XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2990




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nella procedura di modificazione del nome e del cognome, disciplinata dall'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è esclusivamente in caso di richiesta di cambiamento del cognome che sono previsti i requisiti che esso sia "ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale". La presente norma costituisce interpretazione autentica della disposizione medesima.



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