XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2996
Onorevoli Colleghi! - L'attuale normativa in materia di
elezione dei sindaci, dei presidenti di provincia e dei
rispettivi consigli ha indubbiamente dato buona prova,
attingendo da una manifestazione di alta democrazia quale la
scelta popolare dei vertici amministrativi, rappresentando una
preziosa occasione di stabilità e di efficienza degli
esecutivi e conseguendo anche così un fortissimo consenso da
parte dei cittadini documentato anche dall'alto numero di
rielezioni.
La presente proposta di legge consta di tre articoli,
ciascuno dei quali intende rispondere ad altrettante esigenze
di miglioramento di tale normativa, rimediando ad altre
storture manifestatesi nel suo concreto esercizio.
L'articolo 1 raccoglie le istanze che emergono anche
dall'Associazione nazionale comuni d'Italia in relazione alla
necessità di consentire un terzo mandato ai sindaci e ai
presidenti di provincia che abbiano meritato la conferma da
parte delle rispettive comunità. Un'esigenza di continuità
politico-amministrativa finalizzata alla compiuta
realizzazione di programmi amministrativi di rilevanza
strategica, che richiedono tempi congrui e coerenza di
indirizzi. Una innovazione che amplia le possibilità di scelta
da parte del popolo sovrano, al quale si riconosce, a
differenza di quanto non avviene con l'attuale normativa, il
diritto di allungare ulteriormente i tempi concessi ad
amministratori rilevatisi efficaci, nel superiore interesse
delle comunità in questione.
L'articolo 2 rimedia ad un autentico vulnus alla
sovranità popolare prodotto dall'attuale incompatibilità tra
le cariche di assessore e di consigliere comunale e
provinciale, a causa della quale gli eletti dal popolo
decadono dal loro mandato per assurgere a funzioni di governo,
per scomparire di fatto - a beneficio di candidati non eletti
- nel momento in cui la volontà del sindaco, o di soggetti
anche partitici che lo condizionino, li privi di tali
funzioni. La previsione in tale caso del rientro nel mandato
elettivo originario rappresenta al tempo stesso una dovuta
manifestazione di rispetto della volontà popolare e una
preziosa garanzia di autonomia nell'esercizio della funzione
di governo, dalla quale si decadrebbe senza perdere il ruolo
pubblico riconosciuto dall'elettorato.
A tale fine la soluzione della sospensione dall'incarico
di consigliere comunale o provinciale in luogo della
cessazione da esso in presenza di nomina ad assessore, con
sostituzione provvisoria da parte del primo dei non eletti,
rappresenta un'equa risposta alla necessità di garantire ad un
tempo sia l'opportuna incompatibilità del ruolo di governo con
quello di assemblea, sia il doveroso e sostanziale rispetto -
in rapporto alla composizione delle assemblee elettive - della
volontà popolare per tutto il tempo della consiliatura.
L'articolo 3 intende disincentivare - anche al fine di
promuovere le aggregazioni politiche - la proliferazione di
liste di scarso rilievo politico-elettorale, presentate
sovente soltanto al fine di garantire l'elezione in consiglio
comunale del candidato sindaco con l'aggiramento di fatto del
meccanismo delle preferenze, introducendo il limite del 3 per
cento di voti per la partecipazione al riparto dei seggi ed
eliminando di fatto l'elezione diretta in consiglio dei
candidati-sindaci perdenti.
Le innovazioni proposte emergono dall'esperienza concreta
del primo decennio della storica riforma dell'elezione dei
sindaci e dei presidenti delle province (attuata dalla legge
25 marzo 1983, n. 81, e successivamente confluita nel testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e certamente
concorreranno a rendere tale rivoluzionaria svolta (alla quale
in gran parte si deve l'obiettivo miglioramento di questi anni
della qualità dei servizi e della vita collettiva dei
territori, oltre ad un fondamentale recupero della necessaria
identificazione tra cittadini ed istituzioni) ancora più
coerente con i suoi obiettivi, rafforzando il tasso di
democrazia attraverso la possibilità del terzo mandato e la
preservazione del diritto al seggio dei consiglieri eletti
disincentivando strumentali frantumazioni.
Per questi motivi proponiamo all'attenzione del
legislatore la presente proposta di legge auspicandone una
rapida approvazione.