazionale, l'interruzione dei finanziamenti, a
decorrere dal 2001, comporterebbe l'interruzione di tutte le
attività già intraprese dall'Autorità nazionale, tra cui il
completamento ed il funzionamento del Centro nazionale dati e
l'interruzione dei rapporti di collaborazione con le agenzie e
gli istituti che sono deputati al rilevamento dei dati sul
territorio nazionale, vanificando quanto fino ad oggi già
realizzato.
L'intervento normativo consente inoltre di introdurre
nella legislazione nazionale anche le sanzioni per coloro che
si rifiutino di collaborare durante le ispezioni
internazionali e di consentire l'esecuzione coatta
dell'ispezione, anche ad evitare che il nostro Paese sia
dichiarato inadempiente dalla comunità internazionale.
B. Analisi del quadro normativo.
La legge di ratifica 15 dicembre 1998, n.484, mentre
designa il Ministero affari esteri quale Autorità nazionale,
non precisa sufficientemente gli obblighi ed i compiti
derivanti dal Trattato ed in particolare non chiarisce
compiutamente la necessità che la stessa Autorità nazionale
svolga un'azione diretta per la valutazione di dati tecnici di
notevole complessità. Per far fronte a tali mansioni
l'Autorità nazionale deve poter acquisire e valutare dati
sismici, radionuclidici, infrasonici ed idroacustici
provenienti da tutto il mondo, in modo da poter accertare
l'eventuale provenienza da esperimenti nucleari proibiti dal
Trattato.
L'intervento normativo si ripropone pertanto di
esplicitare le attribuzioni e le facoltà concesse all'Autorità
nazionale per svolgere le funzioni richieste dal Trattato.
C. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Le norme proposte non hanno alcuna incidenza su altre
leggi dello Stato o sui regolamenti di applicazione.
D. Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Le norme proposte sono compatibili con l'ordinamento
comunitario, già per altro verificato nell'approvazione della
legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484. Tutti gli altri
Stati membri della Unione europea hanno ratificato il
Trattato, in molti casi realizzando strutture nazionali simili
a quanto previsto nelle norme ora proposte. Taluni Paesi, che
dispongono di armamenti nucleari, hanno in particolare
adottato strutture per il controllo di esperimenti nucleari,
con sensori collocati anche fuori del territorio nazionale.
E. Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Le norme proposte non incidono sulle competenze delle
regioni che comunque sono tenute a non ostacolare l'attività
ispettiva internazionale sul loro territorio; l'arrivo dei
nuclei ispettivi internazionali sarà sempre notificato in
anticipo e gli ispettori saranno sempre accompagnati da
rappresentanti dell'Autorità nazionale.
F. Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
Le norme proposte sono coerenti con le fonti legislative
primarie e non necessitano di alcun trasferimento di funzioni
alle regioni o agli enti locali.
G. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Le norme proposte implicano la modifica di alcune norme
della legge 15 dicembre 1998, n. 484, per dare continuità alle
misure di attuazione del Trattato sul bando totale degli
esperimenti nucleari dopo il 2000, provvedendo ad inserire
nella legislazione nazionale anche alcune sanzioni per chi
ostacola le ispezioni internazionali e per disporre
l'ispezione coatta entro 48 ore.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A. Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte nel testo.
L'articolo 1 del testo introduce alcune definizioni,
non nuove alla normativa previgente, di Trattato sulla messa
al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e di
Organizzazione per il Trattato del bando totale degli
esperimenti nucleari (CTBTO).
B. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel testo.
Il testo fa riferimento esclusivamente alla legge 15
dicembre 1998, n. 484.
C. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo.
L'atto normativo non intende introdurre effetti
abrogativi su altre leggi nazionali.
3. Ulteriori elementi.
A. Indicazione delle linee prevalenti di
giurisprudenza.
Le misure di attuazione del Trattato sono in linea con la
giurisprudenza preesistente per dare attuazione ai trattati
internazionali di disarmo ed in particolare con le misure
adottate per dare attuazione alla Convenzione per la
proibizione delle armi chimiche, ratificata ai sensi della
legge n. 486 del 1995, da cui recepisce alcuni princìpi,
indicati all'articolo 5 per la facoltà di accesso alle
ispezioni internazionali ed all'articolo 6 per le sanzioni
contro chiunque ostacoli l'ispezione e per la facoltà di
ispezione coatta da parte del procuratore della Repubblica
entro 48 ore, indispensabile per evitare che gli ispettori
lascino il territorio nazionale e dichiarino che lo Stato
italiano rifiuta un'ispezione consentita dal Trattato.
