XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2972
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento legislativo
d'urgenza in esame interviene in diversi settori dell'economia
con misure di particolare rilievo, che, oltre ad alcuni
interventi necessari per la proroga di termini, attengono alla
materia tributaria, a quella della trasformazione e del
riassetto di enti pubblici, a quella della spesa farmaceutica
e del sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate. Con il
provvedimento legislativo d'urgenza si interviene altresì per
un adeguamento normativo
discendente da una importante e recente sentenza della Corte
costituzionale: la sentenza n. 221 del 22 maggio 2002.
Il provvedimento in discorso si compone di sei Capi, per
un totale di quattordici articoli, oltre quelli riguardanti la
copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento
medesimo.
Il Capo I, in particolare, reca un articolo (l'articolo 1)
col quale si persegue la finalità unitaria e principale di
prorogare - dalla data di entrata in vigore del provvedimento
legislativo d'urgenza, per evitare conseguenze applicative
suscettibili di riverberarsi in un aumento dei costi per
l'utenza - alcune agevolazioni concernenti particolari
impieghi di prodotti petroliferi.
Ancor più in dettaglio, il comma 1 proroga, per il secondo
semestre 2002, sia il trattamento fiscale previsto per le
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua, sia quello previsto per le
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal
12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che
le utilizza per gli usi di trazione e di combustione,
limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale
soggetto.
Il comma 2 proroga, per il secondo semestre 2002, la
riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas
metano per combustione per uso industriale, laddove si
verifichino consumi superiori a 1.200.000 mc. per anno.
Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2002, l'aumento,
originariamente pari a lire 50 (euro 0,0258), rispettivamente
per litro di gasolio e chilogrammo di g.pl., della riduzione
minima di prezzo su tali prodotti utilizzati come combustibili
per riscaldamento in determinate zone geografiche del
Paese.
Il comma 4 conferma, per il secondo semestre 2002, la
proroga dell'aumento dello sconto già in essere, per ogni
chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento
alimentate con biomasse o con energia geotermica, ai sensi
dell'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Con i commi 5, 6 e 7, infine, si interviene su importanti
termini connessi alle operazioni di cartolarizzazione dei
crediti INPS, alla determinazione del saggio d'interesse sui
mutui e alle procedure di finanziamento da parte dello Stato
di progetti finalizzati a garantire l'uso della lingua
minoritaria presso gli uffici pubblici.
Il Capo II del provvedimento legislativo d'urgenza
(articoli da 2 a 6) reca una serie di importanti interventi in
materia tributaria.
L'articolo 2, in particolare, si propone l'obiettivo di
incentivare lo svecchiamento del parco degli autoveicoli non
provvisti di dispositivi antinquinamento conformi alle
direttive CE. In effetti, il parco auto italiano, per la
presenza di una notevole quantità di veicoli di rilevante
anzianità, quindi sprovvisti di qualsiasi dispositivo
ecologico, appare essere uno dei più vetusti dell'Unione
europea, con tutte le intuibili conseguenze sulla sicurezza
della circolazione e sull'entità delle emissioni
inquinanti.
Appare pertanto particolarmente opportuna l'adozione di
misure fiscali atte ad incentivare un più celere ricambio dei
veicoli in questione. Peraltro, una tale misura, oltre ad
avere diretti effetti sull'entità delle emissioni nocive, che
recentemente hanno toccato punte notevoli in numerose città
italiane, dovrebbe favorire altresì una ripresa del mercato
automobilistico che, al momento, per diverse cause, appare
essere alquanto depresso.
Le disposizioni previste intendono agire sul piano delle
agevolazioni fiscali attenuando l'impatto che provocano
sull'acquirente di autoveicoli, i due tributi di più immediata
applicazione, vale a dire l'imposta provinciale di
trascrizione e la cosiddetta tassa automobilistica, nonché il
pagamento dell'imposta di bollo erariale e degli emolumenti da
corrispondere per l'esecuzione delle formalità di iscrizione
al Pubblico registro automobilistico.
L'imposta di trascrizione, di competenza delle province, è
infatti pagata al momento dell'acquisto in conseguenza delle
formalità di iscrizione dell'autoveicolo
al Pubblico registro automobilistico. La tassa
automobilistica, relativa al possesso del veicolo, viene
invece corrisposta alle regioni.
Appare evidente che prevedere il non assoggettamento a
detti tributi al momento dell'acquisto di veicoli dotati di
dispositivi ecologici e, relativamente alla tassa di possesso,
per un determinato periodo, non può che determinare un
benefico effetto sul mercato automobilistico.
Tali incentivi sono limitati, tuttavia, all'acquisto di
vetture di prima immatricolazione di potenza non superiore a
85 Kw, e quindi non di lusso; acquisto al quale, peraltro,
deve in ogni caso accompagnarsi la consegna agli appositi
centri, per la rottamazione (e, dunque, per la esclusione
definitiva dal parco dei veicoli circolanti), di un veicolo
privo di dispositivi ecologici.
Analoga misura, sia pure con una minore agevolazione
relativamente alla tassa di possesso, è stata prevista per
l'acquisto presso venditori professionali di vetture usate,
semprechè le stesse non superino anch'esse la potenza di 85
Kw, siano comunque dotate di dispositivi antinquinamento
conformi alle direttive CE e siano garantite per almeno un
anno e sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 80 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, salvo che non
siano state immatricolate da non più di due anni ovvero già
revisionate nell'ultimo anno. Anche in tale ipotesi va
ovviamente consegnato, per l'avvio agli appositi centri per la
rottamazione, un veicolo non conforme alle direttive CE
sull'inquinamento.
I benefici in questione sono estesi anche a coloro che
utilizzano un autoveicolo nell'ambito di un contratto di
leasing, solo che in tale ipotesi l'autoveicolo
consegnato per la rottamazione dovrà essere intestato allo
stesso utilizzatore o ad un familiare convivente.
Relativamente alla circostanza che l'applicazione delle
norme di agevolazione in esame comporterà necessariamente una
perdita di gettito per i titolari dei tributi in questione,
vale a dire regioni e province, nonché, relativamente agli
emolumenti per l'esecuzione delle formalità, per l'Automobile
Club d'Italia, al quale è affidata la gestione del Pubblico
registro automobilistico, sono previste disposizioni per
l'integrale rimborso delle minori entrate a carico del
bilancio statale, con modalità che dovranno essere stabilite
in concreto con decreto interdirigenziale.
L'articolo 3 reca modificazioni di rilievo in materia di
riscossione dei tributi, e questo allo scopo di potenziare
ulteriormente l'attività di recupero coattivo del gettito
tributario da parte dei concessionari (commi da 1 a 3),
modificando, altresì per il biennio 2002-2003 il sistema di
remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi
da 4 a 13).
In particolare, per ciò che concerne l'attività di
recupero coattivo dei concessionari:
si consente al concessionario di chiedere, ricorrendone
le condizioni, il fallimento del debitore;
si prevede che l'ente creditore, oltre a comunicare al
concessionario l'esistenza di nuovi beni del debitore, possa
anche segnalargli specifiche azioni cautelari ed esecutive da
intraprendere ai fini della riscossione delle somme iscritte a
ruolo;
si provvede a rimodulare le conseguenze gravanti sui
concessionari a seguito del mancato riconoscimento
dell'inesigibilità delle quote. A tal fine, allo scopo di
contenere il rischio aziendale nello svolgimento dell'attività
di recupero dei crediti degli enti pubblici, si stabilisce, a
carico dell'agente della riscossione, l'obbligo di versare, in
luogo dell'intero importo iscritto a ruolo, un quarto dello
stesso;
si attribuisce all'Amministrazione il potere di
autorizzare, anche nel periodo transitorio i trasferimenti
delle azioni delle società concessionarie, nonché le fusioni e
le scissioni (operazioni previste dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo n. 112 del 1999). Pertanto, in tale
periodo, l'Amministrazione, da un lato, sarà tenuta (al
ricorrere dei requisiti tassativamente indicati dalla legge)
ad autorizzare le ristrutturazioni previste dai
commi 2 e 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 112
del 1999 e, dall'altro, potrà, nell'esercizio della sua
discrezionalità amministrativa, fornire il suo consenso allo
svolgimento delle operazioni di cui al predetto articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, a condizione
che la ristrutturazione non comporti diminuzione della
capacità finanziaria, tecnica e organizzativa.
