XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2732




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Agli effetti della presente legge:

            a) per "legge" si intende la legge 15 dicembre 1998, n. 484;

            b) per "Trattato" si intende il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), fatto a New York il 10 settembre 1996;

            c) per "CTBTO" si intende l'Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari di Vienna.


Art. 2.

        1. L'articolo 3 della legge è sostituito dal seguente:

        " Art. 3. - 1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del Trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale. E' data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del Trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti".

Art. 3.

        1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge, la parola: "Ministero" è sostituita dalla seguente: "Ministro".


Art. 4.

        1. All'articolo 4 della legge è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        " 1-bis. L'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496, e per gli adempimenti relativi all'esecuzione del Trattato, provvede, altresì, alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal Trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonché di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato ed organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del Trattato".


Art. 5.

        1. L'articolo 5 della legge è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - 1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo dell'Organizzazione internazionale per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e del nucleo di scorta dell'Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del Trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione ed a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa".


Art. 6.

        1. Dopo l'articolo 5 della legge è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis.- 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.
            2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 a 130.000 euro".


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 10.574.547 per l'anno 2002 ed in euro 6.605.154 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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