XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2974
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Informazione).
1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il
diritto ad essere informato, in modo completo e comprensibile,
riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui
è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle
procedure diagnostiche e terapeutiche prospettate, nonché alle
opportunità terapeutiche alternative.
2. L'obbligo per il personale sanitario di informare i
soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i
soggetti medesimi dichiarano espressamente di non volere
essere informati.
Art. 2.
(Consenso).
1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno il diritto di
prestare o di negare il proprio consenso relativamente a
qualsiasi trattamento sanitario loro prospettato.
2. La prestazione o la negazione del consenso di cui al
comma 1 è sempre vincolante per gli operatori e per le
strutture sanitarie, anche qualora ne derivi un pericolo per
la salute o per la vita del soggetto interessato.
Art. 3.
(Suicidio assistito e eutanasia).
1. I soggetti di cui all'articolo 1, nel caso di malattia
terminale o di malattia gravemente invalidante, irreversibile,
e con prognosi infausta, hanno il diritto di scegliere le
modalità della propria morte e di chiedere l'assistenza di un
medico per porre termine alla propria esistenza.
Art. 4.
(Dichiarazione di volontà).
1. Per dichiarazione di volontà si intende l'atto formale
di autodeterminazione, sottoscritto liberamente e
volontariamente, con cui il soggetto, nella pienezza delle sue
facoltà, detta le proprie volontà riguardo ai trattamenti
sanitari nonché agli atti di cui all'articolo 3.
2. La dichiarazione di volontà è vincolante e rimane
valida anche nel caso in cui il soggetto interessato si trovi
in stato di incapacità naturale, temporanea o permanente.
3. In caso di ricovero del soggetto in strutture
ospedaliere la dichiarazione di volontà deve essere allegata
alla cartella clinica.
4. La dichiarazione di volontà è sempre revocabile da
parte del soggetto interessato.
5. Ogni soggetto giuridicamente capace nomina un
fiduciario il quale, nel caso sopravvenga uno stato di
incapacità naturale del soggetto stesso, è tenuto a garantire
l'adempimento delle indicazioni contenute nella dichiarazione
di volontà.
6. Qualora un soggetto si trovi in stato di incapacità
naturale e sia venuto meno il fiduciario, il giudice tutelare
provvede alla nomina di un nuovo fiduciario, su segnalazione
di chiunque sia venuto a conoscenza della situazione.
Art. 5.
(Regolamento di attuazione).
1. Le procedure e le modalità di esercizio dei diritti di
cui all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 1, sono stabilite
da un apposito regolamento di attuazione, da adottare con
decreto del Ministro della salute, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Obiezione di coscienza).
1. Gli operatori sanitari non sono tenuti a partecipare a
procedure e ad atti finalizzati al trattamento eutanasico e al
suicidio assistito di cui all'articolo 3, qualora sollevino
obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al
responsabile della struttura sanitaria.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o
revocata dall'operatore sanitario in qualsiasi momento e con
effetto immediato.
Art. 7.
(Non applicabilità degli articoli 579 e 580
del codice penale).
1. Non sono punibili per i delitti previsti dagli articoli
579 e 580 del codice penale gli operatori sanitari che
compiono gli atti di cui all'articolo 3 della presente
legge.