Inoltre, si prevede la possibilità, per l'Agenzia delle
entrate, di procedere alla transazione dei crediti tributari
di particolare rilevanza - giacché di importo superiore a
1.500.000 euro - iscritti a ruolo dai propri uffici. Tale
possibilità è, però, condizionata alla accertata maggiore
economicità e proficuità rispetto all'attività di riscossione
coattiva e all'esclusiva spettanza delle somme dovute allo
Stato. Essa, poi, è subordinata all'acquisizione del parere
della Commissione consultiva sulla riscossione e degli altri
organi che devono obbligatoriamente essere sentiti. Tali
pareri si intendono peraltro acquisiti favorevolmente - in una
logica di fluidificazione ed accelerazione, nella sostanza,
dell'entrata tributaria - decorsi 45 giorni dalla relativa
richiesta. La norma prevede, infine, che, nel caso di
raggiungimento dell'accordo transattivo, la dilazione nel
pagamento delle somme dovute possa essere concessa anche a
prescindere dalle condizioni richieste dall'articolo 19, commi
1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973.
L'articolo in esame (commi da 4 a 13) disciplina, inoltre,
la rideterminazione del sistema di remunerazione del servizio
nazionale di riscossione con l'obiettivo di stimolare in
maniera significativa l'attività di recupero coattivo delle
somme iscritte a ruolo e, conseguentemente, di incidere
sensibilmente sull'evasione da riscossione, riconducendo a
maggiore equità il rapporto tra i cittadini e
l'amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, si evidenzia che nell'ambito del disegno
riformatore del sistema di riscossione coattiva delle entrate
dello Stato e degli enti pubblici, attuato ai sensi della
legge delega 28 settembre 1998, n. 337, un ruolo fondamentale
è svolto dal nuovo sistema di remunerazione dell'operato delle
aziende concessionarie.
L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, collega direttamente la remunerazione alla quantità delle
somme riscosse, e, quindi, alla capacità operativa del
concessionario.
Nelle intenzioni del legislatore delegato, l'aumento della
capacità di riscossione delle aziende concessionarie, insieme
ad un significativo processo di efficientamento delle stesse e
di drastica riduzione dei costi di esercizio (soprattutto di
quello relativo al personale), consentirà alle stesse aziende
di conseguire, mediante la suddetta forma di remunerazione,
l'equilibrio di gestione.
Lo stesso legislatore, ben conscio delle difficoltà di
attuazione del radicale processo di trasformazione da porre in
essere, ha comunque previsto che la copertura dei costi di
gestione del sistema venisse assicurata, fino al 31 dicembre
dello scorso anno, attraverso il particolare meccanismo di
sostegno finanziario previsto dall'articolo 58, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 112 del 1999 ed ha, altresì,
fornito uno strumento che, nel medio-lungo periodo, agevolerà,
in linea con le rinnovate esigenze operative del sistema, il
ridimensionamento delle unità di personale attualmente in
servizio (utilizzazione del c.d. fondo esuberi del personale
previsto dai decreti delegati di riforma e dall'articolo 81
della legge 21 novembre 2000, n. 342).
Allo stato, nonostante gli sforzi posti in essere per dare
piena attuazione alla riforma, i cui primi risultati sono,
peraltro, testimoniati dalla ripresa dei volumi di
riscossione, occorre ancora molto impegno per concludere il
processo volto al raggiungimento del necessario grado di
efficientamento del sistema.
Ne consegue che, almeno per il biennio 2002-2003, la
presenza di un efficace sistema di presidio e di deterrenza
all'evasione da riscossione non possa prescindere dalla
previsione di un meccanismo di integrazione delle ordinarie
forme di remunerazione.
A tale finalità sono rivolte le disposizioni in commento
che peraltro, a differenza del citato meccanismo di
salvaguardia (che comportava l'erogazione al sistema di circa
1200 miliardi di lire, oggi pari a circa 620 milioni di euro),
garantisce automaticamente solo una parte dei costi ed è
ridotta nel 2003 per l'effetto di efficientamento di tali
costi derivante dall'utilizzazione del predetto fondo
esuberi.
In considerazione della rilevanza del servizio svolto dai
commissari governativi delegati provvisoriamente alla
riscossione, una quota parte dell'indennità è destinata
esclusivamente a coprire gli oneri relativi al personale delle
gestioni commissariali e una parte di tale maggiorazione è
destinata a coprire i maggiori oneri sostenuti nelle
concessioni ove è prevista la compilazione di documenti in
regime di bilinguismo.
La norma prevede altresì che la remunerazione del
concessionario sia collegata al raggiungimento di obiettivi di
riscossione, in modo tale da spingere complessivamente il
sistema verso più alti livelli di riscossione, tenendo conto
delle realtà più efficienti sul territorio rispetto alla media
nazionale, ed esigendo sostanziali miglioramenti dei risultati
delle aziende che si attestano al di sotto di tale media.
Il raggiungimento degli obiettivi minimi di riscossione
fissati dalla norma - il cui mancato raggiungimento determina,
nei termini di seguito descritti più analiticamente, una
penalizzazione della misura dell'aggio spettante - comporta
per il biennio 2002-2003 un maggior gettito per riscossione,
rispetto ai livelli raggiunti nell'anno 2001, pari a 520
milioni di euro per il 2002 e 1.040 milioni di euro per il
2003. Tale incremento di cassa è atteso in ragione del
previsto recupero di efficienza dei concessionari derivante
dal pieno dispiegamento degli effetti della riforma della
riscossione e ulteriormente favorito dalle altre norme di
settore inserite nel provvedimento in esame, che comporterà
una maggiore incidenza dell'azione di riscossione coattiva
sullo stock dei ruoli accertati e già in carico al
sistema dei concessionari.
La misura degli aggi fissati con il primo decreto
attuativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del
1999 viene pertanto, in via generale, prorogata per il biennio
2002-2003, ma, per la riscossione dei ruoli emessi da uffici
statali è ridotta o aumentata in relazione all'efficacia
dell'azione di recupero dei crediti affidati al sistema dei
concessionari e con riferimento ad obiettivi di riscossione
predeterminati.
Il criterio proposto ai fini dell'erogazione dell'aggio è
di seguito sinteticamente descritto:
le concessioni vengono classificate in base alle
percentuali di riscossione rispetto al carico affidato nel
triennio precedente, e viene estratta la mediana della
distribuzione delle percentuali quale valore medio di
efficienza a livello nazionale;
le concessioni al di sopra della mediana nazionale sono
remunerate con il cento per cento dell'aggio se, rispetto alla
performance conseguita nel 2001, esse mantengono nel
2002 la loro percentuale di riscossione ovvero la incrementino
nel 2003;
le concessioni che si sono attestate al di sotto della
mediana nazionale, per avere l'aggio in misura piena devono,
rispetto alla performance conseguita nel 2001,
incrementare le loro percentuali di riscossione sia nel 2002
sia nel 2003;
le concessioni che non raggiungono gli obiettivi minimi
sopra descritti vengono penalizzate con l'abbattimento
proporzionale e per scaglioni dell'aggio che viene ridotto
nella stessa percentuale di mancato raggiungimento di tali
obiettivi, per scostamenti fino al 10 per cento. Per
scostamenti superiori l'aggio è ridotto in misura più che
proporzionale, con una percentuale di riduzione pari a 1,5
volte a quella di mancata riscossione, con un limite massimo
di riduzione comunque del 30 per cento rispetto all'aggio
ordinario.
