XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2972
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002.
Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare
interventi in materia tributaria, con particolare riferimento
alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse
automobilistiche, al potenziamento dell'attività di
riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi, ai
crediti di imposta ed alle società e associazioni sportive
dilettantistiche;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di operare interventi per la trasformazione ed il riassetto di
enti pubblici, per la razionalizzazione ed il contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche
nelle aree svantaggiate, nonchè per l'attuazione di una
sentenza della Corte Costituzionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 luglio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della
salute e del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro delle attività produttive e con il
Ministro per gli affari regionali;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI
Articolo 1.
(Proroghe di termini in materia di accise e in materia
finanziaria).
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno
2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di
entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre
2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1^ ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate
da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1^ ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate
da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 1^ ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate
da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole:
"31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2005".
6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2002". Entro quest'ultimo
termine è data attuazione al provvedimento emanato in
applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62,
della predetta legge n. 388 del 2000.
7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio
finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi
dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10
agosto 2002.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Articolo 2.
(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica).
1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione,
di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo
fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalità e
termini di pagamento delle tasse automobilistiche, adottato
con decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n.
462,ˆâ4 e per le due annualità successive, l'imposta di
bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del
Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del
Ministro delle finanze 1^ settembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994,
relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di
autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non
superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE
sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a
condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al
venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n.
91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso
soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o
ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero,
in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia
intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad
uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa
automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano,
altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da
imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati
di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva CE
n. 94/12 sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore
del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a
condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al
venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n.
91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso
soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o
ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero,
in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia
intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad
uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati
devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della
vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per
la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati
sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica
revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna
dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento
di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario
ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente
o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai
centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere,
direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione
per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il
venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente
un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti
centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non
possono essere rimessi in circolazione.
4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello
Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province
e degli enti interessati, nominato da apposito decreto
interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli
enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché
l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale
ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza
mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di
spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento
autonomo, e dell'ACI. I trasferimenti aggiuntivi così
determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per
autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 3.
(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e
sistema
di remunerazione del servizio nazionale della
riscossione).
1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal
seguente:
"Art. 87. (Ricorso per la dichiarazione di fallimento
e domanda di ammissione al passivo). 1. Il concessionario
può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il
ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al
comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato
fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del
ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al
passivo della procedura".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonché sui nuovi beni la cui esistenza
è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.2) dopo la lettera d) è inserita la
seguente:
"d-bis) il mancato svolgimento delle attività
conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi
del comma 4;";
1.3) alla lettera e) dopo la parola:
"compiute", sono inserite le seguenti: "nell'attività di
notifica della cartella di pagamento e";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta
salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare
al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da
intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a
ruolo";
b) all'articolo 20:
1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)",
sono inserite le seguenti: ", d-bis)";
2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto
dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di
cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente
creditore";
c) all'articolo 57, dopo il comma 3, è inserito
il seguente:
"3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi
2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i
trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui
all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia
diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed
organizzativa".
3. L'Agenzia delle entrate può procedere alla transazione
dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici per importi
complessivamente superiori a euro 1,5 milioni ed il cui
gettito è di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di
accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alla
attività di riscossione coattiva, con atto approvato dal
Direttore dell'Agenzia su conforme parere obbligatorio della
Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti
altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle
vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono
rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, se non pronunciati
espressamente nel
termine predetto. La transazione può comportare la dilazione
del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere
dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei
concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi
da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si
compone:
a) di una indennità fissa, pari, nei due anni,
rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un
aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre
2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31
luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4 è
ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i
concessionari e i commissari governativi secondo la
percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della
clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti
i commissari governativi e tra i concessionari per i quali
vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al
comma 4, ai concessionari e commissari governativi è fissato
l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme
iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli
della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in
misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per
l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il
decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della
riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun
concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per
l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento
delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso
nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra
i soli concessionari e commissari governativi le cui attività
di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla
mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore
percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed
il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo
stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei
commissari governativi le cui attività di riscossione sono
risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del
medesimo anno, è costituito dal mantenimento di un identico
valore percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per
l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali
quote di incremento di cui al punto a), per le
concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla
metà di quelle previste per le concessioni al di sotto della
stessa mediana.
