XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2972




        Onorevoli Deputati! - Il provvedimento legislativo d'urgenza in esame interviene in diversi settori dell'economia con misure di particolare rilievo, che, oltre ad alcuni interventi necessari per la proroga di termini, attengono alla materia tributaria, a quella della trasformazione e del riassetto di enti pubblici, a quella della spesa farmaceutica e del sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate. Con il provvedimento legislativo d'urgenza si interviene altresì per un adeguamento normativo discendente da una importante e recente sentenza della Corte costituzionale: la sentenza n. 221 del 22 maggio 2002.
        Il provvedimento in discorso si compone di sei Capi, per un totale di quattordici articoli, oltre quelli riguardanti la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento medesimo.
        Il Capo I, in particolare, reca un articolo (l'articolo 1) col quale si persegue la finalità unitaria e principale di prorogare - dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo d'urgenza, per evitare conseguenze applicative suscettibili di riverberarsi in un aumento dei costi per l'utenza - alcune agevolazioni concernenti particolari impieghi di prodotti petroliferi.
        Ancor più in dettaglio, il comma 1 proroga, per il secondo semestre 2002, sia il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, sia quello previsto per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto.
        Il comma 2 proroga, per il secondo semestre 2002, la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 mc. per anno.
        Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2002, l'aumento, originariamente pari a lire 50 (euro 0,0258), rispettivamente per litro di gasolio e chilogrammo di g.pl., della riduzione minima di prezzo su tali prodotti utilizzati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche del Paese.
        Il comma 4 conferma, per il secondo semestre 2002, la proroga dell'aumento dello sconto già in essere, per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
        Con i commi 5, 6 e 7, infine, si interviene su importanti termini connessi alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti INPS, alla determinazione del saggio d'interesse sui mutui e alle procedure di finanziamento da parte dello Stato di progetti finalizzati a garantire l'uso della lingua minoritaria presso gli uffici pubblici.
        Il Capo II del provvedimento legislativo d'urgenza (articoli da 2 a 6) reca una serie di importanti interventi in materia tributaria.
        L'articolo 2, in particolare, si propone l'obiettivo di incentivare lo svecchiamento del parco degli autoveicoli non provvisti di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive CE. In effetti, il parco auto italiano, per la presenza di una notevole quantità di veicoli di rilevante anzianità, quindi sprovvisti di qualsiasi dispositivo ecologico, appare essere uno dei più vetusti dell'Unione europea, con tutte le intuibili conseguenze sulla sicurezza della circolazione e sull'entità delle emissioni inquinanti.
        Appare pertanto particolarmente opportuna l'adozione di misure fiscali atte ad incentivare un più celere ricambio dei veicoli in questione. Peraltro, una tale misura, oltre ad avere diretti effetti sull'entità delle emissioni nocive, che recentemente hanno toccato punte notevoli in numerose città italiane, dovrebbe favorire altresì una ripresa del mercato automobilistico che, al momento, per diverse cause, appare essere alquanto depresso.
        Le disposizioni previste intendono agire sul piano delle agevolazioni fiscali attenuando l'impatto che provocano sull'acquirente di autoveicoli, i due tributi di più immediata applicazione, vale a dire l'imposta provinciale di trascrizione e la cosiddetta tassa automobilistica, nonché il pagamento dell'imposta di bollo erariale e degli emolumenti da corrispondere per l'esecuzione delle formalità di iscrizione al Pubblico registro automobilistico.
        L'imposta di trascrizione, di competenza delle province, è infatti pagata al momento dell'acquisto in conseguenza delle formalità di iscrizione dell'autoveicolo al Pubblico registro automobilistico. La tassa automobilistica, relativa al possesso del veicolo, viene invece corrisposta alle regioni.
        Appare evidente che prevedere il non assoggettamento a detti tributi al momento dell'acquisto di veicoli dotati di dispositivi ecologici e, relativamente alla tassa di possesso, per un determinato periodo, non può che determinare un benefico effetto sul mercato automobilistico.
        Tali incentivi sono limitati, tuttavia, all'acquisto di vetture di prima immatricolazione di potenza non superiore a 85 Kw, e quindi non di lusso; acquisto al quale, peraltro, deve in ogni caso accompagnarsi la consegna agli appositi centri, per la rottamazione (e, dunque, per la esclusione definitiva dal parco dei veicoli circolanti), di un veicolo privo di dispositivi ecologici.
        Analoga misura, sia pure con una minore agevolazione relativamente alla tassa di possesso, è stata prevista per l'acquisto presso venditori professionali di vetture usate, semprechè le stesse non superino anch'esse la potenza di 85 Kw, siano comunque dotate di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive CE e siano garantite per almeno un anno e sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, salvo che non siano state immatricolate da non più di due anni ovvero già revisionate nell'ultimo anno. Anche in tale ipotesi va ovviamente consegnato, per l'avvio agli appositi centri per la rottamazione, un veicolo non conforme alle direttive CE sull'inquinamento.
        I benefici in questione sono estesi anche a coloro che utilizzano un autoveicolo nell'ambito di un contratto di leasing, solo che in tale ipotesi l'autoveicolo consegnato per la rottamazione dovrà essere intestato allo stesso utilizzatore o ad un familiare convivente.
        Relativamente alla circostanza che l'applicazione delle norme di agevolazione in esame comporterà necessariamente una perdita di gettito per i titolari dei tributi in questione, vale a dire regioni e province, nonché, relativamente agli emolumenti per l'esecuzione delle formalità, per l'Automobile Club d'Italia, al quale è affidata la gestione del Pubblico registro automobilistico, sono previste disposizioni per l'integrale rimborso delle minori entrate a carico del bilancio statale, con modalità che dovranno essere stabilite in concreto con decreto interdirigenziale.
        L'articolo 3 reca modificazioni di rilievo in materia di riscossione dei tributi, e questo allo scopo di potenziare ulteriormente l'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari (commi da 1 a 3), modificando, altresì per il biennio 2002-2003 il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi da 4 a 13).
        In particolare, per ciò che concerne l'attività di recupero coattivo dei concessionari:

            si consente al concessionario di chiedere, ricorrendone le condizioni, il fallimento del debitore;

            si prevede che l'ente creditore, oltre a comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni del debitore, possa anche segnalargli specifiche azioni cautelari ed esecutive da intraprendere ai fini della riscossione delle somme iscritte a ruolo;

            si provvede a rimodulare le conseguenze gravanti sui concessionari a seguito del mancato riconoscimento dell'inesigibilità delle quote. A tal fine, allo scopo di contenere il rischio aziendale nello svolgimento dell'attività di recupero dei crediti degli enti pubblici, si stabilisce, a carico dell'agente della riscossione, l'obbligo di versare, in luogo dell'intero importo iscritto a ruolo, un quarto dello stesso;

            si attribuisce all'Amministrazione il potere di autorizzare, anche nel periodo transitorio i trasferimenti delle azioni delle società concessionarie, nonché le fusioni e le scissioni (operazioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999). Pertanto, in tale periodo, l'Amministrazione, da un lato, sarà tenuta (al ricorrere dei requisiti tassativamente indicati dalla legge) ad autorizzare le ristrutturazioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, dall'altro, potrà, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, fornire il suo consenso allo svolgimento delle operazioni di cui al predetto articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, a condizione che la ristrutturazione non comporti diminuzione della capacità finanziaria, tecnica e organizzativa.

