XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2990
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nella procedura di modificazione del nome e del
cognome, disciplinata dall'articolo 89 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, è esclusivamente in caso di richiesta di cambiamento del
cognome che sono previsti i requisiti che esso sia "ridicolo o
vergognoso o perché rivela origine naturale". La presente
norma costituisce interpretazione autentica della disposizione
medesima.