B. Verifica dell'esistenza di progetti di legge su materia
analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
Non vi sono progetti di legge preesistenti sulla materia
all'esame del Parlamento.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
(Scheda preliminare).
A. Ambito dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
I destinatari diretti, menzionati direttamente nelle
norme, sono:
il Ministero degli affari esteri, in qualità di
Autorità nazionale;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca , il Ministero dell'interno ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività di
coordinamento e di alta vigilanza condotte su istituti ed enti
collegati alle misure di attuazione;
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV), l'Ente nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) per la registrazione e l'analisi dei dati
rilevati dai sensori nazionali ed internazionali.
Le Agenzie e gli Enti indicati sono tenuti a mantenere
rapporti di collaborazione con l'Autorità nazionale definiti
in apposite convenzioni, per la raccolta dei dati e la
valutazione preliminare, anche al fine di identificare dati
relativi ad eventuali esperimenti nucleari condotti anche in
aree diverse dal territorio nazionale.
I destinatari indiretti sono tutti i soggetti, tenuti
al rispetto della legge che impegna lo Stato italiano a non
effettuare esperimenti nucleari a decorrere dalla data in cui
il Trattato sarà entrato in vigore ed a consentire le
ispezioni internazionali sul territorio italiano, senza alcuna
eccezione.
B. Motivazione della necessità dell'intervento.
Il Trattato richiede ad uno Stato Parte di designare
un'Autorità nazionale per dare attuazione al Trattato sul
territorio nazionale e di versare la sua quota annuale di
partecipazione all'Organizzazione internazionale di Vienna
(CTBTO).
La legge 15 dicembre 1998, n. 484, aveva disposto
l'impiego dei fondi per le esigenze suindicate, ma solo per
gli anni 1998-2000.
Ad evitare di essere dichiarato inadempiente a fronte di
un obbligo volontariamente assunto con la ratifica del
Trattato, lo Stato italiano è pertanto tenuto a provvedere con
un adeguato strumento legislativo che assicuri la continuità
degli obblighi assunti.
C. Obiettivi generali e specifici, immediati e di
medio-lungo periodo.
La norma si prefigge di assicurare allo Stato italiano la
capacità di acquisire dati e valutazioni su eventuali
esperimenti nucleari condotti da altri Stati in violazione del
Trattato, attraverso una struttura nazionale che si avvale di
un sistema di monitoraggio a livello mondiale.
Il provvedimento legislativo consente all'Autorità
nazionale di partecipare all'attività internazionale, nonché
di avvalersi delle tecnologie e del personale tecnico
altamente specializzato di agenzie ed enti che operano nello
specifico settore, e che non sono diversamente reperibili
nell'Amministrazione.
Nel breve periodo ed in attesa dell'entrata in vigore del
Trattato, la norma intende consentire l'impiego delle
strutture da realizzare per acquisire la capacità operativa
atta a distinguere eventi naturali da eventi artificiali
riconducibili ad esperimenti nucleari.
Nel medio e lungo termine, dopo l'entrata in vigore del
Trattato, il provvedimento consente di assicurare allo Stato
italiano la capacità di acquisire elementi di valutazione su
eventuali violazioni del Trattato da far valere nelle sedi
internazionali più opportune, come il CTBTO ed il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, anche per sollecitare eventuali
provvedimenti contro le violazioni del Trattato.
D. Presupposti organizzativi.
La corretta esecuzione dei provvedimenti proposti
richiede che i fondi necessari siano disponibili dall'anno in
corso, anche per la copertura relativa al contributo per
l'anno 2001, non potendosi interrompere l'attività in corso a
livello nazionale, oppure non versare la quota annuale dovuta
all'Organizzazione internazionale, senza indicare ragioni
plausibili.
E. Aree di "criticità".
La mancata approvazione della norma proposta non consente
di far fronte agli impegni internazionali assunti con la
ratifica del Trattato a decorrere dal 1^ gennaio 2001.
