XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2960




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende ripristinare la normativa in materia di cumulo fra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle dall'INAIL a seguito di infortunio sul lavoro vigente prima della cosiddetta "riforma Dini".
        La legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema pensionistico, infatti, ha introdotto il divieto di cumulo delle rendite corrisposte dall'INAIL agli infortunati sul lavoro con le pensioni di invalidità erogate dall'INPS. Ne consegue che, ad esempio, un lavoratore che a causa di un infortunio si trova nelle condizioni di non poter più svolgere un'attività lavorativa perde tutti i contributi versati all'INPS. Con la legge n. 144 del 1999 è stata concessa, all'articolo 55, comma 1, lettera p), la delega al Governo ad emanare - entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge - un decreto legislativo finalizzato alla revisione della normativa in materia di cumulo limitandone però l'applicazione solo in caso di decesso del lavoratore. L'articolo 73 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha attuato tale delega, disponendo che il divieto di cumulo tra il trattamento pensionistico di reversibilità erogato da qualsiasi ente previdenziale (non solo perciò i trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, bensì anche quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima) e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL cessa di operare a decorrere dal 1^ luglio 2000, con la precisazione che le nuove disposizioni si applicano a tutte le rate di pensione di reversibilità successive al 30 giugno 2001, a prescindere dalla data di liquidazione della pensione stessa. Per il periodo antecedente al 30 giugno 2001, la disposizione che escludeva il divieto di cumulo era contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, i cui effetti sono stati fatti salvi dal comma 33 dell'articolo 78 della stessa legge finanziaria 2001.
        Onorevoli colleghi! Giudichiamo alquanto iniqua, se non addirittura paradossale, la circostanza per cui un diritto è riconosciuto ad un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o a seguito di malattia professionale, ma non è riconosciuto al lavoratore "sopravvissuto" allo stesso evento invalidante. Per questi motivi, nella scorsa legislatura, le disposizioni della presente iniziativa legislativa sono state formalizzate in emendamenti ai disegni di legge finanziaria e collegati ed anche in ordini del giorno, puntualmente respinti dall'allora maggioranza di centro sinistra adducendo problemi di finanza pubblica. Avendo, peraltro, stimato che l'estensione della cumulabilità delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS con le rendite erogate dall'INAIL anche ai lavoratori infortunati sul lavoro in vita comporta, per lo Stato, oneri pari a circa 155 milioni di euro e ritenendo doveroso considerare il contesto in cui si ritrovano le famiglie con un invalido al lavoro, che comporta non soltanto spese e cure mediche, bensì anche assistenza continua e quotidiana, auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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