        Inoltre, si prevede la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di procedere alla transazione dei crediti tributari di particolare rilevanza - giacché di importo superiore a 1.500.000 euro - iscritti a ruolo dai propri uffici. Tale possibilità è, però, condizionata alla accertata maggiore economicità e proficuità rispetto all'attività di riscossione coattiva e all'esclusiva spettanza delle somme dovute allo Stato. Essa, poi, è subordinata all'acquisizione del parere della Commissione consultiva sulla riscossione e degli altri organi che devono obbligatoriamente essere sentiti. Tali pareri si intendono peraltro acquisiti favorevolmente - in una logica di fluidificazione ed accelerazione, nella sostanza, dell'entrata tributaria - decorsi 45 giorni dalla relativa richiesta. La norma prevede, infine, che, nel caso di raggiungimento dell'accordo transattivo, la dilazione nel pagamento delle somme dovute possa essere concessa anche a prescindere dalle condizioni richieste dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
        L'articolo in esame (commi da 4 a 13) disciplina, inoltre, la rideterminazione del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione con l'obiettivo di stimolare in maniera significativa l'attività di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo e, conseguentemente, di incidere sensibilmente sull'evasione da riscossione, riconducendo a maggiore equità il rapporto tra i cittadini e l'amministrazione finanziaria.
        Ciò premesso, si evidenzia che nell'ambito del disegno riformatore del sistema di riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, attuato ai sensi della legge delega 28 settembre 1998, n. 337, un ruolo fondamentale è svolto dal nuovo sistema di remunerazione dell'operato delle aziende concessionarie.
        L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, collega direttamente la remunerazione alla quantità delle somme riscosse, e, quindi, alla capacità operativa del concessionario.
        Nelle intenzioni del legislatore delegato, l'aumento della capacità di riscossione delle aziende concessionarie, insieme ad un significativo processo di efficientamento delle stesse e di drastica riduzione dei costi di esercizio (soprattutto di quello relativo al personale), consentirà alle stesse aziende di conseguire, mediante la suddetta forma di remunerazione, l'equilibrio di gestione.
        Lo stesso legislatore, ben conscio delle difficoltà di attuazione del radicale processo di trasformazione da porre in essere, ha comunque previsto che la copertura dei costi di gestione del sistema venisse assicurata, fino al 31 dicembre dello scorso anno, attraverso il particolare meccanismo di sostegno finanziario previsto dall'articolo 58, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 ed ha, altresì, fornito uno strumento che, nel medio-lungo periodo, agevolerà, in linea con le rinnovate esigenze operative del sistema, il ridimensionamento delle unità di personale attualmente in servizio (utilizzazione del c.d. fondo esuberi del personale previsto dai decreti delegati di riforma e dall'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342).
        Allo stato, nonostante gli sforzi posti in essere per dare piena attuazione alla riforma, i cui primi risultati sono, peraltro, testimoniati dalla ripresa dei volumi di riscossione, occorre ancora molto impegno per concludere il processo volto al raggiungimento del necessario grado di efficientamento del sistema.
        Ne consegue che, almeno per il biennio 2002-2003, la presenza di un efficace sistema di presidio e di deterrenza all'evasione da riscossione non possa prescindere dalla previsione di un meccanismo di integrazione delle ordinarie forme di remunerazione.
        A tale finalità sono rivolte le disposizioni in commento che peraltro, a differenza del citato meccanismo di salvaguardia (che comportava l'erogazione al sistema di circa 1200 miliardi di lire, oggi pari a circa 620 milioni di euro), garantisce automaticamente solo una parte dei costi ed è ridotta nel 2003 per l'effetto di efficientamento di tali costi derivante dall'utilizzazione del predetto fondo esuberi.
        In considerazione della rilevanza del servizio svolto dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, una quota parte dell'indennità è destinata esclusivamente a coprire gli oneri relativi al personale delle gestioni commissariali e una parte di tale maggiorazione è destinata a coprire i maggiori oneri sostenuti nelle concessioni ove è prevista la compilazione di documenti in regime di bilinguismo.
        La norma prevede altresì che la remunerazione del concessionario sia collegata al raggiungimento di obiettivi di riscossione, in modo tale da spingere complessivamente il sistema verso più alti livelli di riscossione, tenendo conto delle realtà più efficienti sul territorio rispetto alla media nazionale, ed esigendo sostanziali miglioramenti dei risultati delle aziende che si attestano al di sotto di tale media.
        Il raggiungimento degli obiettivi minimi di riscossione fissati dalla norma - il cui mancato raggiungimento determina, nei termini di seguito descritti più analiticamente, una penalizzazione della misura dell'aggio spettante - comporta per il biennio 2002-2003 un maggior gettito per riscossione, rispetto ai livelli raggiunti nell'anno 2001, pari a 520 milioni di euro per il 2002 e 1.040 milioni di euro per il 2003. Tale incremento di cassa è atteso in ragione del previsto recupero di efficienza dei concessionari derivante dal pieno dispiegamento degli effetti della riforma della riscossione e ulteriormente favorito dalle altre norme di settore inserite nel provvedimento in esame, che comporterà una maggiore incidenza dell'azione di riscossione coattiva sullo stock dei ruoli accertati e già in carico al sistema dei concessionari.
        La misura degli aggi fissati con il primo decreto attuativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 viene pertanto, in via generale, prorogata per il biennio 2002-2003, ma, per la riscossione dei ruoli emessi da uffici statali è ridotta o aumentata in relazione all'efficacia dell'azione di recupero dei crediti affidati al sistema dei concessionari e con riferimento ad obiettivi di riscossione predeterminati.
        Il criterio proposto ai fini dell'erogazione dell'aggio è di seguito sinteticamente descritto:

            le concessioni vengono classificate in base alle percentuali di riscossione rispetto al carico affidato nel triennio precedente, e viene estratta la mediana della distribuzione delle percentuali quale valore medio di efficienza a livello nazionale;

            le concessioni al di sopra della mediana nazionale sono remunerate con il cento per cento dell'aggio se, rispetto alla performance conseguita nel 2001, esse mantengono nel 2002 la loro percentuale di riscossione ovvero la incrementino nel 2003;

            le concessioni che si sono attestate al di sotto della mediana nazionale, per avere l'aggio in misura piena devono, rispetto alla performance conseguita nel 2001, incrementare le loro percentuali di riscossione sia nel 2002 sia nel 2003;

            le concessioni che non raggiungono gli obiettivi minimi sopra descritti vengono penalizzate con l'abbattimento proporzionale e per scaglioni dell'aggio che viene ridotto nella stessa percentuale di mancato raggiungimento di tali obiettivi, per scostamenti fino al 10 per cento. Per scostamenti superiori l'aggio è ridotto in misura più che proporzionale, con una percentuale di riduzione pari a 1,5 volte a quella di mancata riscossione, con un limite massimo di riduzione comunque del 30 per cento rispetto all'aggio ordinario.