Una volta raggiunti i predetti obiettivi minimi di
riscossione (che consentono ai concessionari la percezione
dell'aggio in
misura piena), si prevede, per spingere ulteriormente il
sistema verso più alti volumi di riscossione, un incentivo
collegato all'incremento della riscossione rispetto agli
obiettivi minimi, costituito dall'aumento dell'aggio, su tali
maggiori riscossioni, del cinquanta per cento.
Viene quindi stabilito che l'erogazione degli aggi
maturati in ciascun anno siano erogati l'anno successivo, dopo
aver verificato gli obiettivi raggiunti (e quantificato le
somme riscosse).
Considerato che la norma in esame entrerà in vigore dopo
il primo semestre del corrente anno, si è ritenuto opportuno
prevedere l'ipotesi che gli obiettivi di riscossione assegnati
per il 2002 possano non essere raggiunti per un importo
stimabile, a livello di sistema, in 260 milioni di euro. Tale
valutazione trova conforto sulla base degli importi riscossi a
mezzo ruolo nei primi 5 mesi dell'anno 2002 il cui decremento,
rispetto al corrispondente periodo del 2001, è giustificabile
dal blocco della cartellazione verificatosi nei primi mesi
dell'anno in corso sia per gli effetti dell'adeguamento delle
procedure all'euro sia in conseguenza della necessità di
adeguare le stesse procedure alle modifiche normative recate,
in tema di giurisdizione delle commissioni tributarie, dalla
legge n. 448 del 2001. Il citato importo di 260 milioni di
euro dovrà essere corrisposto dalle aziende entro il 30
novembre 2002. Al fine, poi, di assicurare comunque le
maggiori entrate, si prevede che entro il 27 dicembre i
concessionari anticipino (senza maturazione in loro favore di
interessi) la differenza tra le somme riscosse alla data del
13 dicembre dello stesso anno e le somme previste in caso di
raggiungimento degli obiettivi. L'anticipazione sarà
recuperata in compensazione sulle riscossioni conseguite nel
2003, fino a concorrenza del cinquanta per cento della somma
anticipata; gli importi compensati non concorrono al
raggiungimento dell'obiettivo di riscossione fissato per lo
stesso anno.
L'ulteriore cinquanta per cento dell'anticipazione sarà
trattenuta dalle riscossioni a decorrere dal 1^ gennaio
2004.
Nel caso di versamento dell'anticipazione l'obiettivo di
riscossione sarà considerato raggiunto ai fini dell'erogazione
dell'aggio, che verrà disposta entro il 30 aprile dell'anno
successivo anche sulle somme anticipate. L'importo complessivo
degli aggi spettanti sulle somme effettivamente riscosse nel
2003 sarà erogato entro il 30 aprile 2004, al netto dell'aggio
già corrisposto sulle somme anticipate.
Con l'articolo 4 del provvedimento legislativo d'urgenza
si operano interventi in linea con l'azione razionalizzatrice,
in materia, lato sensu, di giochi, già intrapresa,
nell'attuale legislatura, con la legge n. 383 del 2001
(articolo 12).
Questa azione punta, nella sostanza, ad una compiuta
concentrazione in una sola struttura statale
(l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) delle
diverse competenze ovvero funzioni amministrative che
attualmente esistono in materia di giochi, scommesse e
concorsi pronostici; questo all'eminente fine di assicurare,
in un quadro unitario e coordinato di gestione, una "regia"
operativa idonea a conseguire la massimizzazione
dell'efficacia del comparto di materia e, dunque, la più
efficiente implementazione del settore, anche dal punto di
vista del gettito erariale.
Allo stato, come è noto, in materia di concorsi pronostici
e di scommesse, connessi alle manifestazioni sportive, vige
l'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
che assicura una riserva al CONI della competenza, anche
gestoria, del settore di attività.
Nel tempo, si è andata evidenziando una progressiva
inefficienza di questo settore, connesso alle manifestazioni
sportive, in ragione della sostanziale diseconomia, anche
organizzativa, legata alla duplicazione delle funzioni e dei
compiti amministrativi connessi, da un canto, al settore delle
scommesse e dei concorsi pronostici rientranti nella riserva
del CONI, e, d'altro canto, al concorrente settore costituito
da ogni altro gioco, scommessa o concorso pronostico,
quest'ultimo, ormai da tempo, affidato alle cure
dell'amministrazione finanziaria e, oggi, in particolare
all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
Di qui l'iniziativa, improntata esclusivamente ad esigenze
di maggiore economicità e buon andamento amministrativo, di
far gestire alla sola Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato - ferma la riserva in capo al CONI, derivante dal citato
articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, e la
conseguente titolarità delle competenze da parte di questo
ente pubblico - anche le scommesse e i concorsi pronostici
legati alle manifestazioni sportive.
La soluzione, al riguardo, è parsa poter utilmente essere
quella di prevedere l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato quale concessionaria ex lege dell'ente pubblico
CONI delle attività di gestione dei predetti concorsi
pronostici e scommesse.
Le funzioni gestorie così attribuite all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ovviamente non prescinderanno
dal persistente impiego di tutti i moduli organizzativi di
intermediazione gestoria già attivati dall'ente pubblico CONI.
E' per questa ragione che nell'articolo 4, comma 1, si prevede
altresì il trasferimento allo Stato della quota proprietaria
detenuta dal CONI in società operanti nel settore delle
scommesse e dei concorsi pronostici.
La futura riconducibilità al CONI, da un lato, e
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
dall'altro, dell'insieme costituito dalla titolarità delle
competenze e delle funzioni gestorie nel settore in argomento
ovviamente implicherà un necessario, stretto coordinamento tra
i due enti pubblici per assicurare la massima funzionalità del
settore connesso alle manifestazioni sportive ed il
coordinamento dello stesso con quello più ampio di competenza
statale. A tal fine è dunque appositamente previsto che le
scelte, di carattere strategico, in tema di organizzazione e
di gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
pronostici (nell'ambito delle quali rientreranno anche quelle
riferibili al settore delle manifestazioni sportive) vengono
assunte dal Comitato generale per i giochi (un organismo già
operante presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 357 del 1988),
la cui composizione viene ora integrata, oltre che con un
rappresentante del Ministero per i beni e le attività
culturali, con il presidente del CONI (ovvero un suo
delegato). La posizione del presidente del CONI nell'organo di
direzione strategica assume particolare rilievo, in quanto il
suo voto sarà determinante per ogni deliberazione del Comitato
incidente su materia riservata al CONI.
Con la norma in esame, inoltre, si provvede ad assicurare
che al CONI derivino, per il settore dello sport e per la
remunerazione del rapporto con la sua società servente (la
CONI Servizi Spa), risorse - costituite dai proventi del
comparto delle scommesse e dei concorsi pronostici riferibili
comunque all'area riservata, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 - comunque non
inferiori a quelle che già oggi l'ente pubblico CONI
percepisce al medesimo titolo.
E' importante, poi, la disposizione del comma 2
dell'articolo in rassegna, con il quale si prevede che una
quota (non superiore al dieci per cento) delle risorse
aggiuntive ricavate dall'applicazione del predetto articolo
sia destinata alla realizzazione di nuove infrastrutture
sportive.
