XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2960
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende ripristinare la normativa in materia di cumulo fra le
prestazioni erogate dall'INPS e quelle dall'INAIL a seguito di
infortunio sul lavoro vigente prima della cosiddetta "riforma
Dini".
La legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema
pensionistico, infatti, ha introdotto il divieto di cumulo
delle rendite corrisposte dall'INAIL agli infortunati sul
lavoro con le pensioni di invalidità erogate dall'INPS. Ne
consegue che, ad esempio, un lavoratore che a causa di un
infortunio si trova nelle condizioni di non poter più svolgere
un'attività lavorativa perde tutti i contributi versati
all'INPS. Con la legge n. 144 del 1999 è stata concessa,
all'articolo 55, comma 1, lettera p), la delega al
Governo ad emanare - entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della legge - un decreto legislativo finalizzato alla
revisione della normativa in materia di cumulo limitandone
però l'applicazione solo in caso di decesso del lavoratore.
L'articolo 73 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001), ha attuato tale delega, disponendo che il
divieto di cumulo tra il trattamento pensionistico di
reversibilità erogato da qualsiasi ente previdenziale (non
solo perciò i trattamenti dell'assicurazione generale
obbligatoria, bensì anche quelli erogati dalle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima) e la
rendita ai superstiti erogata dall'INAIL cessa di operare a
decorrere dal 1^ luglio 2000, con la precisazione che le nuove
disposizioni si applicano a tutte le rate di pensione di
reversibilità successive al 30 giugno 2001, a prescindere
dalla data di liquidazione della pensione stessa. Per il
periodo antecedente al 30 giugno 2001, la disposizione che
escludeva il divieto di cumulo era contenuta nell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, decaduto
per mancata conversione nei termini costituzionali, i cui
effetti sono stati fatti salvi dal comma 33 dell'articolo 78
della stessa legge finanziaria 2001.
Onorevoli colleghi! Giudichiamo alquanto iniqua, se non
addirittura paradossale, la circostanza per cui un diritto è
riconosciuto ad un lavoratore deceduto per infortunio sul
lavoro o a seguito di malattia professionale, ma non è
riconosciuto al lavoratore "sopravvissuto" allo stesso evento
invalidante. Per questi motivi, nella scorsa legislatura, le
disposizioni della presente iniziativa legislativa sono state
formalizzate in emendamenti ai disegni di legge finanziaria e
collegati ed anche in ordini del giorno, puntualmente respinti
dall'allora maggioranza di centro sinistra adducendo problemi
di finanza pubblica. Avendo, peraltro, stimato che
l'estensione della cumulabilità delle pensioni di invalidità
erogate dall'INPS con le rendite erogate dall'INAIL anche ai
lavoratori infortunati sul lavoro in vita comporta, per lo
Stato, oneri pari a circa 155 milioni di euro e ritenendo
doveroso considerare il contesto in cui si ritrovano le
famiglie con un invalido al lavoro, che comporta non soltanto
spese e cure mediche, bensì anche assistenza continua e
quotidiana, auspichiamo una rapida approvazione della presente
proposta di legge.