XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2990
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 89 del regolamento per
la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, che ha abrogato l'ordinamento dello
stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
ha disciplinato le modalità per le modificazioni del nome (da
intendere come prenome, ai sensi dell'articolo 6 del codice
civile) e del cognome.
La disposizione prevede che, "salvo quanto disposto in
materia di rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o
aggiungere al proprio nome un altro nome ovvero vuole cambiare
il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela
origine naturale, deve farne domanda al prefetto della
provincia del luogo di residenza o di quello nella cui
circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si
trova l'atto di nascita al quale la richiesta si
riferisce".
Con la presente proposta di legge si fornisce una
interpretazione autentica della citata disposizione,
esplicitando che, solo in caso di richiesta di cambiamento del
cognome, sia imposta la condizione che esso sia "ridicolo o
vergognoso" oppure che "riveli origine naturale".
Si tratta di una interpretazione perfettamente coerente
con la lettera e con il senso logico e giuridico della
disposizione: con la lettera in quanto la disposizione indica
chiaramente le due diverse situazioni, separandole con un
"ovvero"; con il senso logico e giuridico in quanto, trattando
del nome, si prevede anche la possibilità di aggiunta di un
altro nome, cosa che non avrebbe alcun senso se effettuata per
ovviare al "ridicolo o vergognoso". Inoltre, nella stragrande
generalità dei casi, sono i cognomi (e non i nomi) ad indicare
origini naturali.
Questa interpretazione risultava ancora più evidente nel
citato regio decreto n. 1238 del 1939, in cui le differenti
condizioni previste a seconda che si intendesse cambiare il
nome od il cognome erano chiaramente esplicitate anche dal
capo II del titolo VIII, intitolato "Dei cambiamenti e delle
aggiunte dei nomi e dei cambiamenti di cognomi in casi
speciali".
Con questa interpretazione si rende più agevole il cambio
del nome quando esso, pur non essendo "ridicolo o vergognoso"
secondo il comune sentire, è tale o comunque sgradevole - per
i più diversi motivi - per chi lo porta.
In tale modo si potrebbe anche rendere meno penosa la
situazione di chi porta - con grave disagio psicologico ed
esistenziale - un nome che indica un sesso non più
corrispondente all'aspetto esteriore, risolvendo, nel
contempo, i non pochi problemi pratici e giuridici che molti
cittadini incontrano nella vita quotidiana (identificazione ai
fini dello svolgimento di pratiche burocratiche, postali,
bancarie, registrazione in alberghi, eccetera).