7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i
concessionari e i commissari governativi anticipano comunque,
senza diritto ad interessi, il versamento degli importi
corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera
a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260
milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla
differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo
di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre
2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito
nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è
comunque computata in aumento delle loro quote di obiettivo
per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due
quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e
commissari governativi effettuano compensazione, da regolare
contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi
dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata
effettiva riscossione delle somme anticipate comporta
l'obbligo di restituzione dell'aggio.
8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), è
aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni
realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il
mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003,
nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10
per cento, riduzione del 10 per cento;
b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al
10 per cento, e fino al 24 per cento, riduzione in ragione
dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di
scostamento;
c) per lo scostamento superiore al 24 per cento,
riduzione sempre pari al 30 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che non
esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le
anticipazioni previste dal comma 7 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano
inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo
decreto legislativo n. 112 del 1999.
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le
parole: "Fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003";
b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole:
"1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio
2004".
11. All'articolo 77, comma 1, lettera d), della
legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "1^ gennaio 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 2004".
12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto
dall'articolo 15, l'articolo 16-quinquies del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la
maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori
accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635
milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro
nell'anno 2004. A tale fine la Scuola superiore dell'economia
e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un
programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e
formazione del personale del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata
reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le
esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attività di
accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa,
utilizzando le risorse di cui all'unità previsionale di base
6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542,
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unità
previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.
Articolo 4.
(Unificazione delle competenze in materia di
giochi).
1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista
dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché
di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare
i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito
erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed
esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i
giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con
manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista
dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne
un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le
modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal
CONI relative a società operanti nel predetto settore di
attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I
rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere
tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai
giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione
del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3
della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un
rappresentante del Ministero per i beni e le attività
culturali, nonché il presidente del CONI o un suo delegato. Il
Comitato
fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la
gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i
giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella
riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del
presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, e dalle relative norme di
attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle
vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di
imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici
connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto
il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione
prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse
aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione
dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità
finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia
finanziaria.
2. Per agevolare la diffusione della pratica sportiva,
una quota, non superiore al dieci per cento, delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo è riassegnata, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un
fondo iscritto in apposita unità previsionale di base del
Ministero per i beni e le attività culturali, destinato alla
concessione di contributi agli enti locali, nonché alle
associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di
impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo perduto
anche in relazione agli interessi relativi a contratti di
finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella
erogazione dei contributi è data priorità agli enti il cui
territorio è carente di impianti sportivi di proprietà
pubblica. Con decreto avente natura non regolamentare del
Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le
modalità di funzionamento del fondo, nonché le modalità e i
limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro
revoca.
3. La determinazione delle maggiori entrate di cui al
comma 2 viene effettuata, con riferimento all'anno precedente,
sulla base dei dati di consuntivo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Articolo 5.
(Monitoraggio dei crediti di imposta).
1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti
disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo
quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti
nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle
autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori
entrate. I soggetti interessati hanno diritto al credito di
imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per
ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della
disposizione di cui al comma 1 nonchè le modalità per il
controllo dei relativi flussi. Con decreto
interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle
risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al periodo precedente i soggetti
interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta
i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria
sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di società
e associazioni sportive dilettantistiche).
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche alle società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali, senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'importo fissato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, come da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, è elevato a 310.000
euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si
applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura
non professionale resi in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire
10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a diecimila
euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a
titolo di acconto sui contributi erogati alle società e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita
dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società
e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente
connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle società
e associazioni sportive dilettantistiche".
7. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le
parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)", sono inserite le seguenti: "e le società e
associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche di importo
annuo inferiore a 300 mila euro, costituisce, per il soggetto
erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione
dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante
una specifica attività del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera
i-ter) è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore
a duemilacinquecento euro, in favore delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera
c-octies) è sostituita dalla seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro per
un importo non superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società
e associazioni sportive dilettantistiche;".
10. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, al comma 1, lettera b), numero 2, sono
soppresse le parole: "e le indennità di cui alla lettera
m) del predetto comma 1".
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni
sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito
il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria
a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o
all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione
delle relative aree, da parte di società o associazioni
sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del
CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di
intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento
ed al tipo di impianto.