        Una volta raggiunti i predetti obiettivi minimi di riscossione (che consentono ai concessionari la percezione dell'aggio in misura piena), si prevede, per spingere ulteriormente il sistema verso più alti volumi di riscossione, un incentivo collegato all'incremento della riscossione rispetto agli obiettivi minimi, costituito dall'aumento dell'aggio, su tali maggiori riscossioni, del cinquanta per cento.
        Viene quindi stabilito che l'erogazione degli aggi maturati in ciascun anno siano erogati l'anno successivo, dopo aver verificato gli obiettivi raggiunti (e quantificato le somme riscosse).
        Considerato che la norma in esame entrerà in vigore dopo il primo semestre del corrente anno, si è ritenuto opportuno prevedere l'ipotesi che gli obiettivi di riscossione assegnati per il 2002 possano non essere raggiunti per un importo stimabile, a livello di sistema, in 260 milioni di euro. Tale valutazione trova conforto sulla base degli importi riscossi a mezzo ruolo nei primi 5 mesi dell'anno 2002 il cui decremento, rispetto al corrispondente periodo del 2001, è giustificabile dal blocco della cartellazione verificatosi nei primi mesi dell'anno in corso sia per gli effetti dell'adeguamento delle procedure all'euro sia in conseguenza della necessità di adeguare le stesse procedure alle modifiche normative recate, in tema di giurisdizione delle commissioni tributarie, dalla legge n. 448 del 2001. Il citato importo di 260 milioni di euro dovrà essere corrisposto dalle aziende entro il 30 novembre 2002. Al fine, poi, di assicurare comunque le maggiori entrate, si prevede che entro il 27 dicembre i concessionari anticipino (senza maturazione in loro favore di interessi) la differenza tra le somme riscosse alla data del 13 dicembre dello stesso anno e le somme previste in caso di raggiungimento degli obiettivi. L'anticipazione sarà recuperata in compensazione sulle riscossioni conseguite nel 2003, fino a concorrenza del cinquanta per cento della somma anticipata; gli importi compensati non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di riscossione fissato per lo stesso anno.
        L'ulteriore cinquanta per cento dell'anticipazione sarà trattenuta dalle riscossioni a decorrere dal 1^ gennaio 2004.
        Nel caso di versamento dell'anticipazione l'obiettivo di riscossione sarà considerato raggiunto ai fini dell'erogazione dell'aggio, che verrà disposta entro il 30 aprile dell'anno successivo anche sulle somme anticipate. L'importo complessivo degli aggi spettanti sulle somme effettivamente riscosse nel 2003 sarà erogato entro il 30 aprile 2004, al netto dell'aggio già corrisposto sulle somme anticipate.
        Con l'articolo 4 del provvedimento legislativo d'urgenza si operano interventi in linea con l'azione razionalizzatrice, in materia, lato sensu, di giochi, già intrapresa, nell'attuale legislatura, con la legge n. 383 del 2001 (articolo 12).
        Questa azione punta, nella sostanza, ad una compiuta concentrazione in una sola struttura statale (l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) delle diverse competenze ovvero funzioni amministrative che attualmente esistono in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici; questo all'eminente fine di assicurare, in un quadro unitario e coordinato di gestione, una "regia" operativa idonea a conseguire la massimizzazione dell'efficacia del comparto di materia e, dunque, la più efficiente implementazione del settore, anche dal punto di vista del gettito erariale.
        Allo stato, come è noto, in materia di concorsi pronostici e di scommesse, connessi alle manifestazioni sportive, vige l'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assicura una riserva al CONI della competenza, anche gestoria, del settore di attività.
        Nel tempo, si è andata evidenziando una progressiva inefficienza di questo settore, connesso alle manifestazioni sportive, in ragione della sostanziale diseconomia, anche organizzativa, legata alla duplicazione delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi, da un canto, al settore delle scommesse e dei concorsi pronostici rientranti nella riserva del CONI, e, d'altro canto, al concorrente settore costituito da ogni altro gioco, scommessa o concorso pronostico, quest'ultimo, ormai da tempo, affidato alle cure dell'amministrazione finanziaria e, oggi, in particolare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
        Di qui l'iniziativa, improntata esclusivamente ad esigenze di maggiore economicità e buon andamento amministrativo, di far gestire alla sola Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - ferma la riserva in capo al CONI, derivante dal citato articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, e la conseguente titolarità delle competenze da parte di questo ente pubblico - anche le scommesse e i concorsi pronostici legati alle manifestazioni sportive.
        La soluzione, al riguardo, è parsa poter utilmente essere quella di prevedere l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quale concessionaria ex lege dell'ente pubblico CONI delle attività di gestione dei predetti concorsi pronostici e scommesse.
        Le funzioni gestorie così attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovviamente non prescinderanno dal persistente impiego di tutti i moduli organizzativi di intermediazione gestoria già attivati dall'ente pubblico CONI. E' per questa ragione che nell'articolo 4, comma 1, si prevede altresì il trasferimento allo Stato della quota proprietaria detenuta dal CONI in società operanti nel settore delle scommesse e dei concorsi pronostici.
        La futura riconducibilità al CONI, da un lato, e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dall'altro, dell'insieme costituito dalla titolarità delle competenze e delle funzioni gestorie nel settore in argomento ovviamente implicherà un necessario, stretto coordinamento tra i due enti pubblici per assicurare la massima funzionalità del settore connesso alle manifestazioni sportive ed il coordinamento dello stesso con quello più ampio di competenza statale. A tal fine è dunque appositamente previsto che le scelte, di carattere strategico, in tema di organizzazione e di gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici (nell'ambito delle quali rientreranno anche quelle riferibili al settore delle manifestazioni sportive) vengono assunte dal Comitato generale per i giochi (un organismo già operante presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 357 del 1988), la cui composizione viene ora integrata, oltre che con un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, con il presidente del CONI (ovvero un suo delegato). La posizione del presidente del CONI nell'organo di direzione strategica assume particolare rilievo, in quanto il suo voto sarà determinante per ogni deliberazione del Comitato incidente su materia riservata al CONI.
        Con la norma in esame, inoltre, si provvede ad assicurare che al CONI derivino, per il settore dello sport e per la remunerazione del rapporto con la sua società servente (la CONI Servizi Spa), risorse - costituite dai proventi del comparto delle scommesse e dei concorsi pronostici riferibili comunque all'area riservata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 - comunque non inferiori a quelle che già oggi l'ente pubblico CONI percepisce al medesimo titolo.
        E' importante, poi, la disposizione del comma 2 dell'articolo in rassegna, con il quale si prevede che una quota (non superiore al dieci per cento) delle risorse aggiuntive ricavate dall'applicazione del predetto articolo sia destinata alla realizzazione di nuove infrastrutture sportive.
        Con l'articolo 5 si provvede ad avviare un'importante procedura rivolta al monitoraggio degli andamenti di spesa conseguenti all'applicazione del complesso novero dei crediti di imposta, di varia natura, oggi previsti dall'ordinamento; andamenti che spesso, e soltanto a consuntivo, risultano particolarmente penalizzanti per i conti pubblici, sia in termini di superamento dei limiti di spesa stanziati, sia in termini di previsioni in ordine alla rinuncia ad entrate, anche tributarie.
        La procedura in buona sostanza, il cui dettaglio sarà stabilito con appositi provvedimenti di natura non regolamentare, punta ad avere costantemente, in corso d'esercizio finanziario, la consapevolezza dell'andamento della spesa connessa alla fruizione dei crediti di imposta e, qualora necessario, ad interrompere il ciclo del conseguimento giuridico dei crediti d'imposta.
        L'articolo 6, poi, detta una serie di disposizioni in materia di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
        In questi ultimi anni lo sport ha compiuto progressi notevolissimi, coinvolgendo un numero sempre crescente di persone, entrando nel costume e nelle abitudini di vita dei cittadini e delle famiglie.
        Un numero sempre maggiore di persone ha così scoperto, sulla base della propria esperienza, come lo sport sia una componente fondamentale della salute, un mezzo di formazione e di arricchimento della personalità umana, un fattore di promozione sociale e culturale della comunità, uno strumento di miglioramento della qualità della vita.
        Secondo i dati confermati dalle ultime elaborazioni dell'ISTAT, il numero degli italiani che praticano con continuità una attività sportiva, si attesta tra i 14 e i 15 milioni.
        Se poi si allarga l'indagine alle espressioni varie di vita attiva, il numero complessivo di coloro che praticano, seppur saltuariamente, attività sportive o similari è stimabile oltre i 34 milioni.
        Il fattore costituente e originale del sistema sportivo italiano è la società sportiva, basata sul volontariato.
        Essa rappresenta una scuola di vita, di educazione, di democrazia, l'occasione per fare esperienza associativa e di misurarsi nel rapporto con gli altri.
        La linfa vitale della società sportiva è costituita dall'opera volontaria dei dirigenti che, per autentica passione sportiva, mettono quotidianamente a disposizione il loro insostituibile apporto, pur in un contesto normativo che non agevola il loro lavoro.
        Tale realtà ha connotati suoi propri non assimilabili ai modelli stranieri. Nei Paesi anglosassoni esiste una realtà, che fa principalmente leva sui college, sull'attività svolta presso le università; in altri Paesi occidentali, se tale opportunità è più limitata, è tuttavia sviluppato l'intervento della scuola e delle municipalità. Nei Paesi dell'est europeo per molti anni è esistito il cosiddetto sport di Stato.
        In Italia si è lontani da queste realtà, con una esperienza tutta originale che, per gli ottimi risultati che produce, viene spesso analizzata all'estero con la finalità di mutuarne i molti lati positivi.
        Sulla base dell'ultimo censimento ISTAT, riferito all'anno 2001, si tratta di oltre 82.000 entità affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate al CONI, presso le quali prestano la loro opera circa 550.000 dirigenti, 140.000 tecnici sportivi e oltre 100.000 ufficiali di gara, che rappresentano la forza e l'anima di questo enorme sistema.
        Si tratta del numero più importante di volontari che opera nel nostro Paese e che, nonostante le difficoltà economiche, gli adempimenti, le procedure defatiganti, dimostra ancora di saper funzionare, proprio perché le motivazioni che lo muovono sono valide e ispirate a sani princìpi ideali.
        Accanto a queste società, che rappresentano la base delle attività delle Federazioni sportive nazionali, si pongono quelle che fanno capo agli Enti di promozione sportiva, circa 20.000 (non computando quelle affiliate sia agli Enti che alle Federazioni) che svolgono una funzione altrettanto meritoria seppur con modi e finalità diversificate, venendo incontro comunque ad una domanda molto presente nel territorio.
        Pur se valido e funzionale, il sistema sportivo italiano, basato sulle società sportive, trova tuttavia nell'espletamento dei suoi compiti, difficoltà ed ostacoli che ne frenano le potenzialità e ne rallentano lo sviluppo.
        Si tratta di problemi di diverso tipo, interni ed esterni cui è necessario trovare al più presto adeguate soluzioni per rispondere al meglio alle istanze dello sport e della società.
        Se, infatti, le società sportive e il volontariato raccolgono i principali meriti dei successi dello sport italiano, è altrettanto vero che ne sopportano direttamente i maggiori oneri.
        E' ormai da tempo evidente come lo sviluppo avuto dallo sport richieda la necessità di un intervento legislativo che fornisca alle società sportive dilettantistiche strumenti giuridici ed organizzativi nuovi e adeguati alle esigenze interne delle società sportive, allo svolgimento dell'attività ed ai rapporti esterni.
        Già da alcuni anni è in atto nell'organizzazione sportiva un approfondito dibattito, attraverso convegni in tutte le province, in merito ad una nuova configurazione giuridica delle società sportive dilettantistiche.
        L'esigenza di una disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche si è ulteriormente accresciuta negli ultimi tempi per vari motivi e in particolare per i seguenti:

                a) pur non avendo le società sportive scopo di lucro, l'esercizio della loro attività è sovente caratterizzato da un contenuto economico-organizzativo che non può trovare idonea la forma dell'"associazione non riconosciuta" come pure il ricorso ai modelli di società previsti dal vigente codice civile;

                b) l'affidamento dei terzi impone l'attribuzione della personalità giuridica alle società sportive al fine di dotarle dell'autonomia patrimoniale idonea a garantire le obbligazioni assunte per il perseguimento delle finalità statutarie;

                c) soltanto le società sportive provviste di personalità giuridica possono accedere ai mutui dell'Istituto per il credito sportivo, per cui molte società sportive sono costrette, a tale fine, a trasformarsi da associazioni non riconosciute in società di capitali;

                d) è necessario operare una netta distinzione tra società sportive che perseguono veramente finalità sportive e che operano senza finalità di lucro da attività speculative che si nascondono dietro l'etichetta di società sportiva;

                e) alcune recenti disposizioni fiscali vanno già nel senso di una incentivazione dell'attività delle società dilettantistiche mediante specifici interventi volti ad alleggerire il carico tributario. E' tuttavia necessario a questo punto riprendere tali disposizioni al fine di organizzarle in un contesto unitario che associ l'incentivazione fiscale a tutti gli altri benefìci volti a sostenere l'attività delle società dilettantistiche.

