XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2999
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas
metano o GPL per uso domestico è applicata nella misura del 10
per cento, ai sensi della parte III della tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
2. Con l'espressione "uso domestico" di cui all'articolo
1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dai
consumatori nella propria abitazione.