Con l'articolo 5 si provvede ad avviare un'importante
procedura rivolta al monitoraggio degli andamenti di spesa
conseguenti all'applicazione del complesso novero dei crediti
di imposta, di varia natura, oggi previsti dall'ordinamento;
andamenti che spesso, e soltanto a consuntivo, risultano
particolarmente penalizzanti per i conti pubblici, sia in
termini di superamento dei limiti di spesa stanziati, sia in
termini di previsioni in ordine alla rinuncia ad entrate,
anche tributarie.
La procedura in buona sostanza, il cui dettaglio sarà
stabilito con appositi provvedimenti di natura non
regolamentare, punta ad avere costantemente, in corso
d'esercizio finanziario, la consapevolezza dell'andamento
della spesa connessa alla fruizione dei crediti di imposta e,
qualora necessario, ad interrompere il ciclo del
conseguimento giuridico dei crediti d'imposta.
L'articolo 6, poi, detta una serie di disposizioni in
materia di società ed associazioni sportive
dilettantistiche.
In questi ultimi anni lo sport ha compiuto progressi
notevolissimi, coinvolgendo un numero sempre crescente di
persone, entrando nel costume e nelle abitudini di vita dei
cittadini e delle famiglie.
Un numero sempre maggiore di persone ha così scoperto,
sulla base della propria esperienza, come lo sport sia una
componente fondamentale della salute, un mezzo di formazione e
di arricchimento della personalità umana, un fattore di
promozione sociale e culturale della comunità, uno strumento
di miglioramento della qualità della vita.
Secondo i dati confermati dalle ultime elaborazioni
dell'ISTAT, il numero degli italiani che praticano con
continuità una attività sportiva, si attesta tra i 14 e i 15
milioni.
Se poi si allarga l'indagine alle espressioni varie di
vita attiva, il numero complessivo di coloro che praticano,
seppur saltuariamente, attività sportive o similari è
stimabile oltre i 34 milioni.
Il fattore costituente e originale del sistema sportivo
italiano è la società sportiva, basata sul volontariato.
Essa rappresenta una scuola di vita, di educazione, di
democrazia, l'occasione per fare esperienza associativa e di
misurarsi nel rapporto con gli altri.
La linfa vitale della società sportiva è costituita
dall'opera volontaria dei dirigenti che, per autentica
passione sportiva, mettono quotidianamente a disposizione il
loro insostituibile apporto, pur in un contesto normativo che
non agevola il loro lavoro.
Tale realtà ha connotati suoi propri non assimilabili ai
modelli stranieri. Nei Paesi anglosassoni esiste una realtà,
che fa principalmente leva sui college, sull'attività
svolta presso le università; in altri Paesi occidentali, se
tale opportunità è più limitata, è tuttavia sviluppato
l'intervento della scuola e delle municipalità. Nei Paesi
dell'est europeo per molti anni è esistito il cosiddetto sport
di Stato.
In Italia si è lontani da queste realtà, con una
esperienza tutta originale che, per gli ottimi risultati che
produce, viene spesso analizzata all'estero con la finalità di
mutuarne i molti lati positivi.
Sulla base dell'ultimo censimento ISTAT, riferito all'anno
2001, si tratta di oltre 82.000 entità affiliate alle
Federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive
associate al CONI, presso le quali prestano la loro opera
circa 550.000 dirigenti, 140.000 tecnici sportivi e oltre
100.000 ufficiali di gara, che rappresentano la forza e
l'anima di questo enorme sistema.
Si tratta del numero più importante di volontari che opera
nel nostro Paese e che, nonostante le difficoltà economiche,
gli adempimenti, le procedure defatiganti, dimostra ancora di
saper funzionare, proprio perché le motivazioni che lo muovono
sono valide e ispirate a sani princìpi ideali.
Accanto a queste società, che rappresentano la base delle
attività delle Federazioni sportive nazionali, si pongono
quelle che fanno capo agli Enti di promozione sportiva, circa
20.000 (non computando quelle affiliate sia agli Enti che alle
Federazioni) che svolgono una funzione altrettanto meritoria
seppur con modi e finalità diversificate, venendo incontro
comunque ad una domanda molto presente nel territorio.
Pur se valido e funzionale, il sistema sportivo italiano,
basato sulle società sportive, trova tuttavia
nell'espletamento dei suoi compiti, difficoltà ed ostacoli che
ne frenano le potenzialità e ne rallentano lo sviluppo.
Si tratta di problemi di diverso tipo, interni ed esterni
cui è necessario trovare al più presto adeguate soluzioni per
rispondere al meglio alle istanze dello sport e della
società.
Se, infatti, le società sportive e il volontariato
raccolgono i principali meriti dei successi dello sport
italiano, è altrettanto vero che ne sopportano direttamente i
maggiori oneri.
E' ormai da tempo evidente come lo sviluppo avuto dallo
sport richieda la necessità di un intervento legislativo che
fornisca alle società sportive dilettantistiche strumenti
giuridici ed organizzativi nuovi e adeguati alle esigenze
interne delle società sportive, allo svolgimento dell'attività
ed ai rapporti esterni.
Già da alcuni anni è in atto nell'organizzazione sportiva
un approfondito dibattito, attraverso convegni in tutte le
province, in merito ad una nuova configurazione giuridica
delle società sportive dilettantistiche.
L'esigenza di una disciplina giuridica delle società
sportive dilettantistiche si è ulteriormente accresciuta negli
ultimi tempi per vari motivi e in particolare per i
seguenti:
a) pur non avendo le società sportive scopo di
lucro, l'esercizio della loro attività è sovente
caratterizzato da un contenuto economico-organizzativo che non
può trovare idonea la forma dell'"associazione non
riconosciuta" come pure il ricorso ai modelli di società
previsti dal vigente codice civile;
b) l'affidamento dei terzi impone l'attribuzione
della personalità giuridica alle società sportive al fine di
dotarle dell'autonomia patrimoniale idonea a garantire le
obbligazioni assunte per il perseguimento delle finalità
statutarie;
c) soltanto le società sportive provviste di
personalità giuridica possono accedere ai mutui dell'Istituto
per il credito sportivo, per cui molte società sportive sono
costrette, a tale fine, a trasformarsi da associazioni non
riconosciute in società di capitali;
d) è necessario operare una netta distinzione tra
società sportive che perseguono veramente finalità sportive e
che operano senza finalità di lucro da attività speculative
che si nascondono dietro l'etichetta di società sportiva;
e) alcune recenti disposizioni fiscali vanno già
nel senso di una incentivazione dell'attività delle società
dilettantistiche mediante specifici interventi volti ad
alleggerire il carico tributario. E' tuttavia necessario a
questo punto riprendere tali disposizioni al fine di
organizzarle in un contesto unitario che associ
l'incentivazione fiscale a tutti gli altri benefìci volti a
sostenere l'attività delle società dilettantistiche.
Inoltre sono necessarie misure urgenti per sostenere e
favorire lo sviluppo delle società sportive.
Pertanto il presente articolo si sviluppa sui seguenti
aspetti:
1) nuova disciplina giuridica delle società sportive
dilettantistiche;
2) disposizioni concrete per agevolare lo sviluppo delle
società sportive dilettantistiche, tenendo conto di tutti
quegli aspetti che, specialmente alla luce della realtà
attuale, incidono sulla operatività delle stesse società
sportive, in particolare sotto l'aspetto tributario e
dell'incentivazione delle sponsorizzazioni;
3) interventi in materia di gestione dell'impiantistica
sportiva.
L'esigenza di una disposizione legislativa volta a
regolare il fenomeno dell'associazionismo sportivo è del resto
avvertita anche dal Parlamento presso il quale sono state
presentate, anche nella precedente legislatura in cui si era
pervenuti ad un testo unificato, una serie di proposte di
legge, delle quali si è ovviamente tenuto conto nella stesura
dell'articolo.