        Inoltre sono necessarie misure urgenti per sostenere e favorire lo sviluppo delle società sportive.
        Pertanto il presente articolo si sviluppa sui seguenti aspetti:

            1) nuova disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche;

            2) disposizioni concrete per agevolare lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche, tenendo conto di tutti quegli aspetti che, specialmente alla luce della realtà attuale, incidono sulla operatività delle stesse società sportive, in particolare sotto l'aspetto tributario e dell'incentivazione delle sponsorizzazioni;

            3) interventi in materia di gestione dell'impiantistica sportiva.

        L'esigenza di una disposizione legislativa volta a regolare il fenomeno dell'associazionismo sportivo è del resto avvertita anche dal Parlamento presso il quale sono state presentate, anche nella precedente legislatura in cui si era pervenuti ad un testo unificato, una serie di proposte di legge, delle quali si è ovviamente tenuto conto nella stesura dell'articolo.
        L'articolo si compone di 28 commi.
        I commi da 1 a 7 disciplinano il trattamento tributario delle società sportive dilettantistiche, mediante varie disposizioni di carattere tributario in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nonché del volontariato sportivo.
        In particolare, con il comma 1, si precisa che le disposizioni tributarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, riservate ai soli sodalizi sportivi dilettantistici di tipo associativo, trovano applicazione anche in favore di quelli che assumono la forma di società di capitale senza fine di lucro.
        Il comma 2 prevede l'allineamento del limite massimo dei proventi commerciali conseguiti dalle associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse ai benefìci della legge 16 dicembre 1991, n. 398, attualmente fissato in lire 360 milioni, a quello stabilito con l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, per la tenuta della contabilità semplificata delle imprese minori, portato anch'esso da 360 a 600 milioni di lire.
        Con il comma 3, è prevista l'inclusione tra i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale, resa in favore di strutture sportive dilettantistiche, contestualmente viene elevato a diecimila euro l'importo dei compensi non rilevanti ai fini della determinazione delle aliquote applicabili al reddito complessivo del soggetto percipiente.
        Con il comma 4 si escludono il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dall'obbligo di applicare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto, prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all'atto dell'erogazione di contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
        La disposizione non comporta aggravi per l'erario trattandosi di ritenuta a titolo di acconto e, nel contempo, solleva i soggetti eroganti da onerosi impegni e adempimenti.
        Il comma 5 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche e per quelli direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.
        Con i commi 6 e 7 sono previste, principalmente, norme di allineamento del settore sportivo dilettantistico al trattamento tributario in materia di imposta di bollo e di tasse sulle concessioni governative alle ONLUS, nonché l'esenzione dalle imposte comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.
        I commi da 8 a 11 si riferiscono alla disciplina tributaria delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali. Il comma 8 stabilisce che gli importi erogati in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, comunque, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, sempreché siano annualmente contenute nel limite massimo di 300.000 euro e siano rivolte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto medesimo.
        La norma tende ad eliminare incertezze riguardo al diritto alla deducibilità di tali spese previsto dall'articolo 74, comma 2, del TUIR e, soprattutto, un contenzioso tra contribuenti e l'Amministrazione finanziaria la quale è quasi sempre soccombente.
        Con il comma 9 è prevista alla lettera a), ai fini del diritto alla detrazione del 19 per cento nella determinazione del reddito, l'elevazione a 2.500 euro delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, mentre la lettera b) dispone la detrazione delle erogazioni in discorso per le imprese, nel limite di 2.500 euro o del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
        Il comma 10 esclude dalla base imponibile IRAP delle società e associazioni sportive dilettantistiche, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica.
        Peraltro, detti importi già non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti in argomento, se erogati nello svolgimento dell'attività istituzionale.
        Il beneficio recato dalla norma, quindi, costituirà un onere di scarso rilievo per l'erario e, nel contempo, solleverà i soggetti passivi da gravosi adempimenti.
        Con il comma 11 viene esclusa la previsione della perdita della qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche, stante la specifica natura dei soggetti stessi e le finalità dai medesimi perseguite.
        I commi da 12 a 16 si riferiscono alla istituzione di un Fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo. Il Fondo di garanzia consentirà alle società e associazioni sportive dilettantistiche di ottenere mutui necessari per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree.
        I successivi commi, infine, individuano una nuova disciplina giuridica delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
        Il comma 17 reca disposizioni per le società e le associazioni sotto il profilo della denominazione sociale e ne definisce la struttura aggregativa individuando la forma giuridica che detti enti possono assumere. Accanto alla forma dell'associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 si prevede la possibilità di costituzione in società di capitali. L'assenza dello scopo di lucro costituisce la riproposizione di uno schema normativo già previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, a proposito delle società sportive professionistiche che erano vincolate al reinvestimento degli utili eventualmente conseguiti nelle attività statutarie. Trattasi di uno schema collaudato che potrà consentire anche alle società sportive di capacità economiche di media levatura di avvalersi di una struttura giuridica adeguata alle esigenze del mercato.
        Il comma 18 prevede che con uno o più regolamenti siano individuati gli elementi essenziali dello statuto delle società e delle associazioni e la relativa approvazione dello stesso. Sono infine indicati gli elementi necessari che devono figurare nell'atto costitutivo per assicurare la trasparenza dell'organizzazione societaria e la rispondenza alle norme dell'ordinamento statale e sportivo che ne improntano l'attività. I regolamenti dovranno, altresì, individuare le modalità di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
        Con il comma 19 è prevista una deroga espressa per i gruppi sportivi militari essendo questi già regolamentati dai rispettivi ordinamenti.
        I commi 20 e 21 riguardano l'istituzione e le modalità di tenuta presso il CONI del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nelle sue diverse sezioni. Tale strumento appare necessario per garantire una verifica costantemente aggiornata dello stato e del numero di tutte le società e associazioni sportive che hanno ottenuto il riconoscimento. L'inclusione nel registro costituisce d'altro canto la condizione per accedere ai contributi pubblici previsti in favore ed a sostegno dell'attività sportiva, come previsto al comma 22.
        Con il comma 23 si intende semplificare le procedure per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti pubblici in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, sostituendo la previa autorizzazione prevista dalla vigente legislazione con una semplice comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. La disposizione consente inoltre la corresponsione dei rimborsi spese ai dipendenti pubblici in ragione della natura prettamente volontaria e gratuita della loro prestazione.
        Ai commi 24, 25 e 26 si disciplina la gestione degli impianti sportivi. Le disposizioni prevedono la possibilità di affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi degli enti locali alle società e associazioni sportive dilettantistiche. Si vuole inoltre incentivare l'attribuzione degli impianti alle società e associazioni sportive dilettantistiche individuando un percorso di assegnazione trasparente ed obiettivo. Di estrema importanza è infine la previsione della concessione temporanea di attrezzature sportive della scuola alle società e associazioni sportive dilettantistiche radicate nel territorio dell'istituto scolastico o in comuni limitrofi.
        La copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, quantificata in 1 milione di euro per l'anno 2002, e in 7 milioni di euro per l'anno 2003, in 26 milioni di euro per l'anno 2004 e in 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, è prevista al comma 27.
        Il Capo III (articoli 7 ed 8) reca disposizioni in materia di trasformazione di enti pubblici.
        L'articolo 7, specificamente, prevede la trasformazione dell'ANAS, azienda autonoma dello Stato, in società per azioni. Al riguardo, giova rammentare che il 1^ ottobre 2001, in attuazione della riforma Bassanini, la competenza sulla gestione, manutenzione e realizzazione di nuove opere su circa due terzi delle strade statali (23.864 chilometri su 35.775) è passata a tutti gli effetti alle regioni a statuto ordinario. Quasi tutte le regioni hanno affidato i compiti operativi alle province. Successivamente il Governo ha firmato il decreto di commissariamento dell'ANAS.
        Con la trasformazione dell'ente in società per azioni si intendono raggiungere due obiettivi:

            1) una migliore gestione della società, grazie alla disciplina della società per azioni (l'ANAS era stata trasformata da azienda ministeriale ad ente pubblico economico con il decreto legislativo n. 143 del 1994);

            2) un maggiore coordinamento con il Governo (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze) nella realizzazione dei propri obiettivi (in particolare sul fronte della dotazione e della gestione delle opere infrastrutturali).

        Con la trasformazione si intende migliorare la gestione e la programmazione degli investimenti. Una recente relazione della Corte dei conti al Parlamento aveva infatti sollevato rilievi critici verso l'ANAS per la presenza di "residui attivi" (fondi stanziati in bilancio ma non effettivamente spesi alla fine dell'anno, e via via accumulati), pari a quasi 11 miliardi di euro, che dimostravano, sempre secondo la Corte, "una vistosa testimonianza di inefficienza di programmazione e gestione".
        Con questa azione il Governo intende quindi accelerare la trasformazione dell'ANAS in vera e propria azienda e coinvolgerla, contemporaneamente, nei numerosi progetti, in parte già avviati, ed in parte da avviare, per la realizzazione di opere di carattere infrastrutturale.
        La trasformazione in Spa dell'ANAS, azienda autonoma dello Stato, è coerente con l'indirizzo avviato già nel 1992, secondo il quale la disciplina del diritto privato risponde meglio alle esigenze di una gestione di mercato delle attività pubbliche.
        La trasformazione in Spa, infatti, spingerà l'ex-ente pubblico ad una ristrutturazione organizzativa e economico-finanziaria che avvicini la società al mondo delle imprese che operano nell'ambito della disciplina civilistica; si tratta quindi di un atto propedeutico necessario dal quale ci si attende quella svolta culturale, organizzativa, contabile e manageriale, nella prospettiva di un partenariato con operatori privati che già operano sul mercato.
        Miglioramenti nella gestione dei progetti sono anche da attendere grazie ad un maggiore coordinamento tra i Ministeri competenti e la società - ANAS Spa.
        L'articolo 8 prevede il riassetto del CONI, cui, rimanendo esso ente pubblico, si affianca una Spa che ne supporti l'insieme delle attività.
        L'unificazione delle funzioni statali in materia di giochi è stata avviata dall'articolo 12 della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta "legge dei 100 giorni").
        Nel solco della stessa filosofia di azione che ha ispirato la predetta iniziativa si colloca il presente intervento di completamento che deve far collimare due esigenze: da un lato, quella di tenere conto della difficile situazione economico-finanziaria che attraversa il CONI, dovuta, in particolar modo, alla flessione delle entrate derivanti dalla gestione dei giochi legati allo sport, dall'altro, quella di assicurare, comunque, al mondo dello sport quella disponibilità di risorse finanziarie necessaria al raggiungimento, tra gli altri, degli obiettivi di promozione e diffusione della pratica sportiva, nonché alla realizzazione di un maggior livello di autonomia finanziaria del CONI (il che appare ancor più necessario ove si consideri, ad esempio, che negli ultimi due anni esso ha beneficiato di contributi da parte dello Stato).
        Quindi, in coerenza ed a compimento del riassetto della gestione dei giochi, si pone la necessità che le attività del CONI tornino a focalizzare la loro attenzione sulla originaria missione istituzionale dell'ente.
        Per fare ciò occorre un nuovo modello operativo nel quale, fermo restando la natura pubblica del CONI per quanto concerne le competenze istituzionali e gli organi rappresentativi, risultino separate tra loro le attività, per così dire, istituzionali, che vengono conservate, appunto, in capo al CONI, e quelle gestionali, finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi, che vengono trasferite ad una nuova società per azioni, appositamente costituita, la "CONI Servizi Spa", di cui lo stesso CONI si avvarrà per l'espletamento dei suoi compiti.
        Detta società, che svolgerà le attività in questione sulla base di un contratto di servizio da stipulare con il CONI, avrà così l'opportunità di sfruttare i vantaggi di una maggiore flessibilità gestionale e di un più alto grado di efficienza operativa, propri delle società per azioni. Il contratto di servizio, inoltre, individuerà le risorse finanziarie, nonché i beni da trasferire alla società.
        Il meccanismo di intervento prevede, inoltre, che la CONI Servizi Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'ente, inclusi quelli concernenti il personale. La società, poi, potrà essere capitalizzata, eventualmente anche attraverso conferimenti immobiliari, da parte dello Stato, tenendo conto del piano industriale. Si prevede, infine, che la titolarità delle azioni della società venga attribuita allo Stato, mentre i poteri di designazione degli amministratori sono attribuiti al CONI; il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
        Il capo IV (articolo 9) introduce misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica
        L'articolo contiene norme relative al finanziamento della spesa sanitaria e al prontuario dei farmaci. Con riferimento alle disposizioni recate dal comma 1, si rammenta che l'articolo 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato, per le regioni a statuto ordinario, dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dispone che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente l'assegnazione:

                a) delle quote del Fondo sanitario di parte corrente per le regioni a statuto speciale;

                b) delle quote a titolo di compartecipazione IRAP per le regioni a statuto ordinario.

