XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2974




        Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito delle problematiche poste dall'esercizio dell'attività sanitaria, il principio della libera scelta dell'individuo, cioè della libertà di decidere da sé per quanto riguarda la propria salute, il proprio corpo, costituisce il presupposto del diritto dell'individuo di potere disporre della propria esistenza di fronte a prospettive terapeutiche proposte dal personale sanitario.
        Tale principio di libertà e tale diritto di autodeterminazione dell'individuo rispetto alla propria esistenza ha come conseguenza che ogni tipo di intervento sanitario che non sia richiesto, o che non abbia il consenso della persona interessata, deve considerarsi illecito (articolo 5 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145).
        Da un lato, quindi, vi è il dovere del sanitario di non intervenire senza prima avere informato adeguatamente l'interessato sulle condizioni di salute in cui si trova e sulle terapie alle quali deve essere sottoposto e, dall'altro, vi è il diritto del paziente ad esprimere un valido consenso.
        Il consenso informato (informed consent) deve trovare pieno riconoscimento giuridico, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della Costituzione italiana (nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana).
        Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, recita: "La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana". Il Codice di deontologia medica, la cui ultima stesura risale al 1998, sancisce il diritto del malato a ricevere tutte le informazioni su diagnosi, prognosi, prospettive alternative terapeutiche e su qualsiasi conseguenza delle scelte e decisioni prese (articolo 30) e all'articolo 34 afferma il dovere del medico di attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona.
        Il diritto di libera scelta e di autodeterminazione dell'individuo a poter scegliere e disporre della propria esistenza deve essere espresso in una disposizione di volontà che EXIT Italia, associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa, suole chiamare testamento biologico - living will.
        Le disposizioni di volontà espresse dall'individuo, nel momento in cui è nella piena capacità di intendere e di volere, tramite questo atto formale, sottoscritte e controfirmate da testimoni e da un fiduciario, devono essere accettate e applicate, qualora vengano a verificarsi le condizioni previste nel testamento biologico. Tale testamento acquista validità giuridica al pari di un qualsiasi testamento di natura patrimoniale, in quanto espressione di quel diritto di autodeterminazione e di scelta della propria esistenza anche nella sua fase finale.
        Qualora la persona che abbia lasciato le sue disposizioni venga a trovarsi non più in grado di esprimersi, la persona fiduciaria, nominata nello stesso testamento biologico, deve esercitare i diritti e le facoltà del sottoscrivente relativamente a quanto espresso nella dichiarazione stessa.
        Nel caso in cui non sia stato espresso il nominativo della persona fiduciaria sarà consentito il ricorso al giudice tutelare per provvedere alla nomina.
        Qualora poi dovessero sorgere divergenze tra le scelte operate dai sanitari e la volontà espressa dal dichiarante, la decisione è demandata al giudice del tribunale del luogo dove si trova la persona malata.
        Il problema del diritto a morire, del diritto ad una morte dignitosa ed umana, tenuto conto dello stato attuale del progresso conoscitivo, è sempre più diffusamente sentito sia nel mondo laico che in quello religioso, cattolico e non cattolico.
        Se si parla di autodeterminazione da parte del malato molto dipende certamente dal progresso culturale e morale, dalla maggiore sensibilità ad ogni diritto della persona e all'individuazione di questi diritti con l'esigenza di assicurare la maggiore dignità alla vita di ognuno durante tutta la sua esistenza e quindi anche nella sua fase conclusiva.
        La dignità del nascere è un diritto acquisito.
        Il diritto del vivere è un diritto acquisito.
        La dignità del morire è un diritto che la presente proposta di legge si propone di fare diventare un diritto acquisito, mediante il rispetto delle disposizioni di volontà sottoscritte da chi, evidentemente, è nel pieno possesso della capacità di intendere e volere.
        Non ha alcun senso prolungare malattie irreversibili, con crescente sofferenza fisica e morale del paziente: in questi casi non si prolunga la vita, ma si prolunga lo stesso processo di morte.
        Attualmente, con il progresso della scienza medica, è possibile mantenere in vita per lunghi periodi individui privi di ogni autonomia. Ciò è giustificato, se non doveroso, quando vi è una prospettiva di recupero, ma non può diventare una coercizione quando la malattia è irrimediabile, con sofferenze e, spesso, senza quella dignità cui ciascuno ha diritto.
        Questa proposta di legge, fa parte del gruppo di venticinque proposte di legge di iniziativa popolare predisposto dai "Radicali italiani", per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il diritto di conoscerle, come riconosciuto da centonovantasei parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depositarle - pur non condividendole tutte nel merito - dopo ventotto giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, segretario dei "Radicali italiani".




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