L'articolo si compone di 28 commi.
I commi da 1 a 7 disciplinano il trattamento tributario
delle società sportive dilettantistiche, mediante varie
disposizioni di carattere tributario in favore delle società e
delle associazioni sportive dilettantistiche nonché del
volontariato sportivo.
In particolare, con il comma 1, si precisa che le
disposizioni tributarie vigenti alla data di entrata in vigore
del decreto in esame, riservate ai soli sodalizi sportivi
dilettantistici di tipo associativo, trovano applicazione
anche in favore di
quelli che assumono la forma di società di capitale senza
fine di lucro.
Il comma 2 prevede l'allineamento del limite massimo dei
proventi commerciali conseguiti dalle associazioni sportive
dilettantistiche per essere ammesse ai benefìci della legge 16
dicembre 1991, n. 398, attualmente fissato in lire 360
milioni, a quello stabilito con l'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 2001, n. 222, per la tenuta della contabilità
semplificata delle imprese minori, portato anch'esso da 360 a
600 milioni di lire.
Con il comma 3, è prevista l'inclusione tra i redditi
diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR),
di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo e gestionale, resa in
favore di strutture sportive dilettantistiche, contestualmente
viene elevato a diecimila euro l'importo dei compensi non
rilevanti ai fini della determinazione delle aliquote
applicabili al reddito complessivo del soggetto
percipiente.
Con il comma 4 si escludono il CONI, le Federazioni
sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, dall'obbligo di applicare la ritenuta
del 4 per cento a titolo di acconto, prevista dall'articolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, all'atto dell'erogazione di contributi alle
società e associazioni sportive dilettantistiche.
La disposizione non comporta aggravi per l'erario
trattandosi di ritenuta a titolo di acconto e, nel contempo,
solleva i soggetti eroganti da onerosi impegni e
adempimenti.
Il comma 5 prevede l'applicazione dell'imposta di registro
in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione
delle società e associazioni sportive dilettantistiche e per
quelli direttamente connessi allo svolgimento dell'attività
sportiva.
Con i commi 6 e 7 sono previste, principalmente, norme di
allineamento del settore sportivo dilettantistico al
trattamento tributario in materia di imposta di bollo e di
tasse sulle concessioni governative alle ONLUS, nonché
l'esenzione dalle imposte comunali per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, dall'imposta comunale sulla pubblicità e
dai diritti sulle pubbliche affissioni.
I commi da 8 a 11 si riferiscono alla disciplina
tributaria delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali.
Il comma 8 stabilisce che gli importi erogati in favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche
costituiscono, comunque, per il soggetto erogante, spese di
pubblicità, sempreché siano annualmente contenute nel limite
massimo di 300.000 euro e siano rivolte alla promozione
dell'immagine o dei prodotti del soggetto medesimo.
La norma tende ad eliminare incertezze riguardo al diritto
alla deducibilità di tali spese previsto dall'articolo 74,
comma 2, del TUIR e, soprattutto, un contenzioso tra
contribuenti e l'Amministrazione finanziaria la quale è quasi
sempre soccombente.
Con il comma 9 è prevista alla lettera a), ai fini
del diritto alla detrazione del 19 per cento nella
determinazione del reddito, l'elevazione a 2.500 euro delle
erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche nei
confronti delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, mentre la lettera b) dispone la
detrazione delle erogazioni in discorso per le imprese, nel
limite di 2.500 euro o del 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato.
Il comma 10 esclude dalla base imponibile IRAP delle
società e associazioni sportive dilettantistiche, le indennità
di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i
compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva
dilettantistica.
Peraltro, detti importi già non concorrono alla
determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti in
argomento, se erogati nello svolgimento dell'attività
istituzionale.
Il beneficio recato dalla norma, quindi, costituirà un
onere di scarso rilievo per
l'erario e, nel contempo, solleverà i soggetti passivi da
gravosi adempimenti.
Con il comma 11 viene esclusa la previsione della perdita
della qualifica di ente non commerciale per le associazioni
sportive dilettantistiche, stante la specifica natura dei
soggetti stessi e le finalità dai medesimi perseguite.
I commi da 12 a 16 si riferiscono alla istituzione di un
Fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo.
Il Fondo di garanzia consentirà alle società e associazioni
sportive dilettantistiche di ottenere mutui necessari per la
costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o
l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione
delle relative aree.
I successivi commi, infine, individuano una nuova
disciplina giuridica delle società e associazioni sportive
dilettantistiche.
Il comma 17 reca disposizioni per le società e le
associazioni sotto il profilo della denominazione sociale e ne
definisce la struttura aggregativa individuando la forma
giuridica che detti enti possono assumere. Accanto alla forma
dell'associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 si
prevede la possibilità di costituzione in società di capitali.
L'assenza dello scopo di lucro costituisce la riproposizione
di uno schema normativo già previsto dalla legge 23 marzo
1981, n. 91, a proposito delle società sportive
professionistiche che erano vincolate al reinvestimento degli
utili eventualmente conseguiti nelle attività statutarie.
Trattasi di uno schema collaudato che potrà consentire anche
alle società sportive di capacità economiche di media levatura
di avvalersi di una struttura giuridica adeguata alle esigenze
del mercato.
Il comma 18 prevede che con uno o più regolamenti siano
individuati gli elementi essenziali dello statuto delle
società e delle associazioni e la relativa approvazione dello
stesso. Sono infine indicati gli elementi necessari che devono
figurare nell'atto costitutivo per assicurare la trasparenza
dell'organizzazione societaria e la rispondenza alle norme
dell'ordinamento statale e sportivo che ne improntano
l'attività. I regolamenti dovranno, altresì, individuare le
modalità di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione
ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle
discipline sportive associate o ad uno degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché i
provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento
o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.
Con il comma 19 è prevista una deroga espressa per i
gruppi sportivi militari essendo questi già regolamentati dai
rispettivi ordinamenti.
I commi 20 e 21 riguardano l'istituzione e le modalità di
tenuta presso il CONI del registro delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, nelle sue diverse
sezioni. Tale strumento appare necessario per garantire una
verifica costantemente aggiornata dello stato e del numero di
tutte le società e associazioni sportive che hanno ottenuto il
riconoscimento. L'inclusione nel registro costituisce d'altro
canto la condizione per accedere ai contributi pubblici
previsti in favore ed a sostegno dell'attività sportiva, come
previsto al comma 22.
Con il comma 23 si intende semplificare le procedure per
consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dai
dipendenti pubblici in favore delle società e associazioni
sportive dilettantistiche, sostituendo la previa
autorizzazione prevista dalla vigente legislazione con una
semplice comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. La
disposizione consente inoltre la corresponsione dei rimborsi
spese ai dipendenti pubblici in ragione della natura
prettamente volontaria e gratuita della loro prestazione.
Ai commi 24, 25 e 26 si disciplina la gestione degli
impianti sportivi. Le disposizioni prevedono la possibilità di
affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi
degli enti locali alle società e associazioni sportive
dilettantistiche. Si vuole inoltre incentivare l'attribuzione
degli impianti alle società e associazioni sportive
dilettantistiche individuando un
percorso di assegnazione trasparente ed obiettivo. Di estrema
importanza è infine la previsione della concessione temporanea
di attrezzature sportive della scuola alle società e
associazioni sportive dilettantistiche radicate nel territorio
dell'istituto scolastico o in comuni limitrofi.
La copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 6, quantificata in 1 milione di
euro per l'anno 2002, e in 7 milioni di euro per l'anno 2003,
in 26 milioni di euro per l'anno 2004 e in 17 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2005, è prevista al comma 27.