        In entrambi i casi va comunque tenuto conto dell'importo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF stimati per ciascuna regione.
        L'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, prevede che nelle more della delibera CIPE di assegnazione alle regioni dei fondi per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze possa concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni mensili in misura pari a un dodicesimo delle assegnazioni effettuate nell'anno precedente.
        L'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, ha previsto che a decorrere dall'anno 2001 le predette anticipazioni di tesoreria possano essere concesse limitatamente al primo semestre di ciascun anno.
        Al fine di evitare che, nelle more della deliberazione del CIPE si determini una delicata situazione di carenza di liquidità per le regioni, la norma recata dal comma 1 dell'articolo 6 è diretta ad abrogare la disposizione che limita al primo semestre di ciascun anno la possibilità delle anticipazioni di tesoreria.
        Trattandosi di spesa che comunque si verifica nel corso dell'anno, non si determinano effetti aggiuntivi di onerosità sulla finanza pubblica. Pertanto, non si procede alla redazione della relazione tecnica.
        I commi da 2 a 4 dell'articolo in esame intendono fare chiarezza nel campo delle invenzioni industriali in materia di farmaci. Il settore farmaceutico presenta peculiari caratteristiche rispetto agli altri settori industriali; il settore si caratterizza infatti per l'esistenza di una forte interdipendenza fra i diversi interessi economici e sociali degli agenti coinvolti (Servizio sanitario nazionale, medici e farmacisti; pazienti ed aziende farmaceutiche). Si tratta, pertanto, di contemperare i diversi interessi in gioco, il primo dei quali, quello relativo alla prevenzione e cura delle malattie, rappresenta un diritto fondamentale di ogni cittadino. Al riguardo si evidenzia che il contenimento della spesa entro il limite stabilito dalle disposizioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e della legge di bilancio costituisce uno dei principali obiettivi delle politiche economiche pubbliche. Nel campo sanitario, in particolare, ciò si traduce nell'obiettivo di contenere la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, entro un limite predeterminato, che a decorrere dall'anno 2002 non può superare il tetto di spesa individuato, dall'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405, nel 13 per cento della spesa sanitaria complessiva.
        Si è reso pertanto necessario dare un forte ed immediato segnale di discontinuità nella dinamica della spesa farmaceutica al fine di determinare un abbassamento del trend di evoluzione.
        Il capo V (articoli 10 ed 11) è dedicato ad interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate e in agricoltura.
        L'articolo 10 sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introduce ulteriori commi al medesimo articolo e abroga il comma 3.
        Le modifiche apportate consentono, inoltre, i necessari controlli di budget, atteso che per fruire dell'aiuto di Stato nella forma del credito d'imposta è necessario presentare un'apposita domanda contenente gli elementi utili ai fini dei controlli sostanziali.
        Resta immutata la previsione che gli investimenti agevolabili possono essere effettuati entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
        In particolare, nel comma 1 dell'articolo 8 sono elencati, limitando i settori previsti nella previgente normativa, quelli ammessi all'aiuto, nonchè le aree, che restano immutate, in cui possono essere realizzati gli investimenti agevolabili.
        Per quanto concerne le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, il contributo è riconosciuto nella misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006; resta immutata, rispetto alla previgente versione la misura del contributo fruibile nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato.
        Ai fini del controllo preventivo del budget, nello stesso comma 1 viene stabilito un limite massimo annuale entro il quale le imprese potranno beneficiare dell'aiuto in argomento; essi sono euro 870 milioni per l'anno 2002 ed euro 1.740 milioni per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.
        Sempre ai fini del controllo preventivo del budget, i commi da 1-bis a 1-sexies, prevedono che, per fruire dell'aiuto, le imprese presentino al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'apposita domanda, con la quale devono essere obbligatoriamente indicati gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo degli investimenti ammissibili e la loro ripartizione nelle aree agevolabili.
        L'impresa deve, altresì, impegnarsi obbligatoriamente ad avviare la realizzazione dell'investimento soltanto successivamente alla data di presentazione della domanda; tale realizzazione deve avvenire, a pena di decadenza del beneficio, entro sei mesi dalla suddetta data.
        L'Agenzia delle entrate esamina le domande secondo l'ordine cronologico di ricezione ed entro il termine di 15 giorni comunica l'eventuale diniego all'agevolazione per l'esaurimento dei fondi ovvero per mancanza degli elementi obbligatori della domanda; decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accettata.
        Ai fini dei successivi controlli, anche di budget, l'impresa, entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata la domanda, comunica all'Amministrazione finanziaria i dati necessari per verificare l'ammontare complessivo dell'investimento realmente effettuato, le aree in cui lo stesso è destinato, nonché l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data.
        La domanda presentata dall'impresa e tutte le comunicazioni successive con l'Amministrazione finanziaria, sono effettuate mediante il sistema telematico di trasmissione dati, già utilizzato in occasione della presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti abilitati.
        Con il comma 2 del presente articolo, è disposta, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta "Tremonti-bis"), relativo alla inammissibilità della fruizione congiunta dell'agevolazione in argomento e quella della Tremonti-bis.
        Il comma 3 dispone che le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, si applicano agli investimenti avviati, secondo l'accezione sopra descritta, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in argomento. Ne deriva che per gli investimenti avviati prima di tale data, evidentemente, si applica la normativa previgente alle modifiche. Il riferimento all'avviamento comporta che investimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali il momento considerato fiscalmente rilevante ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione (consegna del mobile, stipula dell'atto per gli immobili, stato di avanzamento lavori per costruzioni in appalto, eccetera) avviene dopo tale data restano, comunque, soggetti alla disciplina ante modifiche. E' il caso, ad esempio, di un bene strumentale acquistato prima dell'entrata in vigore del decreto e consegnato dopo tale data.
        Infine, si evidenzia che le modifiche introdotte con l'articolo in esame, sono state già autorizzate dalla Commissione europea in data 21 giugno 2002.
        L'articolo 11 provvede ad estendere il credito d'imposta alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea.
        Tale estensione è conforme agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, che non prevedono esclusioni nella tipologia di intervento tra aree "obiettivi 1 e 2" fuori obiettivi, ma solamente un livello di contributo superiore (dal 40 al 50 per cento).
        Il comma 2 conferma che le tipologie degli investimenti ammissibili al contributo sotto forma di credito d'imposta sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della legge n. 388 del 2000. Ciò in quanto il richiamo dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 agli articoli 67 e 68 del TUIR è limitativo: è infatti necessario, ai fini della compatibilità con la normativa comunitaria, che le tipologie di investimento siano compatibili con i piani di sviluppo rurale o i programmi operativi regionali, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 1257 e 1260 del 1999. In tal senso la bozza di decreto attuativo del comma 7-bis è già stata vagliata dagli uffici della Commissione europea in senso positivo.
        Il comma 3 prevede che le imprese agricole siano ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'ente incaricato. Tale limitazione vale per tutte le tipologie di imprese agricole, siano esse tassate "a reddito d'impresa" o a reddito agrario.
        Al fine di determinare l'ammontare dell'agevolazione, per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del TUIR (tassate cioè a reddito agrario) il calcolo degli ammortamenti dedotti (comma 4) è effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, mentre la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.
