XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2974
Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito delle problematiche
poste dall'esercizio dell'attività sanitaria, il principio
della libera scelta dell'individuo, cioè della libertà di
decidere da sé per quanto riguarda la propria salute, il
proprio corpo, costituisce il presupposto del diritto
dell'individuo di potere disporre della propria esistenza di
fronte a prospettive terapeutiche proposte dal personale
sanitario.
Tale principio di libertà e tale diritto di
autodeterminazione dell'individuo rispetto alla propria
esistenza ha come conseguenza che ogni tipo di intervento
sanitario che non sia richiesto, o che non abbia il consenso
della persona interessata, deve considerarsi illecito
(articolo 5 della Convenzione europea per la protezione dei
diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina, fatta a
Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva ai sensi della legge
28 marzo 2001, n. 145).
Da un lato, quindi, vi è il dovere del sanitario di non
intervenire senza prima avere informato adeguatamente
l'interessato sulle condizioni di salute in cui si trova e
sulle terapie alle quali deve essere sottoposto e, dall'altro,
vi è il diritto del paziente ad esprimere un valido
consenso.
Il consenso informato (informed consent) deve
trovare pieno riconoscimento giuridico, anche sulla base di
quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della
Costituzione italiana (nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana).
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale,
recita: "La tutela della salute fisica e psichica deve
avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della
persona umana". Il Codice di deontologia medica, la cui ultima
stesura risale al 1998, sancisce il diritto del malato a
ricevere tutte le informazioni su diagnosi, prognosi,
prospettive alternative terapeutiche e su qualsiasi
conseguenza delle scelte e decisioni prese (articolo 30) e
all'articolo 34 afferma il dovere del medico di attenersi, nel
rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza
professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa
dalla persona.
Il diritto di libera scelta e di autodeterminazione
dell'individuo a poter scegliere e disporre della propria
esistenza deve essere espresso in una disposizione di volontà
che EXIT Italia, associazione italiana per il diritto ad una
morte dignitosa, suole chiamare testamento biologico -
living will.
Le disposizioni di volontà espresse dall'individuo, nel
momento in cui è nella piena capacità di intendere e di
volere, tramite questo atto formale, sottoscritte e
controfirmate da testimoni e da un fiduciario, devono essere
accettate e applicate, qualora vengano a verificarsi le
condizioni previste nel testamento biologico. Tale testamento
acquista validità giuridica al pari di un qualsiasi testamento
di natura patrimoniale, in quanto espressione di quel diritto
di autodeterminazione e di scelta della propria esistenza
anche nella sua fase finale.
Qualora la persona che abbia lasciato le sue disposizioni
venga a trovarsi non più in grado di esprimersi, la persona
fiduciaria, nominata nello stesso testamento biologico, deve
esercitare i diritti e le facoltà del sottoscrivente
relativamente a quanto espresso nella dichiarazione stessa.
Nel caso in cui non sia stato espresso il nominativo della
persona fiduciaria sarà consentito il ricorso al giudice
tutelare per provvedere alla nomina.
Qualora poi dovessero sorgere divergenze tra le scelte
operate dai sanitari e la volontà espressa dal dichiarante, la
decisione è demandata al giudice del tribunale del luogo dove
si trova la persona malata.
Il problema del diritto a morire, del diritto ad una morte
dignitosa ed umana, tenuto conto dello stato attuale del
progresso conoscitivo, è sempre più diffusamente sentito sia
nel mondo laico che in quello religioso, cattolico e non
cattolico.
Se si parla di autodeterminazione da parte del malato
molto dipende certamente dal progresso culturale e morale,
dalla maggiore sensibilità ad ogni diritto della persona e
all'individuazione di questi diritti con l'esigenza di
assicurare la maggiore dignità alla vita di ognuno durante
tutta la sua esistenza e quindi anche nella sua fase
conclusiva.
La dignità del nascere è un diritto acquisito.
Il diritto del vivere è un diritto acquisito.
La dignità del morire è un diritto che la presente
proposta di legge si propone di fare diventare un diritto
acquisito, mediante il rispetto delle disposizioni di volontà
sottoscritte da chi, evidentemente, è nel pieno possesso della
capacità di intendere e volere.
Non ha alcun senso prolungare malattie irreversibili, con
crescente sofferenza fisica e morale del paziente: in questi
casi non si prolunga la vita, ma si prolunga lo stesso
processo di morte.
Attualmente, con il progresso della scienza medica, è
possibile mantenere in vita per lunghi periodi individui privi
di ogni autonomia. Ciò è giustificato, se non doveroso, quando
vi è una prospettiva di recupero, ma non può diventare una
coercizione quando la malattia è irrimediabile, con sofferenze
e, spesso, senza quella dignità cui ciascuno ha diritto.
Questa proposta di legge, fa parte del gruppo di
venticinque proposte di legge di iniziativa popolare
predisposto dai "Radicali italiani", per ciascuna delle quali
sono state raccolte le firme di decine di migliaia di
cittadini elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il
diritto di conoscerle, come riconosciuto da centonovantasei
parlamentari di ogni schieramento politico che si sono
impegnati a depositarle - pur non condividendole tutte nel
merito - dopo ventotto giorni di sciopero della fame attuato
da Daniele Capezzone, segretario dei "Radicali italiani".