Il Capo III (articoli 7 ed 8) reca disposizioni in materia
di trasformazione di enti pubblici.
L'articolo 7, specificamente, prevede la trasformazione
dell'ANAS, azienda autonoma dello Stato, in società per
azioni. Al riguardo, giova rammentare che il 1^ ottobre 2001,
in attuazione della riforma Bassanini, la competenza sulla
gestione, manutenzione e realizzazione di nuove opere su circa
due terzi delle strade statali (23.864 chilometri su 35.775) è
passata a tutti gli effetti alle regioni a statuto ordinario.
Quasi tutte le regioni hanno affidato i compiti operativi alle
province. Successivamente il Governo ha firmato il decreto di
commissariamento dell'ANAS.
Con la trasformazione dell'ente in società per azioni si
intendono raggiungere due obiettivi:
1) una migliore gestione della società, grazie alla
disciplina della società per azioni (l'ANAS era stata
trasformata da azienda ministeriale ad ente pubblico economico
con il decreto legislativo n. 143 del 1994);
2) un maggiore coordinamento con il Governo (Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia
e delle finanze) nella realizzazione dei propri obiettivi (in
particolare sul fronte della dotazione e della gestione delle
opere infrastrutturali).
Con la trasformazione si intende migliorare la gestione e
la programmazione degli investimenti. Una recente relazione
della Corte dei conti al Parlamento aveva infatti sollevato
rilievi critici verso l'ANAS per la presenza di "residui
attivi" (fondi stanziati in bilancio ma non effettivamente
spesi alla fine dell'anno, e via via accumulati), pari a quasi
11 miliardi di euro, che dimostravano, sempre secondo la
Corte, "una vistosa testimonianza di inefficienza di
programmazione e gestione".
Con questa azione il Governo intende quindi accelerare la
trasformazione dell'ANAS in vera e propria azienda e
coinvolgerla, contemporaneamente, nei numerosi progetti, in
parte già avviati, ed in parte da avviare, per la
realizzazione di opere di carattere infrastrutturale.
La trasformazione in Spa dell'ANAS, azienda autonoma dello
Stato, è coerente con l'indirizzo avviato già nel 1992,
secondo il quale la disciplina del diritto privato risponde
meglio alle esigenze di una gestione di mercato delle attività
pubbliche.
La trasformazione in Spa, infatti, spingerà l'ex-ente
pubblico ad una ristrutturazione organizzativa e
economico-finanziaria che avvicini la società al mondo delle
imprese che operano nell'ambito della disciplina civilistica;
si tratta quindi di un atto propedeutico necessario dal quale
ci si attende quella svolta culturale, organizzativa,
contabile e manageriale, nella prospettiva di un partenariato
con operatori privati che già operano sul mercato.
Miglioramenti nella gestione dei progetti sono anche da
attendere grazie ad un maggiore coordinamento tra i Ministeri
competenti e la società - ANAS Spa.
L'articolo 8 prevede il riassetto del CONI, cui, rimanendo
esso ente pubblico, si affianca una Spa che ne supporti
l'insieme delle attività.
L'unificazione delle funzioni statali in materia di giochi
è stata avviata dall'articolo 12 della legge n. 383 del 2001
(cosiddetta "legge dei 100 giorni").
Nel solco della stessa filosofia di azione che ha ispirato
la predetta iniziativa si colloca il presente intervento di
completamento che deve far collimare due esigenze: da un lato,
quella di tenere conto
della difficile situazione economico-finanziaria che
attraversa il CONI, dovuta, in particolar modo, alla flessione
delle entrate derivanti dalla gestione dei giochi legati allo
sport, dall'altro, quella di assicurare, comunque, al mondo
dello sport quella disponibilità di risorse finanziarie
necessaria al raggiungimento, tra gli altri, degli obiettivi
di promozione e diffusione della pratica sportiva, nonché alla
realizzazione di un maggior livello di autonomia finanziaria
del CONI (il che appare ancor più necessario ove si consideri,
ad esempio, che negli ultimi due anni esso ha beneficiato di
contributi da parte dello Stato).
Quindi, in coerenza ed a compimento del riassetto della
gestione dei giochi, si pone la necessità che le attività del
CONI tornino a focalizzare la loro attenzione sulla originaria
missione istituzionale dell'ente.
Per fare ciò occorre un nuovo modello operativo nel quale,
fermo restando la natura pubblica del CONI per quanto concerne
le competenze istituzionali e gli organi rappresentativi,
risultino separate tra loro le attività, per così dire,
istituzionali, che vengono conservate, appunto, in capo al
CONI, e quelle gestionali, finalizzate alla realizzazione dei
predetti obiettivi, che vengono trasferite ad una nuova
società per azioni, appositamente costituita, la "CONI Servizi
Spa", di cui lo stesso CONI si avvarrà per l'espletamento dei
suoi compiti.
Detta società, che svolgerà le attività in questione sulla
base di un contratto di servizio da stipulare con il CONI,
avrà così l'opportunità di sfruttare i vantaggi di una
maggiore flessibilità gestionale e di un più alto grado di
efficienza operativa, propri delle società per azioni. Il
contratto di servizio, inoltre, individuerà le risorse
finanziarie, nonché i beni da trasferire alla società.
Il meccanismo di intervento prevede, inoltre, che la CONI
Servizi Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'ente,
inclusi quelli concernenti il personale. La società, poi,
potrà essere capitalizzata, eventualmente anche attraverso
conferimenti immobiliari, da parte dello Stato, tenendo conto
del piano industriale. Si prevede, infine, che la titolarità
delle azioni della società venga attribuita allo Stato, mentre
i poteri di designazione degli amministratori sono attribuiti
al CONI; il presidente del collegio sindacale è designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
Il capo IV (articolo 9) introduce misure di
razionalizzazione della spesa farmaceutica
L'articolo contiene norme relative al finanziamento della
spesa sanitaria e al prontuario dei farmaci. Con riferimento
alle disposizioni recate dal comma 1, si rammenta che
l'articolo 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come modificato, per le regioni a statuto ordinario, dal
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dispone che il
CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente
l'assegnazione:
a) delle quote del Fondo sanitario di parte
corrente per le regioni a statuto speciale;
b) delle quote a titolo di compartecipazione IRAP
per le regioni a statuto ordinario.
In entrambi i casi va comunque tenuto conto dell'importo
dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF stimati per
ciascuna regione.
L'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 56 del
2000, prevede che nelle more della delibera CIPE di
assegnazione alle regioni dei fondi per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, il Ministro dell'economia e
delle finanze possa concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni mensili in misura pari a un dodicesimo delle
assegnazioni effettuate nell'anno precedente.
L'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 19
febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2001, n. 129, ha previsto che a decorrere
dall'anno 2001 le predette anticipazioni di tesoreria possano
essere concesse
limitatamente al primo semestre di ciascun anno.
Al fine di evitare che, nelle more della deliberazione del
CIPE si determini una delicata situazione di carenza di
liquidità per le regioni, la norma recata dal comma 1
dell'articolo 6 è diretta ad abrogare la disposizione che
limita al primo semestre di ciascun anno la possibilità delle
anticipazioni di tesoreria.
Trattandosi di spesa che comunque si verifica nel corso
dell'anno, non si determinano effetti aggiuntivi di onerosità
sulla finanza pubblica. Pertanto, non si procede alla
redazione della relazione tecnica.