        Il comma 5 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.
        Il comma 6 prevede che, per quanto non diversamente disposto, si applica la procedura per l'ammissione al beneficio di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10.
        Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
        Il capo VI (articoli da 12 a 16) è dedicato a disposizione varie.
        Con l'articolo 12 si interviene sulla disciplina dell'autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale risultante a seguito della pronuncia con cui la Corte costituzionale ha annullato l'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 303 del 1999.
        In particolare, prendendo atto della citata sentenza, si afferma l'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti espressivi del potere di autonomia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri.
        Con una norma ispirata alla razionalizzazione delle scelte organizzative e di riduzione degli oneri di impatto amministrativo, si estende, inoltre, a tutti gli atti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio dell'autonomia in questione, la possibilità di chiedere il parere facoltativo del Consiglio di Stato, già contemplata, sia pure con ambito limitato, dal citato articolo 9, comma 7, nella parte di perdurante vigenza.
        L'articolo 13 reca disposizioni in materia idrica. I primi tre commi dettano disposizioni finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In ordine ai requisiti di urgenza per i quali si rende necessario inserire tale norma nel contesto del decreto-legge, si evidenzia che in caso di ritardato trasferimento di risorse all'Ente, si avrebbe la paralisi dell'attività dell'Ente medesimo in un momento, tra l'altro, di massima crisi idrica delle aree interessate.
        Il mancato pagamento degli stipendi al personale, inoltre, crea situazioni di insostenibilità per le famiglie del personale stesso, né sembra possibile ricorrere a strumenti diversi da quello prospettato in considerazione del drammatico livello di crisi raggiunto. L'Ente fornisce acqua di irrigazione e per usi alle popolazioni di un vasto areale e l'interruzione del servizio avrebbe conseguenze economiche che sono difficilmente stimabili.
        L'Ente fu istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, come strumento tecnico esecutivo dello Stato nelle regioni Puglia e Lucania e successivamente in parte della Campania. Posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il medesimo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 281 del 1947, è stato riconosciuto come persona giuridica di diritto pubblico e sono stati affidati compiti statutari, da effettuare sulla base delle direttive e delle richieste formulate dal Ministero, riguardanti: a) le ricerche, anche sperimentali, per il riempimento, la raccolta e l'utilizzazione di risorse idriche; b) elaborazioni di interventi organici a carattere interregionale finalizzati anche alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico; c) progettazione ed esecuzione di opere irrigue a carattere interregionale, compresi i serbatoi e gli invasi artificiali, nonché a provvedere al loro esercizio ed alla loro manutenzione.
        A partire dall'anno 1976 si è ritenuto di poter sopperire alle difficoltà finanziarie inserendo nell'articolato della legge n. 386 del 1976, riguardante gli enti di sviluppo, una specifica disposizione che autorizzò la concessione di contributi, in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente irriguo di Bari e dell'ente irriguo di Arezzo, nella misura annua di lire 3 miliardi. Negli anni successivi, la contribuzione annua dello Stato per i due enti irrigui ha subìto una riduzione finanziaria inversamente proporzionale alle reali esigenze dei tempi, alla progressiva svalutazione monetaria, nonché a delicati e più incisivi interventi, richiesti dalle attività agricole territorialmente più rappresentate.
        Infatti, dall'anno 1982 il contributo annuo era già ridotto a un miliardo e cento milioni di lire (650 milioni a Bari e 450 milioni ad Arezzo) e tale importo è rimasto inalterato fino al 1994, per poi essere ridotto ulteriormente a un miliardo e sessantaquattro milioni di lire a partire del 1995.
        Sono stati concessi, nel corso degli anni, finanziamenti straordinari, finalizzati unicamente al ripianamento dei deficit accumulati e che, di conseguenza, non hanno avuto incisività strutturale nella normale gestione finanziaria dell'Ente, a parte i relativi benefìci momentanei. Inoltre, a causa della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché per via della diminuita realizzazione di opere pubbliche, l'Ente è venuto progressivamente a trovarsi in una situazione di ingente disavanzo finanziario e patrimoniale, cui occorre oggi far fronte, anche attraverso l'erogazione del previsto contributo straordinario.
        Il comma 4 disciplina le opere realizzande dal Consorzio Emiliano-Romagnolo (CER) conferendo alle stesse maggiore efficienza gestionale in materia di utilizzo integrato delle risorse idriche da esso approvvigionate. La norma non riapre termini scaduti, né influisce sul procedimento amministrativo in corso né, infine, modifica l'elaborato progettuale di base.
        E' evidente che l'uso plurimo delle acque di bonifica sia di competenza dei Consorzi e sia condizionato alla prevalenza dell'utilizzo irriguo (articolo 27 della legge n. 36 del 1994, detta "legge Galli"). Tale norma consente soltanto la gestione delle risorse idriche ad uso plurimo attraverso una società dedicata, a condizione che permanga la garanzia oggettiva della prevalenza dell'uso irriguo e che tale prevalenza sussista anche con riferimento ai soggetti partecipanti, con vincolo di incedibilità della maggioranza azionaria. Peraltro, va precisato che la norma in questione non ha incidenza sull'affidamento del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 1994.
        L'articolo 14 reca disposizioni in materia di rifiuti.
        Nei prossimi giorni potrebbe prospettarsi il blocco dell'attività dell'industria siderurgica, a causa del sequestro di intere partite di rottami ferrosi disposto dalla procura di Udine, in Friuli e nel porto di Marghera. I sequestri hanno inevitabilmente creato una situazione di confusione tra gli operatori portuali, gli operatori commerciali e le acciaierie. Queste ultime non sono ormai più in grado di programmare normalmente il lavoro, non potendo avere la certezza del flusso della materia prima necessaria alla produzione.
        Le iniziative della magistratura friulana traggono la loro origine da un'interpretazione particolarmente restrittiva e contestabile della normativa sui rifiuti ed in particolare della definizione di "rifiuto", che costituisce il principale nodo irrisolto della normativa ambientale. Questo problema è particolarmente acuto nel nostro Paese dove l'impiego di materiali poveri o di secondo impiego è largamente e tradizionalmente diffuso a causa della povertà di materie prime. Sono molti i settori industriali italiani, dalla siderurgia al vetro, dalla carta al legno, per i quali la disponibilità e la possibilità di impiego di questi materiali sono condizione essenziale per mantenere la competitività sul mercato.
        Se questi materiali sono soggetti alla normativa dei rifiuti, il loro impiego diventa aleatorio a causa delle prescrizioni ambientali, tecniche e burocratiche, che disciplinano il settore.
        Il problema non è peraltro solo italiano; tutti i Paesi comunitari hanno manifestato alla Commissione europea la necessità di chiarire la definizione di "rifiuto" (che è contenuta in una direttiva comunitaria) per evitare che cautele legittime e giustificate se applicate ai rifiuti, divengano vincoli ingestibili per le materie prime di cui l'industria ha necessità. I tempi comunitari sono però lunghi, incompatibili con le esigenze delle attività industriali.
        Per superare queste difficoltà, nella passata legislatura, il Senato della Repubblica approvò, con l'accordo del Governo e con un'intesa che univa maggioranza ed opposizione, un progetto di legge sull'interpretazione autentica di "rifiuto" che mirava a risolvere la questione sul piano generale, per tutti i materiali interessati. Il disegno di legge si arenò in Commissione ambiente alla Camera dei deputati e non venne definitivamente approvato.
        Contemporaneamente il Ministro dell'ambiente pro-tempore riprendeva la proposta all'esame del Parlamento con una circolare interpretativa che, al riscontro dei fatti di queste settimane, mostra un' efficacia giuridica insufficiente a regolare la questione.
        Diventa quindi necessario risolvere il problema intervenendo sul piano legislativo, recuperando l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" nel testo approvato al Senato della Repubblica.




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