XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2999
Onorevoli Colleghi! -Numerosi cittadini si sono rivolti
e si stanno rivolgendo alle associazioni dei consumatori per
lamentare l'illecita applicazione dell'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) praticata alle famiglie dalle
aziende erogatrici di gas metano.
La normativa è disciplinata dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, al n. 127-bis della
parte III della tabella A allegata al decreto, e successive
modificazioni, e stabilisce che l'aliquota IVA applicabile
alle forniture di gas metano è del 10 per cento per quanto
riguarda la somministrazione di gas metano usato come
combustibile per usi domestici di cottura cibi e per la
produzione di acqua calda.
In realtà su tutto il territorio nazionale numerose
aziende erogatrici di gas metano applicano, nei contratti di
fornitura alla cittadinanza, contratti stipulati in assenza di
reale concorrenza in quanto la rete è unica, un'aliquota IVA
del 20 per cento sull'utilizzo di gas metano.
Questo si ripercuote inevitabilmente sui costi delle
famiglie ed in particolar modo per gli abitanti in aree
climaticamente particolari, caratterizzate da inverni lunghi e
rigidi.
Inoltre, va ricordato che l'IVA viene calcolata
sull'intero importo fatturato in bolletta, comprensivo delle
imposte di consumo, quali l'imposta erariale di consumo,
facendo in modo che sul cittadino vengano a gravare imposte
quanto mai inique e vessatorie e che si concretano in ogni
caso in una doppia imposizione fiscale.
Per quanto riguarda l'interpretazione del concetto di "uso
domestico" con la circolare n. 82/E del 7 aprile 1999 del
Ministero delle finanze si è ribadito che esso si realizza
nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che,
quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia
elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a
carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati
prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare
prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in
regime di esenzione. Il Ministero delle finanze chiarisce, in
altre parole, come il concetto di "uso domestico" sia inerente
al complesso dei consumi di gas realizzati in ambito
domestico.
Con la sentenza n. 142 del 1993 la Corte costituzionale ha
affermato che "il regime tariffario e di imposta non è legato
alla modalità di concreta fruizione del servizio ma al tipo di
utenza e di impianto che è unico e non stagionale".
Di qui le proteste del cittadini e gli interventi dei
giudici di pace e dei difensori civici in tutto il territorio
nazionale.
Infine, siamo a conoscenza del fatto che l'Autorità
garante dell'energia e del gas ha abolito la tipologia dei
contratti domestici finora classificati in T1 (solo cucina e
acqua calda) e T2 (riscaldamento individuale). In tal modo, i
contratti e le relative tariffe saranno correlate a fasce di
consumo indipendentemente dall'uso.
Per questo si ritiene indispensabile un intervento del
Parlamento finalizzato a rimettere ordine in una materia
delicata anche dal punto di vista della rilevanza per i suoi
riflessi inflazionistici sulle tasche degli utenti come
conseguenza diretta della aleatorietà dei prezzi dei prodotti
petroliferi legati a variabili internazionali.
Ci auguriamo che il Parlamento voglia affrontare nel più
breve tempo possibile il problema oggetto della presente
proposta di legge per porre fine ad una iniquità che penalizza
i cittadini utenti.