I commi da 2 a 4 dell'articolo in esame intendono fare
chiarezza nel campo delle invenzioni industriali in materia di
farmaci. Il settore farmaceutico presenta peculiari
caratteristiche rispetto agli altri settori industriali; il
settore si caratterizza infatti per l'esistenza di una forte
interdipendenza fra i diversi interessi economici e sociali
degli agenti coinvolti (Servizio sanitario nazionale, medici e
farmacisti; pazienti ed aziende farmaceutiche). Si tratta,
pertanto, di contemperare i diversi interessi in gioco, il
primo dei quali, quello relativo alla prevenzione e cura delle
malattie, rappresenta un diritto fondamentale di ogni
cittadino. Al riguardo si evidenzia che il contenimento della
spesa entro il limite stabilito dalle disposizioni del
Documento di programmazione economico-finanziaria e della
legge di bilancio costituisce uno dei principali obiettivi
delle politiche economiche pubbliche. Nel campo sanitario, in
particolare, ciò si traduce nell'obiettivo di contenere la
spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale, entro un limite predeterminato,
che a decorrere dall'anno 2002 non può superare il tetto di
spesa individuato, dall'articolo 5 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, della
legge 16 novembre 2001, n. 405, nel 13 per cento della spesa
sanitaria complessiva.
Si è reso pertanto necessario dare un forte ed immediato
segnale di discontinuità nella dinamica della spesa
farmaceutica al fine di determinare un abbassamento del
trend di evoluzione.
Il capo V (articoli 10 ed 11) è dedicato ad interventi per
il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate e in
agricoltura.
L'articolo 10 sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, introduce ulteriori commi al
medesimo articolo e abroga il comma 3.
Le modifiche apportate consentono, inoltre, i necessari
controlli di budget, atteso che per fruire dell'aiuto di
Stato nella forma del credito d'imposta è necessario
presentare un'apposita domanda contenente gli elementi utili
ai fini dei controlli sostanziali.
Resta immutata la previsione che gli investimenti
agevolabili possono essere effettuati entro il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
In particolare, nel comma 1 dell'articolo 8 sono elencati,
limitando i settori previsti nella previgente normativa,
quelli ammessi all'aiuto, nonchè le aree, che restano
immutate, in cui possono essere realizzati gli investimenti
agevolabili.
Per quanto concerne le aree ammissibili alla deroga di cui
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato
che istituisce la Comunità europea, il contributo è
riconosciuto nella misura dell'85 per cento delle intensità di
aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000-2006; resta immutata, rispetto
alla previgente versione la misura del contributo fruibile
nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla
deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato.
Ai fini del controllo preventivo del budget, nello
stesso comma 1 viene stabilito un limite massimo annuale entro
il quale le imprese potranno beneficiare dell'aiuto in
argomento; essi sono euro 870 milioni per l'anno 2002 ed euro
1.740 milioni per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.
Sempre ai fini del controllo preventivo del budget,
i commi da 1-bis a 1-sexies, prevedono che, per
fruire dell'aiuto, le imprese presentino al centro operativo
di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'apposita
domanda, con la quale devono essere obbligatoriamente
indicati gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare
complessivo degli investimenti ammissibili e la loro
ripartizione nelle aree agevolabili.
L'impresa deve, altresì, impegnarsi obbligatoriamente ad
avviare la realizzazione dell'investimento soltanto
successivamente alla data di presentazione della domanda; tale
realizzazione deve avvenire, a pena di decadenza del
beneficio, entro sei mesi dalla suddetta data.
L'Agenzia delle entrate esamina le domande secondo
l'ordine cronologico di ricezione ed entro il termine di 15
giorni comunica l'eventuale diniego all'agevolazione per
l'esaurimento dei fondi ovvero per mancanza degli elementi
obbligatori della domanda; decorso inutilmente tale termine,
la domanda si intende accettata.
Ai fini dei successivi controlli, anche di budget,
l'impresa, entro il secondo mese successivo alla data di
chiusura dell'esercizio in cui è presentata la domanda,
comunica all'Amministrazione finanziaria i dati necessari per
verificare l'ammontare complessivo dell'investimento realmente
effettuato, le aree in cui lo stesso è destinato, nonché
l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla
medesima data.
La domanda presentata dall'impresa e tutte le
comunicazioni successive con l'Amministrazione finanziaria,
sono effettuate mediante il sistema telematico di trasmissione
dati, già utilizzato in occasione della presentazione in via
telematica delle dichiarazioni dei redditi da parte dei
soggetti abilitati.
Con il comma 2 del presente articolo, è disposta, inoltre,
l'abrogazione dell'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 (cosiddetta "Tremonti-bis"), relativo alla
inammissibilità della fruizione congiunta dell'agevolazione in
argomento e quella della Tremonti-bis.
Il comma 3 dispone che le modifiche apportate al comma 1
dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, si applicano agli
investimenti avviati, secondo l'accezione sopra descritta,
successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in
argomento. Ne deriva che per gli investimenti avviati prima di
tale data, evidentemente, si applica la normativa previgente
alle modifiche. Il riferimento all'avviamento comporta che
investimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente
decreto e per i quali il momento considerato fiscalmente
rilevante ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione (consegna
del mobile, stipula dell'atto per gli immobili, stato di
avanzamento lavori per costruzioni in appalto, eccetera)
avviene dopo tale data restano, comunque, soggetti alla
disciplina ante modifiche. E' il caso, ad esempio, di un bene
strumentale acquistato prima dell'entrata in vigore del
decreto e consegnato dopo tale data.
Infine, si evidenzia che le modifiche introdotte con
l'articolo in esame, sono state già autorizzate dalla
Commissione europea in data 21 giugno 2002.
L'articolo 11 provvede ad estendere il credito d'imposta
alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto
il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nel
settore della produzione, commercializzazione e trasformazione
dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che
istituisce la Comunità europea.
Tale estensione è conforme agli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato in agricoltura, che non prevedono
esclusioni nella tipologia di intervento tra aree "obiettivi 1
e 2" fuori obiettivi, ma solamente un livello di contributo
superiore (dal 40 al 50 per cento).
Il comma 2 conferma che le tipologie degli investimenti
ammissibili al contributo sotto forma di credito d'imposta
sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis,
della legge n. 388 del 2000. Ciò in quanto il richiamo
dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 agli articoli 67 e
68 del TUIR è limitativo: è infatti necessario, ai fini della
compatibilità con la normativa comunitaria, che le tipologie
di investimento siano compatibili con i piani di sviluppo
rurale o i programmi operativi
regionali, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 1257 e
1260 del 1999. In tal senso la bozza di decreto attuativo del
comma 7-bis è già stata vagliata dagli uffici della
Commissione europea in senso positivo.
Il comma 3 prevede che le imprese agricole siano ammesse
al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato
domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi
del regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente
dall'ente incaricato. Tale limitazione vale per tutte le
tipologie di imprese agricole, siano esse tassate "a reddito
d'impresa" o a reddito agrario.
Al fine di determinare l'ammontare dell'agevolazione, per
le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai
sensi dell'articolo 29 del TUIR (tassate cioè a reddito
agrario) il calcolo degli ammortamenti dedotti (comma 4) è
effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento
previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, mentre la determinazione degli investimenti dismessi o
ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto
degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi
coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988.
Il comma 5 prevede la copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo.
Il comma 6 prevede che, per quanto non diversamente
disposto, si applica la procedura per l'ammissione al
beneficio di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000,
come modificato dall'articolo 10.
Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle
finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il capo VI (articoli da 12 a 16) è dedicato a disposizione
varie.
Con l'articolo 12 si interviene sulla disciplina
dell'autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale risultante
a seguito della pronuncia con cui la Corte costituzionale ha
annullato l'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto
legislativo n. 303 del 1999.