14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura
sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti
dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti
delle disponibilità del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita
dall'importo annuale acquisito dal Fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, colpiti da decadenza.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche
debbono indicare nella denominazione sociale la finalità
sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica e possono assumere una delle seguenti
forme:
a) associazione sportiva priva di personalità
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice
civile;
b) associazione sportiva con personalità
giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali costituita in
società per azioni, società a responsabilità limitata o
società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le
disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le
finalità di lucro.
18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e
dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi
generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto
costitutivo delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività
sportive;
4) divieto per gli amministratori di ricoprire
cariche sociali in altre società e associazioni sportive
nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in
caso di scioglimento della società e associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del
CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni
sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la
società o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalità di approvazione dello statuto, di
riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più
Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline
sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI;
c) i provvedimenti da adottare in caso di
irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o
di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica
e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il
registro delle società e associazioni sportive
dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza
personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con
personalità giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite
nella forma di società di capitali.
21. Le modalità di tenuta del registro, nonché le
procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e
l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita
delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al
Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi
natura, le società e associazioni sportive dilettantistiche
devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al
comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo
gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi
soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le
indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti
locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società
e associazioni sportive.
25. Qualora l'Ente pubblico territoriale non intenda
gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è
affidata in via preferenziale a società e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e federazioni sportive
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i
criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed
obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari. Le
Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
didattica e delle attività sportive della scuola, comprese
quelle extra curriculari ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti
a disposizione di società e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto
scolastico, o in comuni confinanti.
27. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in
7.000.000 di euro per l'anno 2003, in 26.000.000 di euro per
l'anno 2004 ed in 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Capo III
TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI
Articolo 7.
(ANAS).
1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo
III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare
l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente
nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per
azioni con la denominazione di : "ANAS Società per azioni -
anche ANAS" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al
comma 7.
2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione,
i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a)
a g), nonché l), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa
approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai
fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per
quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione
di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le
strade ed autostrade ad essa affidati , sono attribuiti i
diritti e i poteri dell'ente proprietario.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è
stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
l'altro:
a) le modalità di esercizio da parte del
concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo
sull'attività del concessionario;
b) le modalità, ivi compreso il ricorso ai
contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per
gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle
strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove
strade ed autostrade statali;
c) le modalità per l'erogazione delle risorse
finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati
in concessione, e per la copertura degli oneri a carico
dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non è
superiore a trenta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è approvato lo schema dello
statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti
finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, è approvato
lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime
modalità sono approvate le eventuali successive modifiche
dello statuto o della convenzione di concessione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in
base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio.
Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , sono designati
uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale.
Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il
consiglio di amministrazione della società determina il valore
definito del capitale sociale nei limiti del valore di stima
contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non
superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di
cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.
342.
6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di
intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il presidente della società e gli altri componenti
degli organi sociali sono designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente
del collegio sindacale, il quale è designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso
sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a
cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le
strade-ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti
di cui al comma 4.
8. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo
degli adempimenti in materia di costituzione di società per
azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
dell'Ente nazionale per le strade-ANAS al momento della
trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere
disciplinato dalle precedenti disposizioni.
10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione vengono effettuati in regime di neutralità
fiscale.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio
dei revisori dell'Ente nazionale per le strade-ANAS. Sono
assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa
le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le
strade-ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al
comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i
compiti e le funzioni attribuite all'Ente nazionale per le
strade-ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso
ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti
il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e
passivi dell'Ente nazionale per le strade-ANAS. Ogni
riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o
provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.
Articolo 8.
(Riassetto del CONI).
1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti
dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per
l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società
prevista dal comma 2.
2. E' costituita una società per azioni con la
denominazione "CONI Servizi spa".
3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro.
Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto
conto del piano industriale della società, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i
beni e le attività culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e
delle finanze. Il presidente della società e gli altri
componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal
CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti
del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività
culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso
sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro
dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i
beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono
designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale per effettuare la stima del
patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della
relazione giurata, il consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico della società, sentito il collegio
sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale
nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione
stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti
dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato
della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere
individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da
conferire alla CONI Servizi spa. A tale fine potranno essere
effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con
successivi provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti
disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio
annuale.
9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche
con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi
spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI
resta alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede
in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di
finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni
facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative
del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi
spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento,
delle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in
servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in
vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi
contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino
alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della società e di conferimento alla stessa sono
esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralità fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali
disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul
CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
Capo IV
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLA SPESA FARMACEUTICA
Articolo 9.
(Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario).
1. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del
decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è
abrogato.
2. Il Ministro della salute, su proposta della
Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per
l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere
l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale.
3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2
è effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo
da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa
programmata nei vigenti documenti contabili vigenti di finanza
pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di
spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:
"1. I medicinali, aventi uguale composizione in
principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità
posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al
farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla
concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto
disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla
base di apposite direttive definite dalla regione; tale
disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto
sul principio attivo".
CAPO V
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE
SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA
Articolo 10.
(Contributi per gli investimenti nelle aree
svantaggiate).
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Agevolazione per gli investimenti nelle aree
svantaggiate";
b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Alle imprese che operano nei settori delle
attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del
turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e
distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda,
della trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che
istituisce la Comunità europea, e successive modifiche ed
integrazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi
investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del citato
Trattato, nonché nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla
Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito
di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di
euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Per le aree ammissibili
alla deroga ai sensi del citato articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), il credito compete entro la misura dell'85
per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta
italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2000-2006. Per quelle ammissibili alla deroga ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), delle Regioni
Abruzzo e Molise, il credito compete nella misura massima
dell'intensità di aiuto prevista dalla predetta Carta. Il
credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a
finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i
medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese
inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi
identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi
investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché
l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare
la realizzazione degli investimenti successivamente alla data
di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei
mesi dalla predetta data. Per avvio della realizzazione
dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine
ovvero, l'inizio delle attività da realizzare in economia.
1-ter. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze
di cui al comma 1-bis secondo l'ordine cronologico di
presentazione e, entro 15 giorni dalla presentazione delle
stesse, comunica, in via telematica, il diniego del contributo
per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma
1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il
beneficio si intende concesso decorsi 15 giorni dalla
presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da
parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla
data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza
di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via
telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle
entrate una dichiarazione contenente il settore di
appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati
alla predetta data suddivisi per area regionale interessata,
l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla
medesima data e il limite di intensità di aiuto
utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche
tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalità delle trasmissioni
telematiche previste dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento emanato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435";
c) il comma 3 è abrogato.
2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n.
383, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 si applicano agli investimenti da avviare
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30
giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317
milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al
finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48
del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo. Una quota
delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, è versata,
nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004
all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si
provvede:
a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e
1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse
preordinate per le medesime finalità ed iscritte sull'unità
previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzioni di proventi" -
capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e
1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle
risorse resesi disponibili
dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 11.
(Contributi per gli investimenti in agricoltura).
1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come
modificato dall'articolo 10, è esteso alle imprese agricole di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n.228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi
investimenti ai sensi dell' articolo 51 del regolamento (CE)
n. 1257/99, nel settore della produzione, commercializzazione
e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I
del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili del
contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi
dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388
del 2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui
al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti
ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n.
1257/99 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e purché la domanda
sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del
reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli
ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti
di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti
si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli
ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del
citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre
1988.
5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato
nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003
e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno
2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui
all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e
20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse
iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione
di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni
di euro per l'anno 2004, mediante
utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo
10.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'articolo 10.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Capo VI.
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 12.
(Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale).
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio, nonché al personale,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui
predetti decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri può
chiedere il parere facoltativo al Consiglio di Stato.
Articolo 13.
(Disposizioni in materia idrica).
1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento
dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 è
assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8
milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e
la modernizzazione del settore forestale e del settore
agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del
servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la
realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente
scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri
soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del
finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi
idrici tramite società di cui
mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra
azionisti e società sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra
le parti.
Articolo 14.
(Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto"
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia
l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto
legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso
il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un
materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di
smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del
decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad
operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati
B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o
beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di
avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di
recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di
legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto
dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o
dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei
rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto
legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla
lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali
residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle
seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono
effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in
analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire
alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare
pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono
effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in
analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver
subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria
alcuna operazione di recupero tra quelle individuate
nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
Articolo 15.
(Norma di copertura).
1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per
l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in
349,020 milioni di euro per l'anno 2004,
si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno
2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di
euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350
milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di
euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate
recate dall'articolo 4.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 16.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Sirchia, Ministro della salute.
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.