XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2732
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli effetti della presente legge:
a) per "legge" si intende la legge 15 dicembre
1998, n. 484;
b) per "Trattato" si intende il Trattato sulla
messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), fatto
a New York il 10 settembre 1996;
c) per "CTBTO" si intende l'Organizzazione per il
Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari di
Vienna.
Art. 2.
1. L'articolo 3 della legge è sostituito dal seguente:
" Art. 3. - 1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo
4, del Trattato, il Ministero degli affari esteri è designato
quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti
di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero
dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, nonché degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi
collegati, stipulando apposite convenzioni, in particolare con
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio
nazionale. E' data facoltà al Ministero degli affari esteri,
per settori richiesti dalle misure di attuazione del Trattato
che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre
amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei
settori richiesti".
Art. 3.
1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge,
la parola: "Ministero" è sostituita dalla seguente:
"Ministro".
Art. 4.
1. All'articolo 4 della legge è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
" 1-bis. L'ufficio per l'attuazione della
convenzione sulle armi chimiche, fatta a Parigi il 13 gennaio
1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n.
496, e per gli adempimenti relativi all'esecuzione del
Trattato, provvede, altresì, alle spese di approvvigionamento,
installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli
altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la
trasmissione dei dati scientifici previsti dal Trattato; alla
formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari
esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato,
nonché di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di
autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio
nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di
locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e
a quelle di interpretariato ed organizzative di convegni da
tenere sul territorio nazionale in esecuzione del
Trattato".
Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le persone fisiche, gli enti e le
società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad
ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo
ispettivo dell'Organizzazione internazionale per il Trattato
del bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e del
nucleo di scorta dell'Autorità nazionale nelle aree da
ispezionare in esecuzione del Trattato, nonché ad agevolare la
conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima
Organizzazione ed a fornire, su richiesta, tutti gli elementi
che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione
stessa".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 5 della legge è inserito il
seguente:
"Art. 5-bis.- 1. Ove sia illegittimamente
impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, è
data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso
il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie
notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza
l'esecuzione coattiva.
2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque
ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, è punito con la
reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 a
130.000 euro".
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 10.574.547 per l'anno 2002 ed in euro
6.605.154 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.