In particolare, prendendo atto della citata sentenza, si
afferma l'assoggettamento al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei conti degli atti espressivi del
potere di autonomia attribuito al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Con una norma ispirata alla razionalizzazione delle scelte
organizzative e di riduzione degli oneri di impatto
amministrativo, si estende, inoltre, a tutti gli atti emanati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio
dell'autonomia in questione, la possibilità di chiedere il
parere facoltativo del Consiglio di Stato, già contemplata,
sia pure con ambito limitato, dal citato articolo 9, comma 7,
nella parte di perdurante vigenza.
L'articolo 13 reca disposizioni in materia idrica. I primi
tre commi dettano disposizioni finalizzate ad assicurare il
corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania
e Irpinia. In ordine ai requisiti di urgenza per i quali si
rende necessario inserire tale norma nel contesto del
decreto-legge, si evidenzia che in caso di ritardato
trasferimento di risorse all'Ente, si avrebbe la paralisi
dell'attività dell'Ente medesimo in un momento, tra l'altro,
di massima crisi idrica delle aree interessate.
Il mancato pagamento degli stipendi al personale, inoltre,
crea situazioni di insostenibilità per le famiglie del
personale stesso, né sembra possibile ricorrere a strumenti
diversi da quello prospettato in considerazione del drammatico
livello di crisi raggiunto. L'Ente fornisce acqua di
irrigazione e per usi alle popolazioni di un vasto areale e
l'interruzione del servizio avrebbe conseguenze economiche che
sono difficilmente stimabili.
L'Ente fu istituito con il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, come strumento
tecnico esecutivo dello Stato nelle regioni Puglia e Lucania e
successivamente in parte della Campania. Posto sotto la
vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, con il medesimo decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 281 del 1947, è stato riconosciuto
come persona giuridica di diritto pubblico e sono stati
affidati compiti statutari, da effettuare sulla base delle
direttive e delle richieste formulate dal Ministero,
riguardanti: a) le ricerche, anche sperimentali, per il
riempimento, la raccolta e l'utilizzazione di risorse idriche;
b) elaborazioni di interventi organici a carattere
interregionale finalizzati anche alla conservazione
dell'equilibrio idrogeologico; c) progettazione ed
esecuzione di opere irrigue a carattere interregionale,
compresi i serbatoi e gli invasi artificiali, nonché a
provvedere al loro esercizio ed alla loro manutenzione.
A partire dall'anno 1976 si è ritenuto di poter sopperire
alle difficoltà finanziarie inserendo nell'articolato della
legge n. 386 del 1976, riguardante gli enti di sviluppo, una
specifica disposizione che autorizzò la concessione di
contributi, in favore dell'Opera nazionale combattenti,
dell'ente irriguo di Bari e dell'ente irriguo di Arezzo, nella
misura annua di lire 3 miliardi. Negli anni successivi, la
contribuzione annua dello Stato per i due enti irrigui ha
subìto una riduzione finanziaria inversamente proporzionale
alle reali esigenze dei tempi, alla progressiva svalutazione
monetaria, nonché a delicati e più incisivi interventi,
richiesti dalle attività agricole territorialmente più
rappresentate.
Infatti, dall'anno 1982 il contributo annuo era già
ridotto a un miliardo e cento milioni di lire (650 milioni a
Bari e 450 milioni ad Arezzo) e tale importo è rimasto
inalterato fino al 1994, per poi essere ridotto ulteriormente
a un miliardo e sessantaquattro milioni di lire a partire del
1995.
Sono stati concessi, nel corso degli anni, finanziamenti
straordinari, finalizzati unicamente al ripianamento dei
deficit accumulati e che, di conseguenza, non hanno
avuto incisività strutturale nella normale gestione
finanziaria dell'Ente, a parte i relativi benefìci momentanei.
Inoltre, a causa della cessazione dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, nonché per via della diminuita
realizzazione di opere pubbliche, l'Ente è venuto
progressivamente a trovarsi in una situazione di ingente
disavanzo finanziario e patrimoniale, cui occorre oggi far
fronte, anche attraverso l'erogazione del previsto contributo
straordinario.
Il comma 4 disciplina le opere realizzande dal Consorzio
Emiliano-Romagnolo (CER) conferendo alle stesse maggiore
efficienza gestionale in materia di utilizzo integrato delle
risorse idriche da esso approvvigionate. La norma non riapre
termini scaduti, né influisce sul procedimento amministrativo
in corso né, infine, modifica l'elaborato progettuale di
base.
E' evidente che l'uso plurimo delle acque di bonifica sia
di competenza dei Consorzi e sia condizionato alla prevalenza
dell'utilizzo irriguo (articolo 27 della legge n. 36 del 1994,
detta "legge Galli"). Tale norma consente soltanto la gestione
delle risorse idriche ad uso plurimo attraverso una società
dedicata, a condizione che permanga la garanzia oggettiva
della prevalenza dell'uso irriguo e che tale prevalenza
sussista anche con riferimento ai soggetti partecipanti, con
vincolo di incedibilità della maggioranza azionaria. Peraltro,
va precisato che la norma in questione non ha incidenza
sull'affidamento del servizio idrico integrato di cui alla
legge n. 36 del 1994.
L'articolo 14 reca disposizioni in materia di rifiuti.
Nei prossimi giorni potrebbe prospettarsi il blocco
dell'attività dell'industria siderurgica, a causa del
sequestro di intere partite di rottami ferrosi disposto dalla
procura di Udine, in Friuli e nel porto di Marghera. I
sequestri hanno inevitabilmente creato una situazione di
confusione tra gli operatori portuali, gli operatori
commerciali e le acciaierie. Queste ultime non sono ormai più
in grado di programmare normalmente il lavoro, non potendo
avere la certezza del flusso della materia prima necessaria
alla produzione.
Le iniziative della magistratura friulana traggono la loro
origine da un'interpretazione particolarmente restrittiva e
contestabile della normativa sui rifiuti ed in
particolare della definizione di "rifiuto", che costituisce
il principale nodo irrisolto della normativa ambientale.
Questo problema è particolarmente acuto nel nostro Paese dove
l'impiego di materiali poveri o di secondo impiego è
largamente e tradizionalmente diffuso a causa della povertà di
materie prime. Sono molti i settori industriali italiani,
dalla siderurgia al vetro, dalla carta al legno, per i quali
la disponibilità e la possibilità di impiego di questi
materiali sono condizione essenziale per mantenere la
competitività sul mercato.
Se questi materiali sono soggetti alla normativa dei
rifiuti, il loro impiego diventa aleatorio a causa delle
prescrizioni ambientali, tecniche e burocratiche, che
disciplinano il settore.
Il problema non è peraltro solo italiano; tutti i Paesi
comunitari hanno manifestato alla Commissione europea la
necessità di chiarire la definizione di "rifiuto" (che è
contenuta in una direttiva comunitaria) per evitare che
cautele legittime e giustificate se applicate ai rifiuti,
divengano vincoli ingestibili per le materie prime di cui
l'industria ha necessità. I tempi comunitari sono però lunghi,
incompatibili con le esigenze delle attività industriali.
Per superare queste difficoltà, nella passata legislatura,
il Senato della Repubblica approvò, con l'accordo del Governo
e con un'intesa che univa maggioranza ed opposizione, un
progetto di legge sull'interpretazione autentica di "rifiuto"
che mirava a risolvere la questione sul piano generale, per
tutti i materiali interessati. Il disegno di legge si arenò in
Commissione ambiente alla Camera dei deputati e non venne
definitivamente approvato.
Contemporaneamente il Ministro dell'ambiente
pro-tempore riprendeva la proposta all'esame del
Parlamento con una circolare interpretativa che, al riscontro
dei fatti di queste settimane, mostra un' efficacia giuridica
insufficiente a regolare la questione.
Diventa quindi necessario risolvere il problema
intervenendo sul piano legislativo, recuperando
l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" nel
testo approvato al Senato della Repubblica.