XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2999




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL per uso domestico è applicata nella misura del 10 per cento, ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
        2. Con l'espressione "uso domestico" di cui all'articolo 1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dai consumatori nella propria abitazione.



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