XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2996
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 51 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 51. - (Durata del mandato del sindaco, del
presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei
mandati).- 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il
presidente della provincia e il consiglio provinciale durano
in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo
scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle
medesime cariche".
Art. 2.
1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 64. - (Incompatibilità tra consigliere comunale e
provinciale e assessore nella rispettiva giunta).- 1.
La carica di assessore è incompatibile con la carica di
consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, viene
sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione
della nomina. Per tutto il periodo del mandato, e
limitatamente a quello, al suo posto subentra il primo dei non
eletti della lista.
3. L'assessore che lascia l'incarico per revoca
ovvero per dimissioni volontarie, torna a ricoprire la carica
di consigliere.
4. Non possono fare parte della giunta il coniuge,
gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al
terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente
della provincia. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia".
Art. 3.
1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 73. - (Elezione del consiglio comunale nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti).- 1. Le
liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere
un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri
da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da
comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore
a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale
deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato
alla carica di sindaco e il programma amministrativo da
affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo
stesso candidato alla carica di sindaco. In tale caso le liste
debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si
considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno
della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre
un voto di preferenza per un candidato della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a
fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco
al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita
dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in
tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a
consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista
aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi
quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3
per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun
gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a
ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del
sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si
divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste
collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a
concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si
scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste
avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per
sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i
suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le
altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate
la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai
voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,...
sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di
liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e,
quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di
liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi
del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio,
ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi,
viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna
altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato
il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla
carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla
lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei
seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei
seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste
collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo
il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono
assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai
sensi del comma 8.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono
proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna
lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In
caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i
candidati che precedono nell'ordine di lista".