XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2974




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Informazione).

        1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo completo e comprensibile, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche prospettate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
        2. L'obbligo per il personale sanitario di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarano espressamente di non volere essere informati.


Art. 2.

(Consenso).

        1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro prospettato.
        2. La prestazione o la negazione del consenso di cui al comma 1 è sempre vincolante per gli operatori e per le strutture sanitarie, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del soggetto interessato.


Art. 3.

(Suicidio assistito e eutanasia).

        1. I soggetti di cui all'articolo 1, nel caso di malattia terminale o di malattia gravemente invalidante, irreversibile, e con prognosi infausta, hanno il diritto di scegliere le modalità della propria morte e di chiedere l'assistenza di un medico per porre termine alla propria esistenza.


Art. 4.

(Dichiarazione di volontà).

        1. Per dichiarazione di volontà si intende l'atto formale di autodeterminazione, sottoscritto liberamente e volontariamente, con cui il soggetto, nella pienezza delle sue facoltà, detta le proprie volontà riguardo ai trattamenti sanitari nonché agli atti di cui all'articolo 3.
        2. La dichiarazione di volontà è vincolante e rimane valida anche nel caso in cui il soggetto interessato si trovi in stato di incapacità naturale, temporanea o permanente.
        3. In caso di ricovero del soggetto in strutture ospedaliere la dichiarazione di volontà deve essere allegata alla cartella clinica.
        4. La dichiarazione di volontà è sempre revocabile da parte del soggetto interessato.
        5. Ogni soggetto giuridicamente capace nomina un fiduciario il quale, nel caso sopravvenga uno stato di incapacità naturale del soggetto stesso, è tenuto a garantire l'adempimento delle indicazioni contenute nella dichiarazione di volontà.
        6. Qualora un soggetto si trovi in stato di incapacità naturale e sia venuto meno il fiduciario, il giudice tutelare provvede alla nomina di un nuovo fiduciario, su segnalazione di chiunque sia venuto a conoscenza della situazione.


Art. 5.

(Regolamento di attuazione).

        1. Le procedure e le modalità di esercizio dei diritti di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 1, sono stabilite da un apposito regolamento di attuazione, da adottare con decreto del Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Obiezione di coscienza).

        1. Gli operatori sanitari non sono tenuti a partecipare a procedure e ad atti finalizzati al trattamento eutanasico e al suicidio assistito di cui all'articolo 3, qualora sollevino obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al responsabile della struttura sanitaria.
        2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata dall'operatore sanitario in qualsiasi momento e con effetto immediato.


Art. 7.

(Non applicabilità degli articoli 579 e 580
del codice penale).

        1. Non sono punibili per i delitti previsti dagli articoli 579 e 580 del codice penale gli operatori sanitari che compiono gli atti di cui all'articolo 3 della presente legge.



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