F. Opzioni alternative alla regolazione.
L'eventuale "opzione nulla", cioè di lasciare immutata la
situazione esistente, potrebbe giustificare l'impressione che
lo Stato italiano intenda recedere dal Trattato, con evidenti
ripercussioni politiche internazionali e con la rinuncia del
nostro Paese ad applicare questo importante strumento
internazionale contro la proliferazione delle armi nucleari.
Sul piano interno comporterebbe l'arresto di tutte le attività
già avviate per dare esecuzione al Trattato.
G. Strumento tecnico normativo eventualmente più
appropriato.
Nonostante l'estrema urgenza del provvedimento, l'unico
strumento utilizzabile sembra essere quello di un disegno di
legge.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
(Scheda finale).
A. Ambito dell'intervento; destinatari diretti e
indiretti.
L'intervento intende dare continuità anche dopo il 2000
agli obblighi derivanti dalla ratifica del Trattato sulla
messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato
ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484.
Sono destinatari diretti il Ministero degli affari
esteri, Autorità nazionale responsabile di dare attuazione al
Trattato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, il Ministero dell'interno e quello
dell'ambiente e della tutela del territorio, già chiamati
dalla legge a collaborare con il Ministero degli affari
esteri, nonché gli enti e le Agenzie ad essi collegate e,
segnatamente l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV), l'Ente nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) per l'analisi dei dati rilevati dai sensori
nazionali ed internazionali, ed eventualmente, anche, il Corpo
dei vigili del fuoco.
Sono destinatari indiretti tutti i cittadini italiani
tenuti al divieto di effettuare esperimenti nucleari ed a non
intralciare le ispezioni internazionali.
B. Obiettivi e risultati attesi.
La norma si prefigge di assicurare le risorse
necessarie per le quote annuali dovute al CTBTO, nonché per il
funzionamento delle strutture nazionali deputate ad effettuare
il monitoraggio della situazione internazionale, al fine di
acquisire informazioni su eventuali esplosioni nucleari
effettuate in violazione del Trattato.
La presenza di un sistema internazionale per il
monitoraggio degli esperimenti nucleari, che sia operativo
ancor prima dell'entrata in vigore del Trattato, costituisce
inoltre un forte deterrente contro eventuali esperimenti
nucleari che potrebbero essere condotti segretamente da alcuni
Paesi.
C. Illustrazione della metodologia di analisi
adottata.
Per l'approntamento della norma sono state analizzate le
previgenti legislazioni di altri Paesi dell'Unione europea. Le
strutture da realizzare in Italia saranno simili a quelle
adottate da tali Paesi, anche al fine di avere un riscontro
internazionale che riduca i rischi di errore nella valutazione
di avvenimenti che sono difficili da discriminare dagli eventi
naturali.
D. Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di
operatività.
La norma consentirà all'Autorità nazionale di completare
la realizzazione delle strutture necessarie per essere in
grado di discriminare dagli eventi naturali gli eventi
artificiali e da questi gli esperimenti nucleari.
In condizioni di operatività la struttura sarà in grado
di integrare i dati provenienti sia dai sensori nazionali che
dalla rete mondiale, al fine di identificare situazioni di
violazione del Trattato.
Il personale impiegato nella struttura dell'Autorità
nazionale deve avere un'adeguata preparazione di base sui
fenomeni naturali di tipo sismico, radionuclidico, infrasonico
ed idroacustico, da integrare con corsi di qualificazione
organizzati dal CTBTO per essere in grado di discriminare gli
esperimenti nucleari.
E. Impatto sui destinatari diretti.
I destinatari diretti dovranno adeguare le proprie
strutture alle esigenze della norma; in particolare il
Ministero degli affari esteri dovrà provvedere a regolare i
rapporti di collaborazione con gli altri Ministeri e ad
approntare specifiche convenzioni con Enti ed Agenzie
specializzate.
F. Impatto sui destinatari indiretti.
I destinatari indiretti, cioè i cittadini italiani,
beneficeranno di un clima di fiducia derivante da una stretta
osservanza delle misure di attuazione da parte degli Stati
Parte, verificate mediante le strutture di monitoraggio e di
controllo della situazione, garantite dal Trattato.